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- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
Responsabilità penale del blogger che pubblica senza consenso
Buonasera
ho avuto una conversazione privata tramite alcune email con un blogger e quest'ultimo ha deciso senza il mio consenso di pubblicare sul suo blog il nome e cognome del sottoscritto nonché tutto quanto ci siamo scritti: il contenuto verteva sulle rispettive posizioni in materia politica interna
Io non ho dato il consenso ne mi è stato chiesto e ritengo, avendo esposto posizioni personali che mi potrebbero danneggiare sul luogo di lavoro, se posso chiedere la cancellazione dell'articolo ed una eventuale azione legale.
grazie
RISPOSTA
La decisione di questo soggetto è illegittima ed assume rilievo penale, in quanto sono stati pubblicati sul blog, dati personali e sensibili, riguardanti un cittadino che non aveva dato il suo assenso alla pubblicazione.
Se noi dello staff pubblicassimo le domande che riceviamo, indicando nome e cognome del cliente, senza il suo assenso, commetteremmo il reato di cui all’articolo 167 del codice della privacy (adeguato al regolamento europeo GDPR), ossia “trattamento illecito di dati personali e sensibili”.
Ti invito a scrivere una mail di diffida al tuo interlocutore, intimando di rimuovere tali pubblicazioni dal suo blog, in quanto
1)afferiscono ad una conversazione privata
2)non hai dato il tuo assenso alla pubblicazione
3)sono stati indicati alcuni tuoi dati personali senza il tuo consenso
4)non hai dato il tuo assenso alla pubblicazione delle tue posizioni personali; trattasi di dati sensibili attinenti le tue idee e la tua persona.
5)laddove non provvedesse a rimuovere immediatamente le pubblicazioni dal suo blog, sporgeresti denuncia alla polizia postale, per trattamento illecito di dati personali e sensibili e ricorreresti al tribunale per chiedere un congruo risarcimento danni.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Art. 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR): Trattamento illecito di dati
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ((…)) arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.