Estinzione dopo 10 anni multa decreto penale di condanna per guida stato di ebbrezza





L' 8 aprile 2016 mi venne ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di 1.08 (niente incidenti). Sospensione di 6 mesi, esami sangue, capello ecc.

RISPOSTA

La guida in stato di ebbrezza è un reato contravvenzionale sanzionato dall'articolo 186 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992. Nell'ipotesi di cui alla presente consulenza, configura reato penale punibile con l’arresto fino a 6 mesi, poiché il conducente si è messo alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,81 e 1,5 grammi per litro. Si aggiunge una multa (sanzione avente rilievo penale e non amministrativo) compresa tra 800 e 3.200 euro nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo da sei mesi a un anno.



Il 15 Luglio 2017 (a patente ormai ottenuta) si pronuncia il tribunale con il decreto penale di condanna e decide per farmi pagare una multa complessiva di 1850 euro e che quindi seguirà la cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

RISPOSTA

Attenzione, si tratta di una multa quale sanzione di un reato contravvenzionale. Non si tratta di una multa pecuniaria – amministrativa.



Quest'ultima mi è arrivata nella casella postale il 27/09/2021. in questi casi, la prescrizione (4 o 5 anni?) parte con il suo conteggio temporale dal "fattaccio" (08/04/2016)? oppure dal decreto penale di condanna (15/07/2017)? Cortesemente

RISPOSTA

Trattandosi di multa avente natura giuridica penale, si applica l'articolo 172 del codice penale, pertanto “la pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni. La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni”.
La pena indicata nel decreto penale di condanna (ossia la multa) si estingue nel termine di dieci anni decorrenti dal passaggio in giudicato del decreto penale.
Con il decorso del tempo (dieci anni) si affievolisce l'interesse dello Stato a far scontare la pena inflitta al condannato con sentenza definitiva.
Non è giuridicamente corretto parlare di prescrizione, giacché non si tratta di una multa amministrativa oppure di tributi locali … l'estinzione della pena – multa è pari a dieci anni.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: