- Dettagli
- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
2 Consulenze:
1 -Diffamazione a mezzo chat presunti rapporti sessuali relazioni intime
Buonasera degli amici hanno ricevuto screenshot di chat private da un collega (soggetto denominato "B") che ha scambiato messaggi da un'altra persona (soggetto denonimato "A") riguardanti la mia persona.
Il soggetto A millanterebbe esperienze intime con il sottoscritto, descrivendole nei dettagli via chat al soggetto B indicando però solamente il mio nome di battesimo.
RISPOSTA
Il soggetto A ha comunicato esclusivamente con il soggetto B, in una chat privata.
Ha indicato soltanto il tuo nome di battesimo, in quanto è sufficiente il nome per identificarti senza ombra di dubbio.
Il soggetto B ha inoltrato gli screenshot di queste chat a diverse persone inclusi i miei amici e sembrerebbe volerli portare a conoscenza della mia compagna.
RISPOSTA
Il soggetto B ha commesso il reato di diffamazione, in quanto ha comunicato in chat con più di due persone.
Al momento non sono vittima di ricatto da parte del soggetto B ma volevo sapere se è già configurabile il reato di diffamazione per l'invio di queste chat a più di 2 persone
RISPOSTA
Certamente sì, è configurabile il reato di diffamazione cui all'articolo 595 del codice penale.
La querela deve essere presentata entro tre mesi dalla notizia del reato, ai sensi dell'articolo 124 del codice penale: “Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non puo' essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato”.
E' stata lesa la tua integrità morale, in tua assenza, comunicando con più persone.
Si tratta a tutti gli effetti di diffamazione.
E se la veridicità o meno (o in parte) di quanto millantato può essere o meno una discriminante. Grazie, cordiali saluti
RISPOSTA
Assolutamente no!
Il soggetto B non ha nessuna prova concreta del tuo presunto rapporto sessuale con A.
Il soggetto B non era nemmeno presente al momento del tuo presunto rapporto sessuale con A.
Il soggetto B non ha la certezza di questa relazione intima, pertanto a prescindere da quella che sarebbe una verità che nessuno conoscerà mai … non avrebbe dovuto attribuirti questo “fatto”.
Si tratta dell'ipotesi aggravata di diffamazione di cui al secondo comma dell'articolo 595 del codice penale: “Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro”.
Procedi con querela per diffamazione aggravata di cui al secondo comma.
Non è legale sparare alle cieca contro qualcuno, sperando di avere forse detto la verità, sulla base di un sentito dire!
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Diffamazione tramite divulgazione chat privata e reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente
Esiste la possibilità di una denuncia per aver divulgato chat private tra due persone?
RISPOSTA
Certamente sì, a maggior ragione se mi parli di “divulgazione” di chat private e non di semplice invio al solo Sempronio della chat privata tra Tizio e Caio.
Nel tuo caso c'è stata una vera e propria divulgazione della chat privata, tant'è che ne è scaturito un procedimento disciplinare.
Ripeto: inviare a Sempronio, la chat privata tra Tizio e Caio, di per sé, potrebbe anche non essere reato.
In questo caso tuttavia, non si tratta di un semplice invio di chat ma di una divulgazione, ossia di rendere pubblico un aspetto privato, al fine di ledere la reputazione di Tizio o di Caio.
È successo che il mio collega di lavoro che ha responsabilità diverse dalle mie ha divulgato in ufficio chat private tra me e lui che poi sono state inserite in una lettera di contestazione a me inviata dalla ditta.
Grazie
RISPOSTA
La connotazione penalistica dipende appunto dalla divulgazione in ufficio, quindi della pubblicazione delle chat private.
Una comunicazione a terzi di una chat privata con un’altra persona è considerata illegale quando è lesiva:
-dalla privacy (si comunicano dati strettamente personali)
-della reputazione, quando la chat è lesiva l’immagine e la dignità della persona.
È stato commesso il reato di cui all'articolo 617 septies del codice penale che punisce con la reclusione fino a quattro anni qualsiasi persona che, per recare danno alla reputazione o immagine di altri, diffonde, con qualsiasi mezzo, riprese audio o video, registrazioni di conversazioni sia telefoniche che telematiche, in cui questo partecipa.
La pubblicazione di una conversazione privata, con lo scopo di gettare discredito su qualcuno, potrebbe anche configurare diffamazione, ai sensi dell'articolo 595 del codice penale.
Sia il reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente che il reato di diffamazione sono puniti a querela di parte.
La querela penale deve essere presentata presso gli uffici di polizia giudiziaria, entro tre mesi dalla notizia di reato, a pena di decadenza, ai sensi dell'articolo 124 del codice penale: “salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato”.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 124, 595, 617 del codice penale