Responsabilità penale del blogger che pubblica senza consenso
Buonasera
ho avuto una conversazione privata tramite alcune email con un blogger e quest'ultimo ha deciso senza il mio consenso di pubblicare sul suo blog il nome e cognome del sottoscritto nonché tutto quanto ci siamo scritti: il contenuto verteva sulle rispettive posizioni in materia politica interna
Io non ho dato il consenso ne mi è stato chiesto e ritengo, avendo esposto posizioni personali che mi potrebbero danneggiare sul luogo di lavoro, se posso chiedere la cancellazione dell'articolo ed una eventuale azione legale.
grazie
La decisione di questo soggetto è illegittima ed assume rilievo penale, in quanto sono stati pubblicati sul blog, dati personali e sensibili, riguardanti un cittadino che non aveva dato il suo assenso alla pubblicazione.
Se noi dello staff pubblicassimo le domande che riceviamo, indicando nome e cognome del cliente, senza il suo assenso, commetteremmo il reato di cui all’articolo 167 del codice della privacy, ossia “trattamento illecito di dati personali e sensibili”.
Ti invito a scrivere una mail di diffida al tuo interlocutore, intimando di rimuovere tali pubblicazioni dal suo blog, in quanto
1)afferiscono ad una conversazione privata
2)non hai dato il tuo assenso alla pubblicazione
3)sono stati indicati alcuni tuoi dati personali senza il tuo consenso
4)non hai dato il tuo assenso alla pubblicazione delle tue posizioni personali; trattasi di dati sensibili attinenti le tue idee e la tua persona.
5)laddove non provvedesse a rimuovere immediatamente le pubblicazioni dal suo blog, sporgeresti denuncia alla polizia postale, per trattamento illecito di dati personali e sensibili e ricorreresti al tribunale per chiedere un congruo risarcimento danni.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Illeciti penali
Art. 167. Decreto legislativo 30.06.2003 n° 196
Trattamento illecito di dati
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.