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Trattamento illecito di dati, violazione della privacy, comunicazione dato bancari





Anni fa' Anna e Maria (per es.) aprono un conto corrente cointestato presso una Banca. Poco tempo dopo, un parente di Maria, si presenta in Banca con una procura speciale di Maria, e fa' richiesta degli e/c del conto in questione. La Banca consegna tutto il richiesto. 
NB:  da "CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTI"
Art,8 - Poteri di rappresentanza.
Comma 4 - Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti.

La mia domanda è:  come posso agire contro la Banca e dopo quanto tempo scadono i termini per un'eventuale azione legale ?

In attesa
Distinti saluti.



RISPOSTA



La banca ha commesso la violazione di carattere penale di cui all'articolo 167 del codice della privacy (adeguato al regolamento europeo GDPR), oltre che una violazione di carattere civile, per essersi resa inadempiente alle clausole contrattuali.

Art. 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR): Trattamento illecito di dati

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ((…)) arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.


Hai diritto di chiedere un risarcimento specifico per i danni di carattere morale, cagionati dalla violazione della tua privacy.
Hai diritto altresì di chiedere il risarcimento dei danni dovuti all'inadempimento contrattuale della banca, ai sensi degli articoli 1218 e seguenti del codice civile.

Esaminiamo i tempi di prescrizione delle due fattispecie di danni.

Per quanto riguarda i danni di carattere civile, relativi all'inadempimento contrattuale, si applica la prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile.

Art. 2946 del codice civile. Prescrizione ordinaria.
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
Per quanto riguarda i danni correlati alla fattispecie di carattere penale, si applica l'articolo 2947 ultimo comma del codice civile che rinvia ai tempi di prescrizione dei reati, ossia all'articolo 157 del codice penale. Ho sottolineato i periodi fondamentali delle due norme.

Art. 2947 del codice civile. Prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.


Art. 157 del codice penale. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

La prescrizione dei danni morali, correlati alla violazione della privacy, è di anni sei dalla commissione dell'illecito di cui all'articolo 167 del codice della privacy (adeguato al regolamento europeo GDPR).

La prima mossa da compiere è sporgere denuncia presso la procura della Repubblica/carabinieri/questura per il suddetto reato. In seguito, rivolgersi al proprio avvocato di fiducia, per intraprendere il processo civile per la quantificazione del risarcimento danni.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

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