- Dettagli
- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
Quando una pallina da tennis fatta rimbalzare sul pavimento nelle ore notturne in condominio configura reato di disturbo del riposo delle persone
Egr. avvocato abito in un condominio di 5 piani, per la precisione al quarto piano. Vivo da solo.
All'ultimo piano abita una famiglia con due bambini piccoli che nelle opre notturne giocano con una pallina da tennis, facendola rimbalzare sul pavimento.
Capisce bene che il rumore sordo di una pallina da tennis fatta rimbalzare sul pavimento nelle ore notturne, per chi abita al piano inferiore può diventare fragoroso, specialmente quando si dorme e ci si deve svegliare alle 6,00 del mattino per andare a lavorare.
Come posso risolvere questo problema?
Mi hanno consigliato di presentare al commissariato di polizia un esposto per il reato di cui all'articolo 659 del codice penale, ossia disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. È la giusta soluzione?
Commettono un reato questi condomini che abitando al piano superiore che lasciando giocare i loro figlio con una pallina da tennis, senza intervenire e senza esercitare alcuna funzione genitoriale?
RISPOSTA
In base alla descrizione contenuta nella tua richiesta di consulenza, non si configura il reato di cui all'articolo 659 del codice penale, ossia disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, per il seguente motivo: questo reato presuppone che il disturbo cagionato dal soggetto agente riguardi una moltitudine di persone o comunque più di una persona.
Se il rumore di questa pallina da tennis, fatta rimbalzare sul pavimento, fosse idoneo a disturbare il riposo nelle ore notturne di più condomini, non soltanto del condomino che abita al piano inferiore, allora si configurerebbe il suddetto reato e potresti procedere con esposto penale anziché con querela.
Se il rumore della pallina disturba un'unica persona, lo strumento per porre fine a questo supplizio ha natura civilistica, trattandosi del ricorso d'urgenza di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile.
Questo principio giuridico vale per tutti i rumori condominiali. Il reato si configura soltanto quando ad essere lesi dallo schiamazzo oppure dai rumori sono più condomini oppure in generale più persone, quindi quando la condotta del soggetto agente è idonea ad offendere più soggetti.
Se non si configura reato, rimane per la vittima l'alternativa di azionare lo strumento giuridico civilistico del ricorso al tribunale civile, in via cautelare ed urgente, al fine di ottenere un'ordinanza immediata di cessazione delle molestie senza dover attendere i tempi lunghi di un processo civile ordinario di cognizione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 700 del codice di procedura penale
- Art. 659 del codice penale