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La sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto non deve essere autocertificata dal candidato nelle domande di partecipazione ai concorsi pubblici





Buongiorno, avrei necessità di un chiarimento legale in merito alla partecipazione a concorsi pubblici. Ho un'assoluzione per particolare tenuità del fatto. In vista della compilazione della domanda di partecipazione al concorso, si chiede: se tale esito debba essere dichiarato o meno;

RISPOSTA

Assolutamente no; non trattandosi di una sentenza di condanna, non è contemplata dall'articolo 2 comma 7 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487: “Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale”.
La sentenza con cui si dichiara la non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è indicata nemmeno nell'articolo 3 del D.P.R. n. 313/2002 al quale rinvia la suddetta norma.
La stessa deve essere iscritta nel casellario giudiziale dell’imputato ma sarà visibile soltanto all’autorità giudiziaria.



In che modo debba eventualmente essere indicato nella sezione relativa ai precedenti/procedimenti penali;

RISPOSTA

In nessun modo, ai sensi della lettera c) del comma 7 dell'articolo 28 del D.P.R. n. 313/2002.
Secondo l'articolo 28 comma 7 del D.P.R. n. 313/2002, nei certificati richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative:
a) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
b) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale (particolare tenuità del fatto).



Cosa debba essere indicato nel campo in cui viene richiesta la data di inizio del procedimento.

RISPOSTA

Ovviamente nulla.



Si chiede inoltre se vi siano differenze a seconda che il bando richieda la dichiarazione di “procedimenti penali in corso” oppure di “precedenti penali”.

RISPOSTA

Sicuramente non si tratta di un procedimento penale in corso né di un precedente penale.
Ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.P.R. n. 313/2002 è visibile soltanto all’autorità giudiziaria.
Non essendo nemmeno indicata tra le fattispecie di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 313/2002, richiamato dall'articolo 2 comma 7 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, non deve essere autocertificata dal candidato, nelle domande di partecipazione ai concorsi pubblici.



Resto in attesa di conoscere le modalità e gli eventuali costi per ottenere il parere.
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione e porgo cordiali saluti.

RISPOSTA

È una sentenza totalmente irrilevante ai fini della presente consulenza, da non prendere assolutamente in considerazione al momento della redazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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