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- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
Rappresentazione testamentaria in favore dei discendenti di un erede morto già alla redazione del testamento olografo
In data 17-06-2019 è deceduto Zio Giuseppe. malato da tempo, lasciando 2 testamenti: il primo testamento pubblico datato 27-04-2018 che recita:
"Nomino eredi in parti uguali mia sorella Laura e mio nipote Dino",
e il secondo testamento olografo datato 30-06- 2018 che recita:
"Revoco ogni mio precedente testamento nomino mie eredi le mie sorelle e Arianna F.... nella quota disponibile e mio nipote Dino nella quota di legittima."
RISPOSTA
Dobbiamo considerare soltanto il secondo testamento, in quanto il primo testamento risulta revocato espressamente.
Preciso che Zio Giuseppe era Vedovo, senza ascendenti, con un nipote Dino, figlio di una figlia premorta il 06-02- 2018 (Maria).
RISPOSTA
Dino è l'unico soggetto che ha diritto alla quota di legittima che sarebbe spettata a sua madre, per rappresentazione (artt. 467 e seguenti del codice civile).
Con due sorelle, tuttora viventi ( Laura e Giulia ), con una ulteriore sorella, premorta il 11-11-2008 (Francesca).
RISPOSTA
Le sorelle/fratelli non hanno diritto alla quota di legittima, non essendo soggetti legittimari ai sensi dell'articolo 536 del codice civile.
Né tanto meno hanno diritto alla quota di legittima, i nipoti in via collaterale.
io sono Eleonora figlia unica di Francesca e nipote di Giuseppe.
RISPOSTA
In tuo favore si applica la rappresentazione in linea collaterale, come previsto dall'articolo 468 del codice civile: “la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto”.
Invece Arianna F.... è la badante che ha accudito zio Giuseppe nei ultimi 3 mesi di vita; il nipote Dino accettava l'eredita del nonno con beneficio di inventario, (presso notaio N.); poi dopo circa 1 mese con unico ulteriore atto di accettazione espressa veniva accettata l'eredita di Giuseppe da Laura e Giulia in qualità di sorelle e da me Eleonora in rappresentazione della mia mamma (ulteriore sorella) premorta Francesca (presso notaio A.)
RISPOSTA
Per rappresentazione, essendo Francesca, sorella del de cuius, premorta rispetto al testatore.
Accettava l'eredità anche la badante Arianna F....che ulteriormente presentava la dichiarazione di successione.
Ora il quesito è questo:
è corretta l'interpretazione in cui trova applicazione la rappresentazione oppure la rappresentazione è esclusa essendo la sorella Francesca già deceduta da tempo quando è stato redatto il testamento? Grazie fin da ora.
RISPOSTA
Sì, è corretta ai sensi dell'articolo 467 II comma del codice civile:
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
In concreto, il testatore avrebbe potuto scrivere “sorelle viventi”, ma non l'ha scritto …
Avrebbe potuto indicare i nomi delle sorelle, come ha fatto per la badante, ma non l'ha fatto …
Avrebbe potuto prevedere espressamente chi istituire erede, al posto di Francesca, già deceduta dal 2008, ma non l'ha fatto …
La rappresentazione prevale sull'accrescimento delle quote degli altri coeredi, per espressa previsione di legge.
Tanto premesso, sulla base di quale ragionamento potremmo giungere alla conclusione per cui il testatore intendeva riferirsi soltanto alle sorelle viventi?!
Così facendo andremmo decisamente oltre la volontà del testatore, così come emergente dalla scheda testamentaria.
Dalla lettura del testamento, appare evidente la volontà del testatore di fare in modo che le stirpi delle sorelle potessero ricevere un trattamento equivalente, ai fini della sua successione ereditaria. E' quindi corretta l'interpretazione in cui trova applicazione la rappresentazione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 467, 536 del codice civile