Pagamento IMU equivale ad accettazione tacita dell'eredità
Buongiorno, mia zia senza figli e vedova è deceduta agli inizi di luglio 2022 lasciando tutto il suo patrimonio ai nipoti, 50% alla stirpe del fratello D. e 50% alla stirpe del fratello G. (mio papà). Il testamento era in fase di pubblicazione alla data del 30.08.2022. L'eredità non è ancora stata accettata formalmente da nessuno degli eredi. Io non sto godendo di nessun bene della zia.
RISPOSTA
In questo momento sei soltanto un soggetto chiamato all'eredità, in ragione di una successione testamentaria, tuttavia non hai ancora accettato lo “status” di erede, né in modo espresso né in modo tacito, ossia per fatti concludenti in ragione dei quali si evince inequivocabilmente la volontà di accettare l'eredità.
Quesiti: 1. dovendo noi eredi pagare l’Imu e non avendo ancora accettato l'eredità, mi chiedevo se il pagamento dell’Imu comporta l'accettazione tacita dell'eredità;
RISPOSTA
Sì.
Qual è il presupposto impositivo dell’IMU?
Il presupposto dell’IMU, ai sensi dell'articolo 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019, è il possesso di fabbricati, esclusa l'abitazione principale.
Pagare l’IMU, equivale ad ammettere di essere possessore dell'immobile oggetto di successione, con conseguente accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'articolo 476 del codice civile: “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Dovremmo chiederci allora qual è il soggetto obbligato al pagamento dell'IMU, in presenza di un'eredità giacente, in attesa di accettazione da parte dei soggetti chiamati alla successione testamentaria o legittima?
Il curatore dell'eredità giacente.
Il tribunale civile del circondario in cui si è aperta la successione ereditaria, su istanza delle persone interessate (Amministrazione comunale oppure i soggetti chiamati alla successione) o anche d'ufficio, procede alla nomina di un curatore dell'eredità giacente. Considera che l'Amministrazione Comunale – Ufficio Tributi può ricorrere al tribunale civile, a tutela del proprio credito, chiedendo la fissazione di un termine per l’accettazione dell’eredità ai sensi dell’articolo 481 del Codice civile: “Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare”.
2.volendo avvalermi dell'accettazione con il beneficio di inventario posso godere di ulteriori beni non inclusi nell'inventario da me redatto che sono eventualmente emersi successivamente?
RISPOSTA
L'accettazione con beneficio d'inventario è la soluzione ideale per la tua fattispecie.
Coloro che accettano l’eredità con beneficio di inventario non possono essere considerati meri chiamati all’eredità, ma sono eredi a tutti gli effetti (articolo 490, comma 2, codice civile) e, come tali, subentrano nell'universalità dei rapporti attivi e passivi del “de cuius”, conosciuti e sconosciuti al momento dell'accettazione. Il beneficio di inventario è soltanto una modalità di accettazione dell’eredità che consente agli eredi di non rispondere dei debiti dell'asse ereditario, per un valore superiore a quello dei beni lasciati dal de cuius.
Attenzione però all'erede in mala fede al momento della redazione dell'inventario, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 494 del codice civile: “Dal beneficio d'inventario decade l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti”.
L'esecutore testamentario non è preciso nell'indicare la reale disponibilità immobiliari e mobiliari della zia). Cordialità.
RISPOSTA
Fatta eccezione per l'ipotesi di mala fede di cui all'articolo 494 del codice civile, potrai godere di ulteriori beni non inclusi nell'inventario che sono eventualmente emersi successivamente alla redazione dello stesso.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 476, 494, 481, 490 del codice civile
- LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.