Prelazione agraria non si applica a terreno urbano edificabile
Sono proprietario di un terreno con relativo fabbricato in un paese della Liguria, che ho deciso di vendere a un acquirente ad un prezzo conveniente. Il confinante continua a dire di vantare una prelazione agraria sul terreno perché è coltivatore diretto da un mese.
Ho acquistato il terreno circa sedici anni fa-
Come funzione la prelazione agraria?
Preciso che si tratta di un terreno in zona urbana che secondo il piano regolatore di recente approvato dal comune, è destinato ad utilizzazione edilizia, essendo edificabile.
RISPOSTA
Il diritto di prelazione agraria è previsto dalla legge del 1971, la n. 817 del 14 agosto.
L’art. 7 della legge 817/1971 prevede che il diritto di prelazione “spetta […] al coltivatore diretto, proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita”.
Dalla visura camerale sarà possibile verificare quando il vicino di casa ha acquisito la qualifica di coltivatore diretto.
Se questa è stata acquisita successivamente al contratto di compravendita del suo vecchio terreno, la qualifica è irrilevante, dovendo il confinante risultare coltivatore diretto già all’atto della stipula. E' opportuno verificare inoltre se il vicino di casa rientra fra le figure equiparate al coltivatore diretto dall’art. 7 della legge 3.5.1982 n. 203, che reca “norme sui contratti agrari”, ossia se egli possieda laurea o diploma di scuola agraria o forestale o se abbia esercitato finora “in proprio la coltivazione di fondi per almeno 9 anni”.
Ad ogni modo, se il terreno si trova in una zona urbana ed è edificabile secondo il piano regolatore comunale, ad esso non si applicano le norme in materia di prelazione agraria.
L’art. 8, comma 2, della legge 26.5.1965, n. 590 prescrive che “la prelazione non è consentita […] quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati a utilizzazione edilizia, industriale o turistica”.
Da un semplice certificato di destinazione urbanistica, si capisce se si tratta di aree che hanno o meno destinazione agricola, ai fini della relativa prelazione di cui alla legge 817/1971.
Nella fattispecie in questione, mi sento di escludere che il tuo vicino abbia diritto di esercitare la prelazione agraria, in caso di compravendita del terreno, pertanto non sei obbligato a notiziarlo in nessun modo, circa la tua intenzione di procedere alla cessione del bene immobile, nei confronti di un terzo, per un corrispettivo che le parti contrattuali ritengono congruo ed opportuno.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- LEGGE 26 maggio 1965, n. 590 Disposizioni per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice.
- LEGGE 3 maggio 1982, n. 203 Norme sui contratti agrari.
- LEGGE 14 agosto 1971, n. 817 Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice.