Mandato a vendere auto usata: truffa rappresentante vende l’auto a se stesso e la rivende ad un prezzo più alto
Questo il reale sviluppo dei fatti
A ) in data 30/01/2021 affidai al sig. F.xxxxxxxxx G.xxxxxxxxxx amministratore della xxxx S.R.L. mandato vendere la autovettura M.yyyyyyyy per somma minima di EURO 75.000.
In occasione della vendita di un'altra vettura il F.xxxxxxxxx mi disse di aver già pronta anche la vendita della Mercedes di cui si tratta.
B) Su questa ipotesi di vendita immediata mi chiese il mandato a vendere di questa vettura al fine di procedere più rapidamente all'incasso e al versamento di quanto dovutomi cosa che io ingenuamente accettai. Successivamente, su mia richiesta, disse che la vendita era stata ritardata perché il compratore aveva scoperto un difetto nella capote che voleva fosse riparato e che il pezzo doveva arrivare dall'Inghilterra e che questo avrebbe causato il ritardo del pagamento. La cosa mi parve plausibile ma non mi ero accorto che in effetti era già iniziato l'inganno preparatorio alla macchinazione successiva!!!
RISPOSTA
Immagino che non ci sia nulla di scritto …
Immagino che questo inganno sia stato comunicato soltanto a voce.
Considera che per presentare una querela per truffa, reato di cui all’articolo 640 del codice penale, occorre dimostrare gli artifizi e raggiri che la parte offesa dal reato ha subito.
Per dimostrare questo inganno, occorre almeno un’email con la quale ti ha comunicato i fantomatici motivi del ritardo della vendita del veicolo.
C ) Così di ritardo in ritardo alla fine si è evidenziato che invece di vendere a terzi come convenuto l'auto era stata invece comprata dallo stesso a proprio nome in data 26/05/23 per Euro 75.000 e subito rivenduta in data 07/06/2023 per Euro 88.000 ma non mi fu mai comunicata la vendita e mai versato quanto dovutomi per contratto!
RISPOSTA
A prescindere dal configurarsi del reato di truffa, dobbiamo fare riferimento all’articolo 1395 del codice civile, in materia di rappresentanza.
Art. 1395 del codice civile. (Contratto con se stesso).
E' annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi.
L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.
Siccome nel mandato a vendere è stato indicato un prezzo minimo di vendita, questo “contratto con se stesso”, perfezionato dal rappresentante, sebbene non sia stato espressamente autorizzato dal rappresentato, è valido da un punto di vista civilistico, come ribadito dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione:
È annullabile il contratto concluso dal rappresentante con sé stesso se la procura non contiene una determinazione degli elementi negoziali sufficiente a tutelare il rappresentato, e, in particolare, l’indicazione di un prezzo minimo per la vendita. Si tratta della massima dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24674/13, depositata il 4 novembre 2013.
In questo senso e per quanto e come attuato io chiedo venga chiarito se esistono requisiti della truffa e/o dell'appropriazione indebita e quindi del penale!
RISPOSTA
Da un punto civilistico, il contratto che il rappresentante ha fatto con se stesso, è valido, poiché nel mandato viene indicato un prezzo minimo di vendita ed il rappresentante ha acquistato l’auto esattamente per quell’importo.
Per configurarsi truffa (escludo l’appropriazione indebita, giacché da un punto di vista civilistico, il possesso del veicolo da parte del rappresentante aveva comunque un valido titolo giuridico), occorre un’email con la quale il rappresentante inganna il rappresentato, comunicando il fantomatico motivo del ritardo della vendita (il pezzo che tarda ad arrivare dall’Inghilterra).
Preciso inoltre che esistono prove scritte ( 2 mail ) di accettazione del debito fatte da F.xxxxxxxxx a suo proprio nome scrivendo testualmente nelle mail "e che ora" io "devo pagarla a lei " e non come amministratore della S.R.L.
RISPOSTA
Mi sembra di capire che nelle email non è scritto quanto segue: “Gentilissimo signor _______, la vendita è stata ritardata perché il compratore ha scoperto un difetto nella capote che vuole che sia riparato ed il pezzo deve ancora arrivare dall'Inghilterra”
D) Successivamente il F.xxxxxxxxx in data 19/03/2024 firmandosi come amministratore dichiarava di voler comprare l'autovettura intestandola a favore della società xxxxx S.R.L da lui stesso amministrata cosa da me mai accettata!
RISPOSTA
Ecco, questo è sicuramente un elemento fraudolento, idoneo a giustificare una querela per truffa, giacché l’auto era stata già venduta.
Questa richiesta effettuata in evidente malafede essendo comunque completamente impossibile in funzione del fatto che la vettura era già sta venduta dallo stesso e a mia totale insaputa da oltre 9 mesi!!!
E) successivamente mi sono pervenute numerose mail in cui il F.xxxxxxxxx dichiarava che a breve avrebbe saldato-riconoscendolo- il debito di quanto dovutomi per contratto! Cosa a tuttora non eseguita!
RISPOSTA
Confermo, si tratta di una truffa ai sensi dell’articolo 640 del codice penale, giacché sussistono gli artifizi e raggiri (queste numerose email), idonee ad ingannare il rappresentato, nonostante la vendita in favore del rappresentante sia civilmente valida.
In SINTESI: 1 ) l'Auto fu da me data in conto vendita addi 30/08/2021per un valore minimo di Euro 75.000 da corrispondermi 2 ) ACQUISTATA da xxxxxx SRL in data 23/05/2023 per € 75.000 senza pagare il corrispettivo stabilito 3 ) CEDUTA a R.xxxx M.xxxxxx il 05/06/3023 per €.88.000 con un ingiustificato guadagno di €.13.000 in soli 12 giorni ma senza mai corrispondere quanto dovuto per contratto pari a Euro 75.000 ! 4 ) in data 19/03/2024 mi fu inviata una scrittura privata in cui in cui il F.xxxxxxx firmando come amministratore dichiarava di voler comprare l'autovettura (dichiarando il falso i quanto la vettura era già stata da lui stesso già comprata!)
RISPOSTA
In data 19/03/2024 si configura il reato di truffa ai sensi dell’articolo 640 del codice penale. Il termine per presentare la querela è pari a tre mesi dalla notizia del reato, ai sensi dell’articolo 124 del codice penale.
QUESITO: B)-Quanto effettuato e la falsa richiesta di voler acquistare l'autovettura dopo averla già comprata e rivenduta costituisce raggiro e/o falso/truffa e quindi quali possibilità penali si ravvedono?
RISPOSTA
QUESITO: B)-Quanto effettuato e la falsa richiesta di voler acquistare l'autovettura dopo averla già comprata e rivenduta costituisce raggiro e/o falso/truffa e quindi quali possibilità penali si ravvedono? RISPOSTA Sì, confermo. Sebbene da un punto di vista civilistico la vendita sia valida, nel mese di marzo 2024 è stata posta in essere una condotta truffaldina nei confronti del rappresentato, dimostrabile tramite email.
Procedi con querela per truffa presso la Procura della Repubblica e con richiesta di risarcimento danni, pari quanto meno alla differenza tra 75.000 euro e 88.000 euro.
Procedi con ricorso per decreto ingiuntivo, per ottenere l’immediato pagamento del corrispettivo pari a 75.000 euro, non ancora versato in favore del rappresentato.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1395 del codice civile
- Art. 124, 640 del codice penale