Autocertificazione condanne penali reato depenalizzato assegno scoperto
Buonasera.
Avrei bisogno di una vostra consulenza circa un problema riguardante il casellario giudiziale.
Avrei bisogno di sapere se una condanna per "assegno scoperto" avvenuta nell'anno 1980 condanna a 1 anno con condizionale, risulta ancora iscritta nel casellario giudiziale. (non ricordo se ci fosse anche la non menzione nel casellario giudiziale).
RISPOSTA
No.
Non può essere ancora iscritta al casellario giudiziale, poiché l’emissione di assegni scoperti non è, in generale, un reato ma solo un illecito amministrativo [art. 1 e 2 Legge n. 386/1990]. Le sanzioni, quindi, non implicano alcuna conseguenza sulla fedina penale.
In particolare le sanzioni per assegni scoperti sono:
• una sanzione pecuniaria che va da 516 a 6.197 euro. La sanzione viene inflitta dalla Prefettura che la invia a casa del debitore;
• la revoca dalla possibilità di emettere ulteriori assegni bancari o postali per un periodo che va da 2 a 5 anni: tale sanzione però scatta solo se l’importo dell’assegno è superiore a 2.582 euro;
• la segnalazione alla Centrale Rischi: ciò comporta, di solito, l’impossibilità di accedere ad altri finanziamenti, mutui o aperture di conto corrente.
Dopo una richiesta di certificato del casellario giudiziale da me effettuata, nello stesso risulta NULLA nella banca dati.
RISPOSTA
Perché il reato è stato depenalizzato.
Dovendo presentare una autocertificazione del casellario giudiziale per presentare richiesta come amministratore di sostegno di parenti, chiedo se, visto che il reato credo sia stato depenalizzato, io possa in tutta onestà dichiarare di non aver avuto condanne penali.
RISPOSTA
Il reato è stato depenalizzato.
Dobbiamo considerare quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 del codice penale:
Art. 2 del codice penale - Successione di leggi penali.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali
Chiedo una risposta dettagliata e urgente al mio quesito.
Attendo vostro preventivo.
Cordiali saluti.
RISPOSTA
Se “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali” … se con la depenalizzazione cessano gli effetti penali della condanna, puoi legittimamente autocertificare di non avere riportato condanne penali.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 2 del codice penale
- DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1991, n. 386 Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica.