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Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato

Detenzione di taser elettrico in casa





Vorrei sapere se potrei detenere in casa un taser o dissuasore elettrico. E se potrei portarlo fuori casa.



RISPOSTA



Premetto che il termine Taser, essendo un marchio commerciale, è spesso utilizzato impropriamente, al posto dei più diffusi storditori e/o dissuasori elettrici, costituiti da un corpo-impugnatura, con 2 piccoli elettrodi prominenti, che devono essere messi manualmente a contatto con il bersaglio.

Tanto premesso, non è semplice rispondere alla tua domanda, poiché in Italia, relativamente agli storditori elettrici, c'è un vero e proprio vuoto normativo. Al contrario dello spray irritante al peperoncino, normato dal DM n. 103/2011, in Italia non è mai stato adottato un decreto ministeriale relativo agli storditori elettrici.

Certamente, lo storditore elettrico non può essere portato con sé fuori casa, non essendo prevista tale facoltà da nessun decreto ministeriale. Chi dovesse essere trovato in possesso, per strada, di un dissuasore elettrico, dunque, verrebbe denunciato per porto abusivo d’arma.

Può essere detenuto in casa, a patto di avere porto d'armi da difesa personale. In caso di pericolo grave e imminente alla propria incolumità fisica, lo storditore elettrico può essere utilizzato in casa, ai fini di una legittima difesa. L’utilizzo per legittima difesa, in casa, fa però sì che il possessore non debba anche rispondere del reato di lesioni personali nei confronti della vittima.

C'è una scuola di pensiero che ritiene illegale persino la detenzione in casa dello storditore elettrico, in assenza di un'apposita normativa.
Non sono affatto d'accordo; chi ha un porto d'armi per difesa personale, a maggior ragione può tenere in casa un'arma propria come lo storditore elettrico, arma certamente meno pericolosa di una pistola !!!

In sintesi: nessuno può portare con sé uno storditore elettrico, per strada. Chi ha il porto d'armi per difesa personale, può tenere in casa uno storditore elettrico e può usarlo per legittima difesa.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

  • DECRETO 12 maggio 2011, n. 103 Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009.
 

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