1 - Diritto penale - Prescrizione del reato di guida in stato di ebbrezza.
Salve, espongo la mia situazione:
il giorno 11/11/2006 venivo fermato dai carabinieri ed effettuavo test alcolemico (non sono stato coinvolto in nessun incidente) Positivo con tasso superiore a 1,5 g/l. Il giorno 27/11/2006 ricevo notifica dell'ordinanza di sospensione prefettizia della patente di guida per mesi 3 ( emessa il 22/11/2006). Conseguente sospensione e visite mediche presso la Commissione medica locale (ora sono al terzo rinnovo). Informandomi sulla prescrizione vengo a sapere, da diverse fonti, ma con poca chiarezza, che il temine prescrizionale per questo tipo di reato e' di anni 4 aumentabili di un altro quarto, ergo 5 anni, in presenza di un atto interruttivo della prescrizione (che, nella fattispecie, dovrebbe essere il decreto penale di condanna). preciso che nessuno decreto, ad oggi, mi e' stato notificato. Le mie domande sono:
- quale data devo tener presente per avere la CERTEZZA di poter eccepire la prescrizione in giudizio?
- in questo caso (ovvero in assenza di un atto interruttivo della prescrzione, almeno ad oggi) devo considerare 4 anni o comunque 5?
- Nel caso ci fosse la possibilità che il reato sia prescritto, tale prescrizione viene rilevata d'ufficio o devo necessariamente eccepirla in un giudizio successivo assorbendomi cosi' ulteriori spese?
Ringrazio.
A.
Leggiamo innanzitutto l’articolo 186 del codice della strada che prevede il reato di guida sotto l’influenza di alcool. Le parti in rosso si riferiscono alle recenti modifiche introdotte dal legislatore al codice della strada.
Art. 186.Guida sotto l'influenza dell'alcool
1. É vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c).
La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis (2c), il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.
9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.
Se il reato di guida in stato di ebbrezza fosse stato commesso prima del dicembre 2005, la prescrizione sarebbe stata di 3 anni e non di 4 anni, come invece ha previsto la riforma introdotta dalla legge ex Cirielli che ha rivisitato tutta la disciplina della prescrizione dei reati. A precisarlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 38558 della Quarta sezione penale depositata il 10 ottobre 2008.
Poiché l’infrazione che ti riguarda è stata commessa nell’anno 2006, risulta applicabile l’attuale articolo 157 del codice penale, riformato dalla legge ex Cirielli.
Art. 157 del codice penale. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni. I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
Art. 158 del codice penale. Decorrenza del termine della prescrizione.
Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione ; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni. Nella pratica, dunque, quando si parla di reati si intende richiamare o un delitto, o una contravvenzione.
I delitti e le contravvenzioni si distinguono a seconda della specie di pena prevista dal codice penale: i delitti sono quei reati per cui è prevista la pena dell'ergastolo, della reclusione, della multa, mentre le contravvenzioni sono quei reati per cui è prevista la pena dell'arresto e/o dell'ammenda.
I delitti sono in massima parte previsti e puniti dal libro secondo del codice penale, possono essere dolosi o colposi, e sono puniti più gravemente rispetto alle contravvenzioni.
Le contravvenzioni, invece, sono disciplinate sia dal libro terzo del codice penale, sia da numerose disposizioni di leggi speciali.
L’infrazione per guida in stato di ebbrezza, è un reato contravvenzionale, in quanto sanzionato dall’articolo 186 del codice della strada, con l’ammenda e con l’arresto.
Tanto premesso, sono lieto di comunicarti che il reato che avresti commesso si è ormai prescritto.
La prescrizione è rilevata d’ufficio dal magistrato competente.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Prescrizione reato di guida in stato di ebbrezza, archiviazione Commissione medica locale, reato contravvenziale
La notte del 28 febbraio 2008 alle ore 03,15 ho provocato un incidente senza coinvolgimento di altre persone o cose (da solo).
Il controllo alcolemico da parte della polizia ha rilevato un tasso di 1,87 permille al primo e di 1,56 permille al secondo controllo svolto dopo circa 15 minuti dal primo.
Ho seguito la trafila dei controlli ed analisi previsti per legge ai quali sono sempre risultato perfettamente a posto.
In occasione dell'ultimo controllo, avvenuto lo scorso settembre la commissione medica locale mi ha comunicato di essere esentato da future analisi perchè la mia pratica verrà archiviata.
I miei quesiti sono i seguenti:
1, E' sufficiente la comunicazione verbale della Commissione medica locale in merito all'archiviazione o è più consigliabile richiedere una conferma scritta?
2, In quale data il mio reato contravvenzionale cadrà eventualmente in prescrizione non avendo mai ricevuto alcuna comunicazione eccezion fatta della notifica del procedimento penale a mio carico avvenuta il 29 marzo 2008? In questi casi la durata della prescrizione di quanti anni è?
Ringrazio e con l'occasione porgo i miei più cordiali saluti
Rispondo ai tuoi quesiti.
1)quando la commissione medica locale avrà archiviato la tua posizione, in via definitiva, ti sarà notificata una comunicazione presso la tua abitazione di residenza. Al momento l'archiviazione, pur essendo stata preannunciata, non è stata ancora effettuata per questioni prettamente burocratiche.
Niente paura … la decisione di archiviare la tua posizione sarà comunicata a mezzo posta.
Laddove non dovessi ricevere alcuna comunicazione nei prossimi tre mesi, da parte della commissione medica locale (per dimenticanza o per problemi con il servizio postale), ti consiglio di richiedere una conferma per iscritto.
2)Ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, trattandosi di reato contravvenzionale, possiamo dichiarare, con la massima sicurezza (nonostante la causa inte4rruttiva della prescrizione del marzo 2008), che la prescrizione è intervenuta nel 2012. Il reato è quindi prescritto.
Art.157 del codice penale. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
3 - Prescrizione reato guida in stato di ebbrezza, interruzione del reato condanna confermata in appello ricorso in cassazione incidente stradale raddoppio sanzioni prefettura aggravante recidivo reati stessa indole
Nel 2017, esattamente il 21 novembre, faccio un uscita di strada autonoma per essere scivolato sul bagnato, e dopo l'intervento dei carabinieri, ed essere stato accompagnato in ospedale per accertamenti ed esami del sangue per l"alcolemia. Fisicamente stavo bene, i medici non riscontrano nulla e il giorno dopo mi ridanno tutti i documenti, compresa la patente. Non sono recidivo né ho commesso reati della stessa indole.
Al momento delle dimissioni dall'ospedale, non erano ancora noti i risultati dagli accertamenti relativi al tasso alcolemico nel sangue.
A dicembre mi arriva una comunicazione dalla prefettura credo.
Esatto, dalla Prefettura.
Che mi contesta un tasso alcolemico di 1,91 accertato il 23 novembre 2017 (indica erroneamente che il fatto è avvenuto in un'altra città).
Si tratta del reato contravvenzionale di cui all'articolo 186 comma 2 lettera c) del codice della strada Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, con l'aggravante del comma 2 bis (raddoppio delle sanzioni a causa dell'incidente stradale):
“…
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni”.
Perdo il primo processo e anche l'appello, e adesso sono a fare ricorso in cassazione.
Mi chiedo se alla data odierna esiste la possibilità della prescrizione visto che probabilmente non abbiamo argomenti idonei alla cassazione, penso che sia l'unica speranza.
Grazie per la risposta.
I reati contravvenzionali si prescrivono generalmente in quattro anni, come da articolo 157 comma 1 del codice penale:
Art. 157 del codice penale - Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
In questo caso, tuttavia, la prescrizione è stata interrotta, considerato che c'è stata una condanna in primo grado, confermata in appello.
A seguito dell'interruzione della prescrizione, il tempo necessario a prescrivere passa da quattro anni a cinque anni, ai sensi del comma 2 dell'articolo 161 del codice penale, considerato che non sei recidivo e non hai commesso reati della stessa indole: “in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere”.
Il reato si sarebbe prescritto nel mese di novembre 2022; ai sensi del comma 7 dell'articolo 157 del codice penale, “la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato” … ma dubito che tu abbia intenzione di rinunciare alla prescrizione …
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.