Reato invasione terreni per visitare grotta di proprietà privata
Buongiorno ho ereditato dei terreni insieme a altri parenti in Sardegna. Al confine c'è una grotta. Tale grotta non è tutelata dai beni culturali e ho le mail dei beni culturali.
RISPOSTA
Un attimo … cosa dobbiamo intendere per “al confine”? Al di qua oppure al di là della tua proprietà? La grotta è all'interno del perimetro della tua proprietà? Mi sembra di capire di sì. E' una tua proprietà privata senza alcun vincolo paesaggistico-architettonico di cui al testo unico decreto legislativo n. 42/2004.
C’è un’associazione locale nella persona di un tizio che continua a segnalare la grotta mettendo anche che si può passare per i terreni nostri. Non c'è un sentiero delimitato.
RISPOSTA
Pertanto i tuoi sentieri non sono delimitati. Non sono recintati, quindi i visitatori della grotta attraversano il terreno confidando che si tratti di area pubblica.
Lui ha rimesso la segnalazione su Google e io l'ho tolta oltretutto scrivendo che è una Domus de janas e non è vero. Cosa posso fare?
RISPOSTA
Non può essere una Domus de janas perché se così fosse sarebbe tutelata dal testo unico in materia di paesaggio e ambiente.
Gli avevo già scritto spiegandogli che si trova su un terreno privato di togliere foto e percorso e lui ha di nuovo pubblicizzato con foto nuove. Io vivo a Roma e gli altri parenti non si interessano. Grazie
RISPOSTA
Le alternative sono diverse, cerchiamo di capire quali sono quelle percorribili e quali invece no.
1)Recintare il terreno, in modo da impedire il passaggio dei “turisti per caso”.
Ai sensi dell'articolo 841 del codice civile “Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo”. Viene, dunque, riconosciuto il diritto di recintare la proprietà senza limiti, salvo il rispetto dei confini. Recintare il terreno e mettere un cartello con su scritto “proprietà privata, chiunque violerà la recinzione sarà passibile di denuncia ai sensi dell'articolo 633 del codice penale.
Leggiamo la norma in questione: “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.
Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata”.
2)nota bene cosa prevede l'ultimo comma dell'articolo 633 del codice penale: Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata!!!
Si potrebbe denunciare questo signore che ha messo l'annuncio, quale promotore dell'invasione del terreno commessa da due o più persone, ossia tutti i turisti per caso.
3)scrivere una email a questo signore, comunicandogli cosa prevede l'articolo 633 ultimo comma del codice penale e spiegandogli che alla “prossima occasione” ti recherai alla Procura della Repubblica di Milano per depositare denuncia nei suoi confronti.
4)presentare un esposto alla polizia locale del comune sardo, per chiedere un intervento risolutore della controversia, di carattere bonario.
Questo è il menù che l'ordinamento giuridico ti offre … valuta bene quale azione legale intraprendere!
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 841 del codice civile
- Art. 633 del codice penale
- DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio