Servitù di passaggio fondo intercluso
Buonasera,
Stavo leggendo sul vostro sito alcune vostre consulenze e ho visto che si poteva fare richiesta a questa mail.
Io sono proprietaria di un fondo gravato da servitù di passaggio per un fondo agricolo intercluso.
La servitù di passaggio serve anche il gruppo di case che sorgono ai lati del vialetto che, dalla strada principale, giunge al fondo agricolo intercluso, passando per casa mia e per la mia proprietà.
Ci sono dunque una serie di lotti che affacciano sul vialetto di mia proprietà, con relativi cancelli, e infine il fondo agricolo.
Uno dei proprietari dei suddetti lotti residenziali è anche proprietario del fondo agricolo e, oltre al cancello carrabile sul vialetto per poter raggiungere la pubblica via, ha anche un cancelletto pedonale, su un altro lato, che gli consente di raggiungere il suo fondo agricolo passando nella mia proprietà.
La sistemazione di questo cancelletto, in prossimità di uno degli angoli del mio lotto, non mi consente di utilizzare come vorrei quell'angolo.
RISPOSTA
Dobbiamo fare riferimento ai seguenti articoli del codice civile:
Art. 1051 del codice civile - Passaggio coattivo.
Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica. Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
ATTENZIONE, IL PASSAGGIO SI DEVE STABILIRE IN MODO DA RECARE IL MINOR DANNO POSSIBILE AL FONDO SERVENTE.
Art. 1067 del codice civile - Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitù.
Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente.
Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
QUESTO CANCELLETTO E' UN'INNOVAZIONE IDONEA A RENDERE PIU' GRAVOSA LA CONDIZIONE DEL FONDO SERVENTE, QUINDI VIETATA DALL'ARTICOLO 1067 DEL CODICE CIVILE.
Art. 1068 del codice civile - Trasferimento della servitù in luogo diverso.
Il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente.
Tuttavia, se l'originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo.
Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù si può del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente. L'autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purché l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.
Esattamente come hai il diritto di “offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo” puoi indicargli le modalità di esercizio del suo diritto di passaggio più consone a consentirti di esplicare i tuoi diritti di proprietaria del bene immobile. Lo deve fare per iscritto, tramite raccomandata a/r
È legittimo che lui voglia passare dal suo fondi, attraverso il mio, per raggiungere l'altro fondo agricolo? La servitù di passaggio non dovrebbe essere solo da fondo intercluso a strada pubblica?
Grazie. Saluti.
RISPOSTA
Confermo, ai sensi dell'articolo 1051 del codice civile.
Attenzione, hai diritto all'indennità in relazione al passaggio coattivo dei titolari della servitù, ai sensi del primo comma dell'articolo 1053 del codice civile.
Art. 1053 del codice civile - Indennità.
Nei casi previsti dai due articoli precedenti è dovuta un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1051, 1053, 1067 del codice civile