Rinnovo patente senza dichiarare patologia





G.le avvocato, volevo chiederle cosa potrebbe succedere in caso di sinistro stradale (importante o meno importante) con patente regolare, ma ottenuta omettendo una patologia al momento del rinnovo (patologia non ostativa ai fini del rilascio del documento).

RISPOSTA

C'è una contraddizione nel suddetto periodo: se si tratta di una patologia non ostativa ai fini del rilascio/rinnovo della patente … non possiamo affermare che hai ottenuto il rinnovo della patente, omettendo l'indicazione della patologia in sede di autocertificazione.
Avresti comunque ottenuto il rinnovo della patente, quand'anche avessi correttamente dichiarato la tua patologia, al momento della richiesta di rinnovo.
Se è vero che colui che dichiara il falso in sede di autocertificazione, è punito fino a due anni di reclusione, è pur vero che in questo caso si tratta di falso innocuo (punito ai sensi dell'articolo 76 D.P.R. n. 445/2000 e dell'articolo 483 del codice penale.
Le patologie che non consentono il rinnovo della patente sono le seguenti:
-malattie che richiedano l’impianto di defibrillatore cardiovascolare o di dispositivi di assistenza cardiaca;
-patologie vascolari periferiche, specialmente in caso di aneurisma dell’aorta con diametro dell’arteria che possa comportare il rischio di rottura improvvisa;
-cardiomiopatie strutturali ed elettriche o in presenza di ventricolo sinistro con spessore di parete, tachicardia ventricolare non sostenuta, precedenti di morte improvvisa in famiglia, assenza di aumento della pressione arteriosa dopo attività fisica;
-insufficienza cardiaca di classe III e IV NYH
A; -valvulopatia di classe III e IV NYHA o con frazione di eiezione al di sotto del 35%, stenosi mitralica e ipertensione polmonare severa o stenosi aortica in grado di causare una sincope;
-valvulopatia con insufficienza o stenosi aortica, insufficienza o stenosi mitralica corrispondente alla IV classe NYHA o con sincopi;
-sindrome di Brugada con sincope o morte cardiaca improvvisa abortita;
-sindrome del QT lungo con sincope.
Le patologie che potrebbero comportare il diniego al rinnovo della patente, sulla base della valutazione tecnica della Commissione medica, sono le seguenti:
-diabete mellito con ipoglicemie gravi e frequenti;
-particolari situazioni cardiache quali aritmia, ictus, pacemaker permanenti, sincope, trapianto di cuore ecc.;
-patologie neurologiche;
-sindrome delle apnee ostruttive del sonno.



In ogni caso l'assicurazione attuerebbe la rivalsa ed eventuale denuncia penale?

RISPOSTA

No, perché non c'è nessuna correlazione diretta tra il rinnovo della patente e l'omissione dolosa in sede di autocertificazione; avresti ottenuto comunque il rinnovo della patente. L'assicurazione non potrebbe operare la rivalsa.
L'assicurazione potrebbe anche sporgere denuncia penale, tuttavia l'indagine sarebbe archiviata trattandosi di falso innocuo.



Nel caso al prossimo rinnovo io decida di dichiarare la patologia, la commissione medico locale potrebbe accorgersi della precedente omissione e quindi segnalarmi alle autorità comunque?
Grazie anticipatamente.

RISPOSTA

La Commissione medico locale dovrebbe avere la certezza giuridica che anche al momento del precedente rinnovo, il conducente aveva piena consapevolezza della sua patologia che pertanto, gli era stata già ufficialmente diagnosticata.
Non riesco ad immaginare come la Commissione medico locale possa svolgere queste indagini e soprattutto … per quale motivo dovrebbe farlo, visto che non si tratta di una patologia ostativa al rinnovo della patente!
Ripeto, quand'anche la Commissione di denunciasse per la falsa dichiarazione rilasciata in sede di autocertificazione, l'indagine sarebbe archiviata trattandosi di falso innocuo.
Il reato di “falsa autocertificazione” si prescrive in sei anni, come da articolo 157 del codice penale:
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria”.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

 

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