Scioglimento conto corrente de cuius mancato rimborso quota spettante al coerede





Sono erede di mia sorella divorziata con altri due fratelli (totale tre coeredi con pari quote).
Precedentemente eravamo già in causa di divisione ereditaria per un immobile lasciato dai miei genitori quando mancò la de cuius. La de cuius aveva un cc postale ed alcuni libretti postali attivi ma questi ultimi praticamente azzerati ed irrilevanti. Ho presentato successione, ho richiesto a poste italiane la certificazione dei crediti ma non riesco ad incassare la mia quota (poco più di 3mila euro) poiché uno dei coeredi che vive in Italia ma lontano non può o non vuole venire all' ufficio postale, né mi dà fotocopia dei suoi documenti, Poste italiane per la mancanza di questo documento personale non mi rimborsa la mia quota spettante, poiché vogliono fare una unica operazione di rimborso a tutti gli eredi, e nel frattempo non hanno accettato alcuno degli altri documenti. Il codice civile prevede il rimborso entro 6 mesi agli eredi se non erro, son già passati 16 mesi dalla apertura della successione; che azione si può fare per richiedere la rapida liquidazione della sola mia quota?

RISPOSTA

L'azione civilistica di cui all'articolo 713, I comma, del codice civile, per chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente al solo conto corrente postale (nonché ai libretti postali) e l'assegnazione della quota in denaro al singolo coerede: “I coeredi possono sempre domandare la divisione”.
Art. 713 del codice civile - Facoltà di domandare la divisione.
I coeredi possono sempre domandare la divisione.
Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato . Egli può anche disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.
Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.

La banca non può rifiutarsi di liquidare la quota di spettanza di un singolo erede, richiedendo il consenso di tutti i chiamati all'eredità. Secondo la giurisprudenza di Cassazione con la sentenza a sezioni unite n. 24657/2007, “in presenza di successione, i crediti, a differenza dei debiti, cadono direttamente in comunione. Con la conseguenza che – sempre secondo la Corte – il singolo partecipante alla comunione fra eredi ben potrebbe riscuotere la parte di credito giacente sul conto intestato al parente defunto proporzionale alla quota ereditaria. Con la sentenza del 20-11-2017 numero 27417, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui “ogni coerede può agire anche per l’adempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell’ambito delle questioni da affrontare nell’eventuale giudizio di divisione.”



Quale tribunale è competente se la morte è avvenuta in Italia lontano dalla sua residenza dove era radicato il conto?

RISPOSTA

Ci sono più fori giudiziari concorrenti, ai sensi dell'articolo 22 ultimo comma del codice di procedura civile: “Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti”.
Se la successione si è aperta all'estero, la norma individua due fori sussidiari successivamente concorrenti: il primo coincide con il luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati in Italia; il secondo indica il luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti (gli altri coeredi). Se nessuno dei convenuti ha la propria residenza in Italia o questa è ignota, si ha riguardo al luogo in cui i convenuti o alcuni di essi abbiano il domicilio o la dimora e, nel caso che neanche questi si trovino in Italia o siano sconosciuti, a quello di residenza dell'attore.
E' competente ovviamente il tribunale civile (non è competenza del giudice di pace).



Quale ufficio postale sarà coinvolto direttamente quello dove il cc era radicato oppure quello dove vivo a cui avevo richiesto il certificato dei crediti esistenti?

RISPOSTA

Queste competenze territoriali sono determinate dai regolamenti interni di Poste Italiane, non dalla legge.
Ai fini della liquidazione del conto corrente, è competente l'ufficio di radicamento del conto corrente medesimo.



L' ufficio di radicamento del cc della de cuius dice che devo rivolgermi all' altro dove ho richiesto il certificato dei crediti, poiché la pratica è già iniziata lì.

RISPOSTA

Ovviamente non saprei cosa dirti, trattandosi di competenze interne degli uffici postali. Cosa farei io?
Diffida scritta per la liquidazione della tua quota in denaro, inviata sia al primo ufficio che al secondo ufficio!
L'ufficio di radicamento del CC dovrà mettere per iscritto la sua incompetenza, in favore dell'ufficio di “inizio pratica”.



La precedente causa di divisione ereditaria, salvo la ridefinizione delle quote, rimane disgiunta dalla eredità delle somme della de cuius sorella presso le poste italiane?

RISPOSTA

Salvo appunto "la ridefinizione delle quote … "
Confermo quello che hai scritto, in quanto estremamente corretto da un punto di vista giuridico. Anche se hanno lo stesso oggetto (scioglimento comunione ereditaria), la seconda causa sarà disgiunta da quella principale.
Attenzione, potrebbe accadere quanto previsto dall'articolo 39 II comma del codice di procedura civile: “Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate”.
Il giudice della seconda causa potrebbe dichiarare con ordinanza la continenza della propria causa con la precedente, fissando un termine perentorio entro il quale le parti dovranno riassumere la causa davanti al primo giudice (quello della causa di divisione ad oggi pendente). Non escludo questo scenario processuale!
Ad ogni modo, per il momento devi procedere autonomamente, con atto di citazione al tribunale civile, ai sensi dell'articolo 713 del codice civile, instaurando una seconda causa, almeno inizialmente disgiunta.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

 

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