1 - Divisione ereditaria e vendita dell'appartamento in comunione



 

Buongiorno, vi scrivo per una consulenza legata ad una vendita di un immobile derivato da un'eredità, vi racconto brevemente la storia.
In una famiglia composta da: padre (lavoratore), madre (casalinga) e figlia (maggiorenne e lavoratrice) con casa di proprietà a Tor Vergata (Roma), cointestata al 50% tra i due genitori, del valore ad oggi di 330.000 euro stimati da Tecnocasa, di cui un residuo di mutuo di circa 50.000 euro, viene a mancare il padre 1 anno fa circa.
Ad oggi dopo la successione, seguita da un commercialista, l'immobile risulta diviso per proprietà in 75% alla madre e 25% alla figlia (e allo stesso modo la rata del mutuo, giusto?).
il mutuo da un anno fa ad oggi è stato pagato dai vecchi datori di lavoro del padre per meritocrazia e si parte da gennaio 2010 a pagarlo madre e figlia; la rata mutuo è di circa 600€ e la madre prende di pensione di vedova circa 550€ e la figlia ha un contratto indeterminato con paga di 1300€.
La madre si è trasferita poco dopo la morte del marito da un suo zio ricco, che vive in una villa di proprietà a Capena, lasciando la figlia sola in una casa di 90 mq circa ed io a volte dormo da lei.
Fra 6 mesi io e questa ragazza ci sposiamo e l'idea nostra era vendere la casa, saldare la rimanenza del mutuo e con la sua parte (25%), unendo risparmi ed altri soldi donati dai miei genitori, accendere un mutuo nostro per una casa nostra.
Così facendo resterebbe un'ottima fetta alla madre con cui potrebbe tranquillamente comprarsi un'altra casa (anche nuova!) più piccola, come appoggio nella vecchia zona di residenza dato che una volta ogni 2 settimane scende giù per salutare le amiche e fare altri giri di sua competenza, anche se secondo noi tutti non ne avrebbe il bisogno non essendo così ricchi da comprare case e case!
Noi abbiamo trovato un cantiere al quale siamo fortemente interessati, la consegna è prevista fra 2 anni, lasciando così a tutti e 3 tutto il tempo di gestire la vendita dell'appartamento, sposarci io e la ragazza, aiutare la madre nella ricerca della sua nuova casa; considerando pure il vantaggio di dilazionare al meglio le prime rate della nostra nuova casa (su cantiere), acquistare su carta con i relativi vantaggi e sfruttare i prezzi bassi che oggi offre il mercato per acquistare, mentre mettere in vendita l'immobile a Tor Vergata fra 1 anno circa con l'eventuale rialzo del mercato immobiliare che tutti narrano.
La madre fino a pochi giorni fa era completamente d'accordo tanto che è stata lei inizialmente a spingerci nel vedere case, far valutare l'appartamento, fare preventivi con le finanziarie per il nostro (mio e della compagna) mutuo.. e tutto combacia alla perfezione! Pochi giorni fa, prima di dare i primi 5000 euro per la prenotazione della casa su cantiere, la madre ci ha ripensato e non vuole darci l'ok per vendere l'appartamento con la scusa che ad oggi vale meno di quello che dovrebbe (non capendo che comunque verrebbe venduto fra 1 anno e mezzo abbondante). Logico che prima di impegnarci con le prime rate legate alla prenotazione della nuova costruzione vogliamo essere certi che la madre sia d´accordo (anche se poi magari col tempo, ora che è pronta la casa nuova la madre avrà ricambiato idea).
Il discorso è che, anche se potrebbe essere un buon investimento, non va visto da questo lato, ma dal lato della necessità (vendere per dividere i propri averi e farci una famiglia), unito al fatto che per logica bisognerebbe seguire più i tempi, modi e luoghi legati alla figlia che lavora e che quindi impone una scelta di una casa legata alla zona di competenza (non si compra una casa a Roma nord, che magari costa meno, se si lavora a Roma sud! E si è legati anche dai tempi e spese del matrimonio) e che dovrà accendersi un mutuo; piuttosto che la madre che non è vincolata da luoghi o bisogni impellenti (dato che non ha un impegno paragonabile ad un lavoro fisso e ha comunque un tetto di una villa dove abitare a Capena su sua scelta!) e cadrebbe comunque bene ritrovandosi un´altra casa tutta sua e con magari una rimanenza economica nelle tasche; e per non dire che la madre da sola non ce la farebbe a pagare il 75% della rata mutuo considerando che ha anche altre spese come la macchina e altre faccende!

Da qui le domande:

1) È corretto dire che se ad oggi l´appartamento risulta diviso in 75% alla madre e 25% alla figlia, anche la rata del mutuo è così ripartita?

2) La madre, nonostante abbia il 75% dell´immobile contro il 25% della figlia, è obbligata a vendere o pagare alla figlia l´importo di sua competenza?

3) Se la madre non fosse obbligata, può la figlia obbligarla in qualche modo?

4) Se si come si agisce esattamente (giudice di pace, avvocato, tribunale)?

5) Se avete dei consigli o delle informazioni utili in merito legate alla vostra esperienza sono ben accetti!

 

RISPOSTA



Rispondo alle tue domande:

1) Sì, è corretto dividere la rata del mutuo, in proporzione alla quota ereditata. L'asse ereditario è stato correttamente suddiviso.

2/3/4/5) In materia di proprietà in comunione, la legge prevede quanto segue: ai sensi dell'articolo 1109, III comma del codice civile, "è necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione e di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni".
La norma riguarda gli atti di amministrazione, nell'ambito della comunione di un bene immobile.
La sua interpretazione è semplice ed evidente: non è possibile vendere l'intero appartamento, senza il consenso di tutti i comproprietari.
In materia di comunione ereditaria, il codice civile prevede una norma specifica che deroga alla regola generale.
L’art. 720 del codice civile infatti, prevede che, se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, e la divisione dell’intera massa non può farsi senza il loro frazionamento, essi devono essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nella porzione di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto.

Per “comoda divisibilità” si intende non tanto la mera possibilità di una materiale ripartizione dell’immobile tra gli aventi diritto, quanto la sua concreta attitudine ad una ripartizione da cui derivi a ciascun partecipante, o gruppo di partecipanti, un bene il quale perda il minimo possibile dell'originario valore e non abbia neppure a subire particolari limitazioni funzionali o condizionamenti.

Occorre, infatti, evitare che rimanga in qualche modo pregiudicato l'originario valore dell'immobile, ovvero che ai partecipanti vengano assegnate porzioni inidonee alla funzione economica dell'intero (Cass. 1993 n. 8805; Cass. 1985 n. 2305; Cass.1987 n. 4233). L’esigenza è di far sì che porzioni ottenute nell’insieme raggiungano il valore originario del bene indiviso, senza dispersione di ricchezza.

Così, ad esempio, si ha comoda divisibilità allorquando i diversi beni risultanti dal frazionamento, anche se di modeste dimensioni, risultino sufficientemente spaziosi, ed allorquando non si costituiscano servitù a carico di nessuna delle porzioni (per esempio nel caso in cui ciascuna porzione di appartamento sia dotata di autonomo ingresso).

Del pari, esclude la comoda divisibilità la necessità di affrontare spese eccessivamente gravose per rendere autonome le porzioni, in rapporto al risultato che si persegue e, quindi, innanzitutto con riferimento al valore del bene.

Tanto premesso e ritenuto

1) l'immobile ereditato non è comodamente divisibile, ai sensi dell'articolo 720 e della giurisprudenza della Corte di Cassazione.

2) il maggiore quotista dell'appartamento (ossia tua madre che ha il 75% dell'immobile) può avanzare richiesta di attribuzione del bene indivisibile; nulla vieta al comproprietario di minoranza (la figlia, titolare del 25%) di chiedere l'attribuzione del bene, atteso che (come ritenuto da Cass. 31.5.1961) il criterio dell'attribuzione del bene, al comproprietario che ha la titolarità della maggior quota, ha rilevanza soltanto se si tratta di scegliere tra più richieste.

3) ad ogni modo, l'immobile deve essere attribuito soltanto ad un erede (la madre o la figlia) ovvero essere venduto ed il ricavato deve essere suddiviso "pro-quota".

4) in caso di attribuzione del bene ad un erede, si farà ricorso al conguaglio in denaro, per rispettare la giusta determinazione delle quote ereditarie. Ai sensi dell’art. 728 del codice civile, l’ineguaglianza in natura nelle porzioni si corregge imponendo il pagamento di una somma di denaro nella misura necessaria a correggere la sproporzione.
Il conguaglio costituisce un debito di valore che deve essere adeguato anche d’ufficio alla stregua della lievitazione del mercato immobiliare e dell’aumento ISTAT.

5) se tua madre si dovesse rifiutare di chiedere l'attribuzione del bene, con relativo conguaglio a tuo favore, la stessa sarà obbligata a vendere l'appartamento ed a dividere in proporzione il ricavato. Non ha facoltà di opporsi alla vendita; in caso di rifiuto, devi presentare ricorso al Tribunale.
L'autorità giudiziaria determinerà i tempi e le modalità della vendita del bene e della divisione del ricavato.

6) la figlia può chiedere l'attribuzione del bene, pagando il relativo conguaglio alla madre e, successivamente, vendere ad un terzo l'intero immobile. L'immobile sarà attribuito alla figlia, nel caso in cui quest'ultima sia l'unico erede a presentare domanda di assegnazione. Nel caso di richiesta di attribuzione da parte di entrambi gli eredi, l'immobile sarà attribuito alla madre che è titolare del 70% del bene.

Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.



2 - Facoltà del coerede di chiedere la divisione dell'asse ereditario. atto catastale di frazionamento immobili delimitazione della quote del fondo agricolo da attribuire agli eredi





Buon giorno sono D. P. e dopo la morte di mio padre sono entrato nell'asse ereditario familiare tengo a precisare che mio padre era proprietario di terreni e fabbricato mentre mia madre non possedeva nulla aveva in comune solo il conto in banca visto che anche con i miei due fratelli non riusciamo a metterci d’accordo vorrei sapere cosa posso fare in riferimento al terreno che io non voglio acquisire e nessuno dei miei fratelli lo vuole o non può comprare mentre mia madre avrebbe voluto che avessimo lasciato tutto a lei sino alla sua morte e intende lavorarlo come se non fosse successo niente (la sua parte si , la mia e quella di mia sorella no).
la domanda è questa: il qualità di titolare di 2/9 delle proprietà terriere non voglio che la mia quota venga lavorata e non essendo fatto nessun atto catastale di frazionamento tra gli eredi come posso impedire che ciò accada ??? devo rivolgermi ad un avvocato ed intentare una causa oppure sino a che non sarà fatto il frazionamento la terra può rimanere incolta visto che ad oggi non conosciamo i confini???



RISPOSTA



Ci sono alcuni aspetti della tua domanda che non mi sono particolarmente chiari, ad ogni modo, se dovessi avere frainteso alcuni particolari della tua vicenda giuridica, mi riservo di completare/correggere la mia consulenza.

Hai scritto che né tu, né i tuoi fratelli avete intenzione di acquisire la quota di eredità relativa al terreno; presumo quindi che non avete ancora accettato l’eredità di vostro padre.

Immagino inoltre, che non avete intenzione di presentare un atto di rinuncia all’eredità del genitore, presso la cancelleria del tribunale, in quanto facendo questo, rinuncereste anche alla quota di eredità relativa al fabbricato.

Mi sembra di capire che i figli del “de cuius” non abbiano alcuna intenzione di ereditare la rispettiva quota di terreno, mentre desiderino accettare la quota di fabbricato del padre deceduto; al tempo stesso, i figli del “de cuius” non vogliono contribuire alle spese relative alla coltura del terreno (come ad esempio le spese dell’aratura o necessarie a potare gli alberi).

Spero di avere capito correttamente la vostra situazione.

Tanto premesso rispondo nello specifico alle tue domande. Hai scritto: “non voglio che la mia quota del terreno sia lavorata”.

Poiché non è stata ancora effettuata la divisione dell’asse ereditario e poiché il terreno non è stato ancora frazionato, in ragione delle singole quote spettanti agli eredi, non è possibile, da un punto di vista logico, prima ancora che giuridico, fare riferimento ad una quota di tua pertinenza, delimitata territorialmente.

In questo momento, nessun erede di tuo padre possiede “la sua quota di terreno”, ma soltanto una quota ideale che, ai sensi dell’articolo 713, I comma del codice civile, dà diritto di chiedere la divisione del terreno medesimo.

Articolo 713 - Facoltà di domandare la divisione.

I coeredi possono sempre domandare la divisione.

Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato.

Egli può anche disporre che la divisione dell’eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.

Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.

La divisione può essere fatta, a seguito di accordo tra gli eredi, con atto pubblico/rogito notarile (vi consiglio di rivolgervi ad un notaio, se siete già d’accordo tra di voi, per quanto riguarda l’effettiva suddivisione del terreno ereditato) ovvero, in caso di disaccordo tra gli eredi, con sentenza del tribunale civile; in caso di disaccordo tra gli eredi, circa la materiale divisione del terreno in quote, dovrai rivolgerti ad un avvocato, al fine di presentare ricorso al Tribunale, per chiedere al giudice di procedere alla delimitazione della quote del fondo agricolo in questione, da attribuire agli eredi.

Soltanto dopo la divisione ereditaria del terreno, avrai la tua quota e portai legittimamente lasciarla incolta, senza effettuare gli opportuni lavori agricoli. Ciascun erede sarà libero di fare quello che vuole della sua quota !!!

Fintanto che la divisione del terreno non sarà stata effettuata, con atto pubblico notarile o con sentenza, a seguito di processo, dinanzi al Tribunale civile, i lavori dovranno riguardare l’intero terreno e saranno sopportati da tutti gli eredi, in ragione della quota IDEALE, spettante in base alle norma successorie (per quanto ti riguarda, sopporterai le spese per i lavori agricoli, nella misura di 2/9).

Spero di avere chiarito la differenza tra quota ereditaria ideale e quota fisica, determinata a seguito di divisione ereditaria, ai sensi dell’articolo 713, I comma del codice civile.

Ad ogni modo, sono a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Cordiali saluti.

3 - Divisione ereditaria: assegnazione dei lotti tramite sorteggio e sanatoria edilizia





È in corso una causa per divisione ereditaria fra due fratelli, a seguito del decesso del padre.
Il de cuius ha lasciato in eredità in parti uguali e indivise il seguente patrimonio immobiliare:
- L’intera proprietà di un immobile originariamente progettato come villa, ma strutturato poi in fase di costruzione in due distinti appartamenti, di cui uno con superficie molto più ampia rispetto all’altro;
- La proprietà parziale (un terzo) di altri due appartamenti; i restanti due terzi sono già da molto tempo di proprietà (un terzo cadauno) dei due figli (attore e convenuto nella causa civile in corso), avendo essi ricevuto tali quote per successione legittima dalla madre, deceduta molti anni prima. Nel contesto della dinamica processuale, il CTU ha proposto la suddivisione del patrimonio in due lotti e l’assegnazione mediante sorteggio.

RISPOSTA

In assenza di un accordo tra coeredi, si procede necessariamente con il sorteggio, alla presenza di un pubblico ufficiale.



In tale ambito il Lotto 1 è costituito dai due appartamenti di cui il de cuius deteneva la proprietà parziale, valutati tuttavia per il loro valore di mercato riferito all’ipotesi di intera proprietà,

RISPOSTA

Alt! Vediamo se ho capito bene.
Il valore di mercato si riferisce all'interno immobile.
Ad esempio, l'intera unità immobiliare, catastalmente autonoma, ha un valore di mercato pari a 90.000.
Siccome il de cuius era comproprietario di 1/3 dell'immobile, nell'asse ereditario si imputa un valore di 30.000 euro.
Ho compreso bene?
Se ho compreso bene, l'operato del CTU è corretto.



Nonché dal citato appartamento di minori dimensioni di cui il de cuius deteneva l’intera proprietà; il Lotto 2 è invece costituito dal citato appartamento di maggiori dimensioni di cui il de cuius deteneva l’intera proprietà.

RISPOSTA

C'è anche da aggiungere che se i lotti sono fatti così … i coeredi non si metteranno mai d'accordo tra di loro, puntando entrambi al lotto 2!



I quesiti che pongo sono riferiti alle seguenti problematiche:
Lotto 1
Premesso che, per quanto ovvio, l’eventuale rifiuto della parte non assegnataria di cedere a titolo gratuito alla parte assegnataria del Lotto 1 le proprie quote di proprietà, acquisite decenni prima, priverebbe di significato le stime effettuate dal CTU e priverebbe di fatto la parte assegnataria del Lotto 1 della possibilità di disporre e fruire dei relativi beni,

RISPOSTA

Capisco perfettamente sia il tuo stato d'animo che il tuo ragionamento.
Tuttavia, da un punto di vista giuridico, le tue rimostranze non sono accoglibili.
La parte assegnataria potrebbe utilizzare gli immobili in comproprietà, con l'unico limite del pari diritto dell'altro comproprietario, ai sensi del principio giuridico generale di cui all'articolo 1102 del codice civile: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”. La parte assegnataria potrebbe chiedere lo scioglimento della comunione, ai sensi dell'articolo 713 del codice civile, tramite vendita a terzi dell'intero immobile in comproprietà.



Pongo le seguenti domande:
può il Giudice disporre con sentenza la cessione a titolo gratuito di quote di proprietà di immobili non facenti parte della divisione ereditaria oggetto della specifica causa?

RISPOSTA

Assolutamente no.



Esistono leggi, giurisprudenza o prassi consolidate che regolino tale specifica fattispecie?

RISPOSTA

È una fattispecie che non potrebbe nemmeno esistere all'interno del nostro ordinamento giuridico. Ricordo che la proprietà privata è tutelata direttamente dalla Costituzione, pertanto un giudice non potrebbe ordinare un vero e proprio esproprio non indennizzato, in favore di un altro comproprietario dello stesso immobile.



Lotto 2
Come accennato tale lotto è costituito da un unico appartamento di pregio, di cui il de cuius era proprietario esclusivo; nel corso di recenti verifiche documentali è tuttavia emerso che il progetto originario del fabbricato, allegato alla licenza di costruzione (risalente a vari decenni fa) prevedeva un’unica villa con due piani comunicanti. L’edificio è stato però poi realizzato con volumetria inferiore (verosimilmente per motivi tecnici/strutturali correlati alla conformazione del luogo) e con due appartamenti (rispettivamente al piano terra e al piano primo) fra loro separati e autonomi. Allo stato attuale i due appartamenti (quello più grande incluso nel Lotto 2 e quello più piccolo incluso nel Lotto 1) risultano separati catastalmente. Manca tuttavia uno specifico provvedimento autorizzativo del frazionamento della villa (come originariamente progettata) in due distinti appartamenti. È comunque a far presente che, a seguito di lavori accessori effettuati vari anni dopo la costruzione, sono stati depositati presso il competente Comune disegni, elaborati grafici e planimetrie della casa (suddivisa in due piani separati) pienamente conformi allo stato attuale dei luoghi, e che, a fronte di tale circostanza, è stato recentemente rilasciato da professionista abilitato specifico certificato di stato legittimo dell’immobile, menzionato nella relazione del CTU;

RISPOSTA

Se è vero che si tratta di un abuso edilizio, è pur vero che risulta perfettamente sanabile e sarà stato sanato negli anni passati.
… e se non fosse stato sanato, sarebbe sufficiente una semplice SCIA in sanatoria.
Questa circostanza è giuridicamente irrilevante ai fini della divisione dell'asse ereditario.



Quest’ultimo ha comunque rilevato l’assenza di una pratica edilizia che autorizzasse la divisione dell’originario fabbricato in due unità immobiliari distinte, specificando che tale pratica sarebbe rappresentata da una SCIA in sanatoria.

RISPOSTA

Esatto.



Premesso quanto sopra, fatto presente che l’elevato valore stimato dal CTU (tale da giustificare la compensazione con tutti gli altri beni in fase di definizione dei due lotti) presuppone appunto la piena regolarità dell’immobile, che tuttavia la problematica urbanistica accennata potrebbe prestarsi a diverse interpretazioni, più o meno elastiche, da parte degli enti preposti al rilascio della sanatoria, e potrebbe risultare pertanto complessa e non facilmente definibile, fatto presente inoltre che non risulta possibile richiedere la sanatoria sin da ora, prima dell’eventuale sorteggio, a seguito dell’indisponibilità di uno dei due coeredi, pongo i seguenti quesiti:
Essendo la prevista pratica di sanatoria propedeutica ad ottenere il frazionamento anche sotto il profilo urbanistico (essendo già stato effettuato quello catastale), è possibile ed ha senso procedere con l’assegnazione dei lotti in base a sorteggio e alla conseguente separazione delle proprietà dei due appartamenti prima ancora di aver avviato la pratica e ottenuto la sanatoria?

RISPOSTA

L'iter è il seguente: assegnazione dei lotti in base al sorteggio.
A questo punto, i due coeredi chiudono la vertenza successoria con una transazione, ossia si recano dal notaio per stipulare un atto pubblico di divisione dell'asse ereditario, conforme al sorteggio.
Una volta che i lotti saranno intestati in ossequio all'esito del sorteggio (quindi saranno intestate anche le quote immobiliari indivise degli immobili), l'intestatario farà richiesta di SCIA in sanatoria, propedeutica alla separazione delle proprietà dei due appartamenti. La separazione delle proprietà dei due appartamenti sarà soltanto l'ultimo step.



Non si corre in tal caso il rischio che, qualora la sanatoria non venga poi concessa,

RISPOSTA

È una SCIA in sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. 380/01 e sarà certamente concessa perché il professionista abilitato ha specificamente certificato lo stato legittimo dell’immobile, da un punto di vista sostanziale.
Ha certificato la così detta doppia conformità.
Cosa si intende per doppia conformità?
Il concetto di doppia conformità è sancito dall’art. 36 del D.P.R. 380/01, il cosiddetto testo unico edilizio, il quale stabilisce che in caso di interventi edilizi effettuati senza il dovuto permesso o non conformi al permesso ottenuto (permesso di costruire o scia edilizia), è possibile richiedere un permesso retroattivo (permesso in sanatoria). Questa richiesta può essere avanzata solo se gli interventi sono conformi alle normative urbanistico-edilizie vigenti al momento della loro realizzazione e al momento della richiesta di tale permesso. Riguardo la SCIA in sanatoria, si fa riferimento all'articolo 36 del testo unico che nella sostanza ripropone la normativa di cui all'articolo 36 del testo unico.



L’immobile risulti irregolare e quindi di valore sensibilmente inferiore rispetto alle stime effettuate dal CTU e che rimanga comunque indivisibile? (nel senso che i due appartamenti andrebbero considerati un tutt’uno dal punto di vista urbanistico);

RISPOSTA

Se così fosse, ma stiamo parlando di un'ipotesi dell'irrealtà, potreste chiedere un risarcimento danni di importo sensibilmente elevato al professionista abilitato di cui sopra che ha già certificato la doppia conformità.



In tale ipotesi la separata assegnazione delle proprietà dei due appartamenti non rischierebbe di essere revocata?
Grazie

RISPOSTA

Sì, sarebbe revocata fermo restando che il professionista abilitato dovrebbe rispondere di un risarcimento danni, nei confronti dei coeredi, di parecchie migliaia di euro.
Stiamo parlando di fantascienza del diritto …
La doppia conformità ex artt. 36 e 37 del testo unico edilizia è già stata certificata … occorre semplicemente pagare quanto dovuto per la sanatoria, oltre al compenso del professionista che presenterà l'istanza.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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