Licenziamento badante senza preavviso per morte o per ricovero assistita indennità di mancato preavviso di licenziamento





Buongiorno,
Le scrivo per sottoporle una questione.
Mia madre (che è autosufficiente) è seguita da una badante convivente h 24 che nell'Aprile del 2021 era stata assunta tramite agenzia. Nel mese di Maggio 2024 abbiamo proceduto con il licenziamento della badante perché volevamo staccarci dall'Agenzia e perché nei mesi estivi mia madre si reca al mare per circa 3 mesi e qui è seguita da un'altra badante, nostra conoscente di famiglia.
La badante di città mi riferisce di essere stata penalizzata nella ricezione della NASPI durante il periodo estivo 2024 (cioè di aver ricevuto un importo ridotto) poiché a suo dire le sarebbe stato riconosciuto l'intero importo solo se la causa di licenziamento fosse stata o il decesso dell'assistita o il ricovero di quest'ultima. Così le ha riferito il Patronato.
Con il rientro dalle vacanze estive la badante mi ha chiesto di lavorare non in regola fino a dicembre poiché doveva pagare degli arretrati IRPEF legati agli straordinari fatti presso mia madre. Firmeremo un nuovo contratto nel mese di febbraio ma mi ha anticipato che all'inizio del periodo estivo (quando mia madre andrà alla casa al mare) io dovrò mettere in forma scritta che la causa del licenziamento é il ricovero di mia madre presso una struttura per fare degli esami (anche se non e vero), cosi che lei possa percepire l'intero importo della NASPI.

RISPOSTA

Se lo facessi (se fosse vero quanto comunicato dalla badante ...), commetteresti il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, in concorso con la badante, previsto e sanzionato dal secondo comma dell’art. 640 del codice penale.



Se l'INPS farà dei controlli, potrò sempre dire che mia madre all'ultimo momento avrebbe cambiato idea senza che io incorra in responsabilità.

RISPOSTA

In caso di indagini preliminare per il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, gli inquirenti ti chiederebbero presso quale struttura la mamma si sarebbe dovuta ricoverare, quali contatti hai avuto con la struttura prima di comunicare il licenziamento alla badante etc etc
Ad ogni modo, la richiesta della badante è finalizzata ad ottenere dal datore di lavoro, anche l'indennità di mancato preavviso di licenziamento (oltre alla NASPI, normalmente calcolata secondo i criteri di legge).



Le domande che pongo sono queste:
1) è vero che se la causa del licenziamento è diversa da morte o da ricovero viene percepito un importo ridotto della NASPI?

RISPOSTA

Non è assolutamente vero e vorrei che aprissi gli occhi perché questa badante ti vuole fregare!!!
Il decesso dell’assistito oppure il suo ricovero presso una struttura (ad esempio una RSA) comporta, di fatto, la cessazione del rapporto di lavoro tra la badante e il datore di lavoro; il contratto di lavoro si interrompe automaticamente e non richiede nessuno comunicazione di licenziamento da parte dei familiari dell’assistito.
In caso di decesso dell’assistito oppure nell'ipotesi di un suo ricovero pertanto, il preavviso di licenziamento non può essere dato alla badante, pertanto la stessa ha diritto a un’indennità sostitutiva del mancato preavviso di licenziamento.
Questa indennità corrisponde all’importo che la badante avrebbe ricevuto durante il periodo di preavviso, variabile in base all’anzianità di servizio:
-15 giorni di preavviso per un’anzianità fino a 5 anni.
-30 giorni di preavviso per un’anzianità superiore ai 5 anni.
In assenza di questo preavviso, la badante deve ricevere la somma equivalente al mancato preavviso in un’unica soluzione.
L'importo della NASPI non dipende dalla morte oppure dal ricovero dell'assistito, ma la badante vuole arrotondare la NASPI con l'indennità di mancato preavviso che il datore di lavoro sarebbe obbligato a versare in suo favore, in caso di licenziamento per decesso dell'assistito oppure per improvviso ricovero presso una struttura tipo una RSA.
È tutto chiaro adesso?



2) Credo di incorrere in responsabilità e sanzioni se dovesse emergere che ho indicato come causa di licenziamento un ricovero che non c’è mai stato, dico bene?

RISPOSTA

Se fosse vero quanto affermato dalla badante, commetteresti il reato di truffa ai danni dello Stato. In realtà, ti faresti un clamoroso autogol, perché ammettendo che il licenziamento è avvenuto per ricovero dell'assistita, dovresti versare l'indennità di mancato preavviso di licenziamento in favore della badante.



3) Mia madre è autosufficiente ma sta facendo la pratica dell'invalidità per le protesi acustiche. È vero che ha diritto una volta all'anno di essere ricoverata per sottoporsi a degli esami?

RISPOSTA

Dobbiamo distinguere tra il ricovero dell'assistita per sottoposti ad esami clinici, dal ricovero presso una struttura come una RSA.
In caso di ricovero temporaneo per esami clinici, la badante non sarebbe licenziabile e dovrebbe continuare a lavorare, mantenendo pulita ed in ordine la casa, nonché provvedendo all'assistenza presso la struttura ospedaliera dove si effettuano gli esami in questione.
In caso di ricovero presso una RSA, ossia di un ricovero che si prospetta di lungo periodo, la badante più essere licenziata per giustificato motivo oggettivo e, laddove il ricovero avvenisse senza alcun preavviso in favore della stessa, la badante avrebbe diritto all'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

Richiedi consulenza legale

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca

Effettua una ricerca per materia:

Diritto del Lavoro Separazione e divorzio Diritto Civile Diritto PenaleereditaCondominioFisco e TributiDiritto AmministrativoApprofondimenti Tematici