3 Consulenze:
1 - Prescrizione del reato di guida in stato di ebbrezza.
Salve, espongo la mia situazione:
il giorno 11/11/2006 venivo fermato dai carabinieri ed effettuavo test alcolemico (non sono stato coinvolto in nessun incidente) Positivo con tasso superiore a 1,5 g/l. Il giorno 27/11/2006 ricevo notifica dell'ordinanza di sospensione prefettizia della patente di guida per mesi 3 ( emessa il 22/11/2006). Conseguente sospensione e visite mediche presso la Commissione medica locale (ora sono al terzo rinnovo). Informandomi sulla prescrizione vengo a sapere, da diverse fonti, ma con poca chiarezza, che il temine prescrizionale per questo tipo di reato e' di anni 4 aumentabili di un altro quarto, ergo 5 anni, in presenza di un atto interruttivo della prescrizione (che, nella fattispecie, dovrebbe essere il decreto penale di condanna). preciso che nessuno decreto, ad oggi, mi e' stato notificato. Le mie domande sono:
- quale data devo tener presente per avere la CERTEZZA di poter eccepire la prescrizione in giudizio?
- in questo caso (ovvero in assenza di un atto interruttivo della prescrzione, almeno ad oggi) devo considerare 4 anni o comunque 5?
- Nel caso ci fosse la possibilità che il reato sia prescritto, tale prescrizione viene rilevata d'ufficio o devo necessariamente eccepirla in un giudizio successivo assorbendomi cosi' ulteriori spese?
Ringrazio
RISPOSTA
Il riferimento normativo della presente consulenza è l’articolo 186 del codice della strada che prevede il reato di guida sotto l’influenza di alcool, un reato di natura contravvenzionale.
Se il reato di guida in stato di ebbrezza fosse stato commesso prima del dicembre 2005, la prescrizione sarebbe stata di 3 anni e non di 4 anni, come invece ha previsto la riforma introdotta dalla legge ex Cirielli che ha rivisitato tutta la disciplina della prescrizione dei reati. A precisarlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 38558 della Quarta sezione penale depositata il 10 ottobre 2008.
Poiché l’infrazione che ti riguarda è stata commessa nell’anno 2006, risulta applicabile l’attuale articolo 157 del codice penale, riformato dalla legge ex Cirielli.
Art. 157 del codice penale. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni. I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
Art. 158 del codice penale. Decorrenza del termine della prescrizione.
Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni. Nella pratica, dunque, quando si parla di reati si intende richiamare o un delitto, o una contravvenzione.
I delitti e le contravvenzioni si distinguono a seconda della specie di pena prevista dal codice penale: i delitti sono quei reati per cui è prevista la pena dell'ergastolo, della reclusione, della multa, mentre le contravvenzioni sono quei reati per cui è prevista la pena dell'arresto e/o dell'ammenda.
I delitti sono in massima parte previsti e puniti dal libro secondo del codice penale, possono essere dolosi o colposi, e sono puniti più gravemente rispetto alle contravvenzioni.
Le contravvenzioni, invece, sono disciplinate sia dal libro terzo del codice penale, sia da numerose disposizioni di leggi speciali.
L’infrazione per guida in stato di ebbrezza, è un reato contravvenzionale, in quanto sanzionato dall’articolo 186 del codice della strada, con l’ammenda e con l’arresto.
Tanto premesso, sono lieto di comunicarti che il reato che avresti commesso si è ormai prescritto.
La prescrizione è rilevata d’ufficio dal magistrato competente.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Prescrizione reato di guida in stato di ebbrezza, archiviazione Commissione medica locale, reato contravvenziale
La notte del 28 febbraio 2008 alle ore 03,15 ho provocato un incidente senza coinvolgimento di altre persone o cose (da solo).
Il controllo alcolemico da parte della polizia ha rilevato un tasso di 1,87 per mille al primo e di 1,56 per mille al secondo controllo svolto dopo circa 15 minuti dal primo.
Ho seguito la trafila dei controlli ed analisi previsti per legge ai quali sono sempre risultato perfettamente a posto.
In occasione dell'ultimo controllo, avvenuto lo scorso settembre la commissione medica locale mi ha comunicato di essere esentato da future analisi perché la mia pratica verrà archiviata.
I miei quesiti sono i seguenti:
1, E' sufficiente la comunicazione verbale della Commissione medica locale in merito all'archiviazione o è più consigliabile richiedere una conferma scritta?
2, In quale data il mio reato contravvenzionale cadrà eventualmente in prescrizione non avendo mai ricevuto alcuna comunicazione eccezion fatta della notifica del procedimento penale a mio carico avvenuta il 29 marzo 2008? In questi casi la durata della prescrizione di quanti anni è?
Ringrazio e con l'occasione porgo i miei più cordiali saluti
RISPOSTA
Rispondo ai tuoi quesiti.
1)quando la commissione medica locale avrà archiviato la tua posizione, in via definitiva, ti sarà notificata una comunicazione presso la tua abitazione di residenza. Al momento l'archiviazione, pur essendo stata preannunciata, non è stata ancora effettuata per questioni prettamente burocratiche.
Niente paura … la decisione di archiviare la tua posizione sarà comunicata a mezzo posta.
Laddove non dovessi ricevere alcuna comunicazione nei prossimi tre mesi, da parte della commissione medica locale (per dimenticanza o per problemi con il servizio postale), ti consiglio di richiedere una conferma per iscritto.
2)Ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, trattandosi di reato contravvenzionale, possiamo dichiarare, con la massima sicurezza (nonostante la causa inte4rruttiva della prescrizione del marzo 2008), che la prescrizione è intervenuta nel 2012. Il reato è quindi prescritto.
Art.157 del codice penale. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
3 - Prescrizione reato guida in stato di ebbrezza, interruzione del reato condanna confermata in appello ricorso in cassazione incidente stradale raddoppio sanzioni prefettura aggravante recidivo reati stessa indole
Nel 2017, esattamente il 21 novembre, faccio un uscita di strada autonoma per essere scivolato sul bagnato, e dopo l'intervento dei carabinieri, ed essere stato accompagnato in ospedale per accertamenti ed esami del sangue per l"alcolemia. Fisicamente stavo bene, i medici non riscontrano nulla e il giorno dopo mi ridanno tutti i documenti, compresa la patente. Non sono recidivo né ho commesso reati della stessa indole.
RISPOSTA
Al momento delle dimissioni dall'ospedale, non erano ancora noti i risultati dagli accertamenti relativi al tasso alcolemico nel sangue.
A dicembre mi arriva una comunicazione dalla prefettura credo.
RISPOSTA
Esatto, dalla Prefettura.
Che mi contesta un tasso alcolemico di 1,91 accertato il 23 novembre 2017 (indica erroneamente che il fatto è avvenuto in un'altra città).
RISPOSTA
Si tratta del reato contravvenzionale di cui all'articolo 186 comma 2 lettera c) del codice della strada Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, con l'aggravante del comma 2 bis (raddoppio delle sanzioni a causa dell'incidente stradale):
Perdo il primo processo e anche l'appello, e adesso sono a fare ricorso in cassazione.
Mi chiedo se alla data odierna esiste la possibilità della prescrizione visto che probabilmente non abbiamo argomenti idonei alla cassazione, penso che sia l'unica speranza.
Grazie per la risposta.
RISPOSTA
I reati contravvenzionali si prescrivono generalmente in quattro anni, come da articolo 157 comma 1 del codice penale:
Art. 157 del codice penale - Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
In questo caso, tuttavia, la prescrizione è stata interrotta, considerato che c'è stata una condanna in primo grado, confermata in appello.
A seguito dell'interruzione della prescrizione, il tempo necessario a prescrivere passa da quattro anni a cinque anni, ai sensi del comma 2 dell'articolo 161 del codice penale, considerato che non sei recidivo e non hai commesso reati della stessa indole: “in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere”.
Il reato si sarebbe prescritto nel mese di novembre 2022; ai sensi del comma 7 dell'articolo 157 del codice penale, “la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato” … ma dubito che tu abbia intenzione di rinunciare alla prescrizione …
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.










