2 Consulenze:
1 - Riabilitazione per partecipare a concorsi pubblici con condanne penali
Spett.le Studio,
mia figlia, anni fa, ebbe un piccolo problema per una guida in stato di ebbrezza. Ha avuto un decreto penale con pagamento di ammenda e non menzione nel casellario giudiziario. E’ laureata in scienza politiche e deve partecipare a concorsi pubblici. Le conviene chiedere la riabilitazione? Una volta ottenuta la riabilitazione potrebbe dichiarare di non avere avuto condanne penali? Se no, a che le servirebbe richiederla ?
Distinti saluti.
RISPOSTA
La riabilitazione darebbe un definitivo colpo di spugna al reato commesso in precedenza da tua figlia. A seguito di riabilitazione, tua figlia potrebbe partecipare ai concorsi pubblici, senza alcun timore di essere esclusa.
Secondo l'articolo 2 comma 7 del D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487, “non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, … omissis, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione”.
Sempre l'articolo 2 comma 7 del D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487, come modificato di recente, prevede quanto segue: “Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale”.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Richiesta riabilitazione penale per firmare contratto di lavoro con il ministero della difesa
Buongiorno, sono vincitrice al concorso ministero difesa come operatore data entry, ho firmato il contratto giovedì scorso, e prenderò servizio il 21 dicembre.
Nel 2011 ho avuto una condanna, con pena sospesa, di 4 mesi e 40 euro di risarcimento + spese processuali, per gli artt. 110 e 640 del codice penale, il pubblico ministero chiese l'assoluzione, ma il giudice infierì.
RISPOSTA
Una condanna per truffa in concorso con altri soggetti, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
La pena rimane sospesa per cinque anni per i delitti o tre anni per le contravvenzioni.
Durante questo lasso di tempo il condannato potrà svolgere la propria vita e le attività quotidiane normalmente e senza restrizioni. Se il condannato nel periodo di sospensione non commette nuovi reati e adempie agli eventuali obblighi imposti dal giudice, si determina l’effetto estintivo delle pene principali e accessorie.
Hai adempiuto agli eventuali obblighi imposti dal giudice, ad esempio agli obblighi di carattere risarcitorio ? Essendo decorsi 5 anni, si è determinato l'effetto estintivo delle pene principali e di quelle accessorie.
Poiché nel bando del concorso pubblico hanno chiesto l'INCENSURABILITA art 35 comma 6 decreto legislativo 165 del 2001, la mia paura è che io possa essere "buttata fuori".
Tra l'altro, mi ero dimenticata della cosa, e non ho mai chiesto la "riabilitazione".
RISPOSTA
Ai fini del comma 6 dell'articolo 35 del testo unico pubblico impiego, occorre ottenere anche la riabilitazione, non soltanto il determinarsi dell'effetto estintivo delle pene accessorie:
“6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni e ed integrazioni”.
Soltanto la riabilitazione ti consentirebbe di cancellare la precedente condanna penale dal certificato del casellario giudiziale; la riabilitazione è disciplinata agli articoli 178 e seguenti del codice penale.
Si tratta di una procedura che consente al condannato, che ha manifestato sicuri segni di ravvedimento, di ottenere dopo un certo tempo, l'estinzione delle pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici) e di ogni altro effetto penale della condanna (salvo eccezioni tassativamente previste dalla legge). La domanda, in carta semplice, firmata dall’interessato, va presentata al Tribunale di Sorveglianza del distretto in cui la persona risiede.
Il Tribunale acquisirà d'ufficio la documentazione necessaria; ma RESTA ONERE DELLA PARTE provare l'avvenuto risarcimento del danno alla parte lesa anche se non costituita parte civile, oppure l'impossibilità di tale risarcimento.
E’ necessaria l’assistenza di un avvocato; se non è stato nominato dall’interessato, provvederà d’ufficio il Tribunale ad incaricare un avvocato difensore. In allegato fac simile di istanza di riabilitazione.
Potreste anche dirmi il costo per procedere alla riabilitazione?
RISPOSTA
I costi del procedimento di riabilitazione variano molto, a seconda del tipo di reato per cui è avvenuta la condanna.
L'onorario dell'avvocato si aggira generalmente fra i 1500 ed i 2500 euro oltre accessori. Circa i tempi per chiedere la riabilitazione penale, la normativa richiede il decorso di almeno tre anni dal momento in cui la pena principale sia eseguita od in altro modo estinta ed il condannato, durante questo periodo, abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Nel caso in cui un soggetto sia stato condannato con la concessione della sospensione condizionale della pena, il termine dei tre anni decorre dal passaggio in giudicato della sentenza; non occorre attendere il decorso del termine di cinque anni stabilito ai fini dell'operatività dell'effetto estintivo della pena correlato alla sospensione condizionale.
E voi potete occuparvene? La sentenza è del tribunale ordinario di xxxxxx
RISPOSTA
Certamente sì.
E, altra domanda, se chiedo il certificato al casellario, ad oggi, NON LA VISURA, ma il certificato cosa compare? NULLA? o il reato compare?
RISPOSTA
Compare la condanna comminata nel 2011, perché non hai mai chiesto né ottenuto la riabilitazione dal Tribunale di sorveglianza.
So che la P.A. può vedere comunque tutto, ma se lo chiedo io, cosa compare?
RISPOSTA
La condanna del 2011, considerato che non hai beneficiato all'epoca del beneficio della non menzione al casellario giudiziale, né hai ottenuto nel frattempo la riabilitazione.
Sulla sentenza il giudice ha solo scritto PENA SOSPESA , non ha scritto NON MENZIONE. La sentenza è del giorno 8 febbraio 2011. Resto in attesa.
Grazie
RISPOSTA
Ti consiglio di procedere il prima possibile con l'istanza di riabilitazione al Tribunale di sorveglianza, tramite avvocato, in modo da evitare il rischio del licenziamento dal pubblico impiego.
Questo rischio purtroppo, è concretamente sussistente.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 110, 178, 640 del codice penale
- DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 95 Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.