Quota di legittima figlio adottato maggiore di età
Sto per adottare un maggiorenne.
RISPOSTA
Possono chiedere di adottare un maggiorenne, le persone (coniugate o meno) che:
-non hanno discendenti legittimi o legittimati
-hanno compiuto i 35 anni d'età
-superano di almeno 18 anni l'età di coloro che intendono adottare.
In casi eccezionali il tribunale può autorizzare l'adozione, se l'adottante ha raggiunto almeno i 30 anni d'età, fermo restando la differenza d'età di almeno 18 anni rispetto al soggetto che si intende adottare.
Ho degli immobili. So che gli spetterebbe il diritto di legittima.
RISPOSTA
Gli spetta la quota di legittima.
Nel caso in cui l'adottante non è sposato, l'adottato ha diritto alla quota di legittima pari al 50% dell'asse ereditario, ai sensi dell'articolo 537 del codice civile.
Se l'adottante è sposato, l'adottato ha diritto alla quota di legittima pari a 1/3 dell'asse ereditario, ai sensi dell'articolo 542 I comma del codice civile.
Se regalo (donazione) i miei immobili prima della adozione in oggetto, vorrei sapere se la legittima può riguardare quei beni donati antecedentemente lo stato di figlio.
Vorrei infatti che andassero a un amico.
Grazie distinti saluti.
RISPOSTA
Sì, certo.
Gli immobili donati prima dell'adozione del maggiore di età, saranno imputati all'asse ereditario, secondo le norme in materia di collazione di cui agli articoli 737 e seguenti del codice civile: “i figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati”.
Nell'atto di donazione potresti anche indicare la “dispensa da collazione”, tuttavia ai sensi del secondo comma dell'articolo 737 del codice civile, “la dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile”.
La quota disponibile è pari a 1/2 dell'asse ereditario se non sei coniugato, oppure a 1/3 se sei coniugato.
Nei limiti della disponibile, con la dispensa da collazione contenuta nell'atto di donazione, potresti ottenere il risultato auspicato. E' irrilevante che la donazione sia posta in essere prima o dopo l'adozione del maggiore di età.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 537, 542 del codice civile