Furto di acqua dal pozzo condominiale, il condomino usa acqua e corrente per innaffiarsi l'orto all'insaputa degli altri condomini
Salve, nel condominio in cui abito esiste un pozzo condominiale, alimentato da energia elettrica anch'essa condominiale.
Non avendo mai avuto la necessità di fruirne, molti condomini si sono fidati delle dichiarazioni di un vecchio condomino che, in ordine sparso dichiarava:
1) che il pozzo ricadeva su una proprietà da lui acquistata e quindi era diventato suo
2) che il pozzo non era funzionante
3) che non ne sapeva nulla perché non lo usava.
Appurato che la proprietà è del condominio, ci siamo accorti che il suddetto condomino, dopo aver "opportunamente" chiuso le tubature destinate ai rubinetti condominiali, si è fatto fare un impianto idraulico che alimenta, con l'acqua del pozzo, un cassone destinato ad un suo terreno privato, adiacente ma non facente parte del condominio (non ci sono particelle millesimali relative al terreno) con tanto di galleggiante e sistema che blocca l'irrorazione quando il cassone è pieno.
In pratica usa acqua e corrente per innaffiarsi l'orto, a nostra insaputa.
RISPOSTA
Si chiama furto, reato di cui all'articolo 624 del codice penale.
Si chiama furto giacché il condomino utilizza l'acqua condominiale non in qualità di condomino, ma per finalità che non hanno nulla a che vedere con il condominio.
Il terreno non fa parte del condominio, è questo il punto fondamentale della presente consulenza!
Avvisato l'amministratore, e chiestogli di far rimuovere l'opera, dice che non sa se può fare qualcosa, perché, dopo tutto, sta usando un pozzo condominiale come potrebbero tutti, e che basta riaprire il rubinetto condominiale, così che tutti possano usarlo.
RISPOSTA
L'acqua viene utilizzata per finalità estranee allo status di condomino, pertanto si tratta di furto. Procedi con una querela presso la procura della Repubblica oppure presso gli uffici di polizia giudiziaria.
Il condomino in questione davvero può modificare un impianto condominiale in maniera permanente, al fine di poter utilizzare per scopi privati esterni al condominio il pozzo?
RISPOSTA
Assolutamente no.
Ma non potrebbe nemmeno farlo per scopi privati correlati al suo status di condomino, poiché si tratterebbe comunque di un comportamento posto in essere in violazione dell'articolo 1102 del codice civile (anche se non si tratterebbe di un furto): “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1102 del codice civile
- Art. 624 del codice penale