Reato di truffa, inadempimento contrattuale, pignoramento dei beni mobili del debitore
Buon giorno, ho subito una truffa di 1500 euro, acconto per un lavoro di muratura. Il muratore non ha fatto nessun lavoro. Ho denunciato querela/truffa ma la denuncia è stata archiviata.
I CC mi hanno detto che essendoci molte denunce la mia poco importante per il giudice, l'ha archiviata, e la truffa non è penale ma civile.
Vi chiedo:
è vero? Posso rifare la denuncia penale? Per un'azione civile davanti al giudice di pace per riavere i soldi e /o fare pignorare mobili a truffatore?
MI hanno detto, che per la legge italiana, il funzionario per pignorare non puo' entrare in casa.
Cosa posso fare?
Grazie.
Non si tratta di una truffa ma di un inadempimento contrattuale (non è un reato, ma semplicemente una fonte di responsabilità risarcitoria-civilistica). Il giudice penale non è competente, in materia di inadempimento contrattuale, e così ha archiviato la tua querela.
La truffa è un reato previsto dall'articolo 640 del codice penale. Si tratta di un'attività ingannatoria, capace di indurre la parte offesa in errore, attraverso artifici e raggiri, per indurla a effettuare atti di disposizione patrimoniale che la danneggiano e favoriscono il truffatore o altri soggetti, procurando per quest'ultimi un profitto corrispondente al danno inferto alla vittima.
Nel tuo caso, è completamente assente un'attività ingannatoria fatta di artifici e raggiri, quindi manca un presupposto fondamentale per la sussistenza del reato.
Si tratta semplicemente di un muratore che non ha rispettato un contratto di lavoro.
Non devi presentare un'altra denuncia penale, ma devi rivolgerti ad un avvocato per citare in giudizio il muratore, dinanzi al Giudice di Pace.
Il Giudice di pace condannerà con sentenza, il muratore, a restituire l'acconto, oltre al risarcimento dei danni cagionati ed agli interessi maturati nel corso del processo.
La sentenza del Giudice di pace costituisce un valido titolo esecutivo, quindi ti consente di intraprendere nei confronti del muratore, il procedimento di espropriazione.
Durante il processo di espropriazione, l'ufficiale giudiziario provvederà a porre in essere il pignoramento dei beni del muratore inadempiente.
Durante il pignoramento, l'ufficiale giudiziario accederà nell'abitazione del muratore, insieme alle forze dell'ordine, per cercare i beni da sottoporre all'esecuzione. I beni saranno poi venduti e tu potrai far valere i tuoi diritti sul ricavato della vendita.
Il pignoramento dei beni mobili del debitore è disciplinato dall'articolo 513 del codice di procedura civile:
513 Ricerca delle cose da pignorare. - L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.
Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l’assistenza della forza pubblica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.
In ogni caso l’ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.