2 Consulenze:

1 - Acquisto ed importazione di scarpe contraffatte dall'estero. Ricettazione, incauto acquisto





Salve,purtroppo io ho acquistato 5 scarpe xxxxx dalla Corea in Luglio e il pacco è stato fermato in dogana e sottoposto a perizia con cui è stata verificato che la merce risultava contraffatta.
Dopo circa 4 mesi sono stato convocato dai Carabinieri di Milano che mi hanno detto che dal PM di Lodi risultava un'accusa di importazione di merce contraffatte e di ricettazione...Io ho dichiarato che ero convinto della autenticitò della merce e che la volevo acquistare per fare qualche regalo a persone a me care.. Purtroppo nell lasso di tempo intercorso dalla confisca di quel pacco al momento della notifica dai carabinieri mi era stato fermato in ottobre un altro pacco con altre 5 scarpe e da cui ho paura che nel frattempo possa scaturire un altra segnalazione...Sono molto preoccupato,lavoro da 30 anni all' XXXX come tecnico informatico, vorrei sapere come muovermi e che consigli mi potete dare ( ho preso già un avvocato) e cosa rischio anche per il mio lavoro..



RISPOSTA



Quali sono le responsabilità penali di colui che acquista o importa prodotti di qualsiasi categoria merceologica (alimentari, abbigliamento, giocattoli, materiali audio e video, orologi) contraffatti o con segni mendaci ???
Dobbiamo fare riferimento all'articolo 474 del codice penale.

L’articolo 474 del Codice Penale , rubricato:”Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi“, sanziona “chiunque introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali con marchi contraffatti o alterati”. Il reato sanziona, dunque, chi detiene per vendere e chi pone in vendita merce con marchi contraffatti. Per realizzare il reato non è necessario che l’agente compia concrete trattative per la vendita della merce, essendo sufficiente che abbia coscienza di detenere cose contraffatte destinate alla vendita.

Art. 474 del codice penale. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Il soggetto agente risponde altresì del reato di ricettazione, previsto dall'articolo 648 del codice penale, oltre che del reato di “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 23427 del 2001, hanno sciolto il seguente dubbio: il commerciante che importa prodotti contraffatti risponde, in concorso con il reato di cui all’articolo 474 del codice penale, del reato di ricettazione ??? Le Sezioni Unite hanno chiarito che ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere atteso che le fattispecie incriminatici descrivono condotte diverse sia sotto il profilo strutturale che cronologico.

Art. 648 del codice penale. Ricettazione.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il tuo avvocato quindi, dovrà dimostrare al giudice che tu hai acquistato i beni contraffatti in assoluta buona fede, al sono fine di fare dei regali ai tuo parenti/conoscenti, quindi per fini estranei ad un'attività commerciale. Poiché tali circostanze risultano veritiere, non sarà difficile per il tuo avvocato predisporre la strategia di difesa, ad esempio chiamando a deporre, dinanzi al giudice, dei testimoni.

Hai acquistato tali beni contraffatti non in malafede, ma con negligenza, con un atteggiamento colposo (non doloso). Nella peggiore delle ipotesi, l’acquirente in buona fede che, per semplice leggerezza, non si accerti della legittima provenienza di ciò che ha acquistato, commette la fattispecie penale di minore intensità lesiva dell’incauto acquisto, di cui all’articolo 712 del codice penale. Al momento dell'acquisto, non avevi infatti la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene acquistato. Siamo nell'ambito quindi dell'ipotesi della contravvenzione di cui all’articolo 712 del codice penale, ossia una condotta colposa del soggetto che si concretizza nel mancato accertamento della provenienza della cosa acquistata, malgrado questa presenti obiettivi segni di sospetto circa la sua illecita provenienza.
Il reato di cui all'articolo 712 del codice penale è punito con l'arresto fino a sei mesi, quindi in pratica, con una sanzione sostitutiva pecuniaria delle pena detentiva.

Art. 712 del codice penale. Acquisto di cose di sospetta provenienza.

Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 10 . Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

La tua società d'appartenenza è una ordinaria società per azioni. Non sei un dipendente pubblico, quindi questa vicenda non avrà ripercussioni negative sul tuo rapporto di lavoro, salvo il danno all'immagine. E' chiaro che nella malaugurata ipotesi (poco probabile … vorrei rassicurarti su questo punto) che tu dovessi essere condannato alla reclusione a titolo definitivo, la tua società potrebbe chiedere la risoluzione del contratto di lavoro.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

2 - Incauto acquisto scarpe contraffatte su piattaforma online





Salve. Un mesetto fa ho comprato sulla piattaforma online xxxxxxx un paio di scarpe di un noto brand. A me sembravano perfette e originali, però mi stavano un po' larghe, quindi ho deciso di rivenderle su altra piattaforma online. Le ha comprate una signora presso altra regione che, una volta ricevute, mi ha detto che non le sembravano originali per alcune imperfezioni che io non avevo notato. Allora io le ho proposte di rimandarmele in modo tale che la rimborsassero e così è stato. Ieri le scarpe mi sono tornate e lei ha riavuto indietro i suoi soldi.

RISPOSTA

L'effettuazione del rimborso evidenzia la tua assoluta buona fede che esclude la commissione del reato in questione.



Ora, io non credo proprio che lei mi abbia denunciata, dato che ha avuto il suo rimborso (e mi sono posposta subito di darglielo). Oltretutto le scarpe mi sono state restituite (quindi mancherebbe la prova del reato e suppongo sia indispensabile per provare che sono vere o fake).

RISPOSTA

Abbiamo un dato di fatto piuttosto oggettivo: la signora non è più in possesso del corpo del reato e pertanto non sarebbe più in grado di dimostrare di essere vittima di un reato. Abbiamo poi, sempre a tua difesa, un elemento di natura giurisprudenziale: secondo una sentenza della Corte di Cassazione [Cass., sent. n. 43068 del 23 novembre 2021], la vendita di merce contraffatta non è punibile, quando i beni sequestrati dalle forze di polizia giudiziaria sono pochi e di scarso valore.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha statuito la non punibilità per particolare tenuità del fatto, quando il venditore ambulante viene colto in flagrante con appena nove paia di scarpe contraffatte. Nonostante il ricorrere anche del reato di ricettazione, la condotta è stata ritenuta talmente poco grave dalla Cassazione da escludere rilevanza penale ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.
Infine abbiamo l'elemento più importante a tua difesa, ossia la buona fede che emerge con tutta evidenza dalla narrazione dei fatti oggetto della presente consulenza, ed esclude la configurabilità del reato di cui al secondo comma dell'articolo 474 del codice penale: “Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000”



Secondo voi posso stare tranquilla?

RISPOSTA

Sicuramente sì.



O posso essere accusata di contraffazione/incauto acquisto? Ciò è possibile senza che le scarpe siano state sequestrate?

RISPOSTA

Incauto acquisto è il reato di cui all'articolo 712 del codice penale: Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 10.
Siccome le scarpe sono state acquistate sul web, non era possibile rendersi conto della loro contraffazione; se fossero state acquistate presso una bancarella sul lungomare, il discorso sarebbe stato differente …
Ti invito a denunciare il tuo venditore, perché in questa storia non hai davvero nulla da temere … A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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