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Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato

Riabilitazione penale, mancata indicazione condanna domanda concorso pubblico

 

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Aggiornamento “riforma Orlando del casellario giudiziale”: quali procedimenti penali non si devono più dichiarare nelle domande di partecipazione ai concorsi pubblici?

A seguito della “riforma Orlando”, decreto legislativo del 2 ottobre 2018, n. 122, non devono essere autocertificate nelle domande di partecipazione ai concorsi pubblici, le seguenti fattispecie:

1) patteggiamento di pena sotto i due anni di reclusione, a prescindere dalla successiva estinzione del reato (art. 445 codice di procedura penale);
2) condanna con decreto penale di condanna, a prescindere dalla successiva estinzione del reato;
3) è stata ottenuta la riabilitazione penale (art. 178 del codice penale);
4) concessione della non menzione della condanna nel casellario giudiziale (art. 175 del codice penale);
5) condanna per una contravvenzione penale punita con la sola ammenda;
6) concessione della pena sospesa (sospensione condizionale della pena) e successiva estinzione del reato (art. 167 comma I del codice penale);
7) esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (Art. 131 bis c.p.);
8) Condanna dal giudice di pace penale;
9) Nel caso di sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova (Art. 168 bis c.p.)
10) Ordinanza che dispone la sospensione del procedimento e inizio della messa alla prova per adulti (Art. 168 bis c.p.)
11) condanna per bigamia se il primo matrimonio è stato dichiarato nullo o annullato (Art 556 c.p.);
12) amnistia applicata alla condanna;
13) il reato è stato depenalizzato;
14) La misura di sicurezza emessa a seguito di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, è stata di seguito revocata;

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2018 ha modificato l'articolo 28 comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002 – Testo Unico sul Casellario: “L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’articolo 24 comma 1”.

 

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Salve, desidero, cortesemente, un'informazione: Sono stato riabilitato (già alcuni anni fa) da una pena e il mio avvocato mi disse che da quel momento non avevo più l'obbligo di dichiarare quella pena qualora partecipassi a concorsi pubblici (ha presente...nella compilazione della richiesta di partecipazione ad un concorso). Io, praticamente,ho fatto come l'avvocato mi ha detto. Ma tutt'oggi ho ancora qualche dubbio anche perchè sto partecipando ad un concorso pubblico che prevede un aggiornamento di punteggio ogni anno. Lei mi conferma o no questa cosa? Grazie anticipatamente.



RISPOSTA



Confermo quanto ti è stato riferito dal tuo avvocato. Grazie agli effetti giuridici della riabilitazione, non sei obbligato né tenuto ad indicare la tua condanna nelle domande e nelle istanze relative ai concorsi pubblici, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 178 del codice penale.
… estingue ogni altro effetto penale della condanna !

Articolo 178 del codice penale. Riabilitazione.

[I]. La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.

La riabilitazione può peraltro, essere oggetto di revoca qualora il beneficiario, nei sette anni dalla sua concessione, commetta un delitto non colposo per il quale debba essergli applicata una pena detentiva non inferiore a due anni.
Poiché non hai commesso alcun reato successivamente alla concessione del beneficio della riabilitazione, gli effetti giuridici della stessa devono essere considerati in vigore.

Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 178 del codice penale
 

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