Il raddoppio del termine prescrizionale per il reato di violenza sessuale





Buongiorno, volevo un chiarimento sul raddoppio dei termini di alcuni reati.

da che data ad esempio sono raddoppiati i termini di prescrizione dei reati di cui agli art 609 bis e successivi del codice penale il raddoppio è valido per i reati successivi all'entrata in vigore e non quelli precedenti che immagino verranno prescritti con il massimo della pena. Grazie mille cordiali saluti

RISPOSTA



L'articolo 157 comma 6 del codice penale prevede le tassative fattispecie in cui per i reati di cui agli articoli 609 bis e seguenti del codice penale, si prevede il raddoppio del termine prescrizionale. Il comma 6 dell'articolo 157 è stato modificato in tal senso dall’art. 4, comma 1, lett. a), L. 1° ottobre 2012, n. 172:

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 157, sesto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresi' raddoppiati per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater»;

Il raddoppio del termine prescrizionale è entrato in vigore dal 23 ottobre 2012. Successivamente, ci sono state ulteriori modifiche al comma in questione, apportate dall’art. 1, comma 6, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1 della medesima L. 68/2015 e, successivamente, dall’art. 1, comma 3, lett. a), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8 della medesima L. 41/2016 e, successivamente, dall’art. 1, comma 4, L. 11 luglio 2016, n. 133.

Se mi chiedi qual è il momento temporale del raddoppio del termine prescrizionale, ti rispondo citando l'entrata in vigore dell'art. 4, comma 1, lett. a), legge 1° ottobre 2012, n. 172:

LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Il termine prescrizionale raddoppiato è ovviamente applicabile soltanto per i reati commessi successivi all'entrata in vigore della modifica introdotta dalla legge n. 172 del 2012. I reati commessi in precedenza andranno in prescrizione con il parametro temporale del massimo edittale della pena applicabile per quel determinato reato. 


A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: