Diritto penale - Querela per il reato di stalking
Buonasera !!! Una mia amica riceve continuamente degli squilli senza risposta sul suo cellulare e vuole fare denuncia verso ignoti per molestie telefoniche.Il problema e che io neanche un mese fa' l'ho chiamata piu' volte sul suo cellulare che pero' risultava sempre spento . La mia paura piuttosto fondata e' che lei pensi che sono io a disturbarla volutamente e di conseguenza volevo chiederle come posso tutelarmi in caso di possibili denunce nei miei confronti.
Grazie !!!
La tua amica intende sporgere denuncia/querela per il reato di stalking.
Lo stalking, definito anche “sindrome del molestatore assillante”, consiste in un insieme di comportamenti anomali e fastidiosi verso una persona, costituiti o da comunicazioni intrusive (quali per esempio: telefonate e lettere anonime, sms ed e-mail) oppure da comportamenti volti a controllare la propria vittima (per esempio: pedinamenti, appostamenti, sorveglianza sotto casa, violazione di domicilio, minacce di violenza, aggressioni). Si tratta di una sistematica violazione delle libertà individuali di una persona.
Lo stalking è entrato a far parte del nostro ordinamento penale, con il decreto legge del 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito in Legge 23 aprile 2009, n. 38), che ha introdotto all’art. 612 bis c.p. il reato di “atti persecutori”, espressione con cui si è tradotto il termine di origine anglosassone to stalk, (letteralmente “fare la posta”), con il quale si vuol far riferimento a quelle condotte persecutorie e di interferenza nella vita privata di una persona.
Come puoi notare, per commettere il reato di atti persecutori, non è sufficiente fare semplicemente degli squilli ad un amico; il reo deve porre in essere una condotta persecutoria, finalizzata a limitare la libertà individuale della vittima. Deve pertanto agire con la volontà e la coscienza (il dolo) di invadere gli ambiti di vita personali altrui. Eppoi la condotta incriminata non può essere costituita esclusivamente da squilli telefonici; è necessario un insieme di comportamenti anomali e fastidiosi.
Non c'è nessun motivo per temere una denuncia anzi, se la tua amica dovesse denunciarti, ti consiglio di sporgere una contro-querela nei suoi confronti per il reato di calunnia.
Da parte tua, non c'è mai stata un'intenzione persecutoria, nei confronti della tua amica. Tale intenzione è un presupposto essenziale per la configurazione del reato.
Il reato di calunnia (articolo 368 del codice penale) invece, si ha quando taluno, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria, incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente. Per il reato di calunnia, la pena è quella della reclusione da due a sei anni. La giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che sia iniziato un procedimento penale a carico della persona offesa dal reato, essendo sufficiente la mera potenzialità che un tale procedimento si avvii.
Cordiali saluti.