Passaggio proprietà auto defunto e polizza defunto obbligatoria anche se l'auto è ferma in garage
L'auto di un defunto per quanto tempo può rimanere intestata al defunto senza fare il passaggio di proprietà e senza incorrere in sanzioni?
RISPOSTA
Per dieci anni dalla morte del de cuius, a condizione che il veicolo non circoli.
Preciso che l'auto, anche se in buono stato, non viene utilizzata ed è ferma chiusa in garage. Chiedo questo perché una figlia erede (3 eredi in tutto: moglie e 2 figlie) per propria scelta non collabora/comunica in nessun modo con gli altri eredi e non si riesce a fare il passaggio di proprietà perché servirebbe anche la firma dell'erede non collaborativa.
RISPOSTA
Abbiamo una figlia che sebbene abbia accettato l'eredità da un punto di vista civilistico (accettazione espressa oppure tacita prevista dal codice civile), si rifiuta di porre in essere i seguenti adempimenti.
L’erede o gli eredi che intendono accettare in eredità il veicolo devono:
-accettazione di eredità in relazione al veicolo, firmata presso il PRA (diversa dall'accettazione del codice civile)
-passaggio di proprietà del mezzo in favore degli eredi
-aggiornamento della carta di circolazione (Documento Unico di Circolazione)
-modificazione dell’intestazione della polizza RC Auto intestata al defunto.
Attenzione, perché secondo l’articolo 94 del Codice della Strada, è obbligatorio aggiornare la carta di circolazione e trascrivere il passaggio di proprietà presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) entro 60 giorni dall’accettazione dell’eredità riferita al veicolo.
Nella presente fattispecie, c'è stata l'accettazione dell'eredità espressa (quando ai sensi dell'articolo 475 del codice civile, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede) oppure tacita, ai sensi dell'articolo 476 del codice civile (l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede), ma non c'è stata l'accettazione dell'eredità in riferimento al veicolo, da sottoscrivere presso il PRA oppure allo sportello dell'automobilista presso un'agenzia di pratiche auto. Se ci fosse stata l'accettazione dell'eredità del veicolo al PRA, ma senza il successivo aggiornamento della carta di circolazione nonché senza la trascrizione del passaggio di proprietà del veicolo, la sanzione sarebbe pari ad un importo da 705 a 3.526 euro.
Vorrei che fosse chiara la differenza tra l'accettazione dell'eredità del codice civile (accettazione dello status di erede) e l'accettazione dell'eredità in riferimento al veicolo.
Gli altri eredi non vogliono incorrere in sanzioni e non vogliono dover rottamare la macchina solo a causa del cattivo comportamento dell'altra erede. Come possono fare?
RISPOSTA
Al momento non sono previste sanzioni, a fronte di una simile situazione.
Attenzione però all'imposta di bollo; questa imposta è dovuta dagli eredi, anche se l'intestatario è deceduto.
In più, a breve scadrà l'assicurazione dell'auto del defunto e la compagnia di assicurazione dice che non rinnoverà l'assicurazione (nemmeno intestando la polizza a un'erede del defunto) se prima non si effettua il passaggio di proprietà dell'auto.
RISPOSTA
L'assicurazione non può essere rinnovata, perché l'assicurato risulterebbe essere una persona fisica che non c'è più. È assolutamente normale la richiesta dell'assicurazione.
Si tratta solo di una pretesa della specifica compagnia di assicurazione in questione, oppure esiste una legge vera e propria che vieta di assicurare (intestando la polizza a un'erede) un'auto il cui certificato di proprietà è a nome di una persona deceduta?
RISPOSTA
La polizza assicurativa deve essere intestata a colui che risulta proprietario del veicolo sulla carta di circolazione.
In questo momento, sulla carta di circolazione, risulta proprietario una persona che non c'è più, quindi l'assicurazione non può essere rinnovata.
La risposta sarebbe sempre la stessa, anche se fossero contattate più compagnie assicurative del ramo RC auto.
Da dicembre 2023 è in vigore una nuova legge che dice che anche le auto ferme in garage devono essere assicurate.
RISPOSTA
Non è ancora ben chiaro, come potrebbe essere sanzionata, stante l'assenza di copertura assicurativa, un'automobile ferma in garage e pertanto non circolante.
Non si tratta di un cortile privato visibile dalla strada pubblica, ma di un garage, ossia di uno spazio chiuso, non visibile dall'esterno. Restiamo in attesa di circolari e normative che ci spiegheranno la concreta applicabilità di questa norma.
L'assicurazione dell'auto in questione è già stata sospesa nel 2024, è stata da poco riattivata e la relativa compagnia di assicurazione si rifiuta di effettuare una nuova sospensione nel 2025, quindi tra breve la polizza dell'auto scadrà.
RISPOSTA
Sì, in effetti il periodo di sospensione dell'assicurazione è contingentato e non può essere indefinito.
In quali sanzioni incorrono gli eredi per un'auto ferma in garage non coperta da assicurazione?
RISPOSTA
In teoria, ai sensi dell'articolo 193 comma 2 del codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285), le sanzioni sono:
-Sequestro del mezzo
-Decurtazione dei punti sulla patente
-866€ di multa (minimo edittale), che diventano 606,20€ se si paga entro 5 giorni
Ripeto, al momento non si comprende come questa infrazione al codice della strada potrebbe essere contestata, in assenza di circolazione del veicolo (quando l'automobile è in garage).
Cosa si può fare in questa situazione per evitare le eventuali sanzioni, premesso che c’è un’erede che non collabora in nessun modo (non comunica, non firma, non manda documenti)?
Resto in attesa di vs. puntuali chiarimenti.
RISPOSTA
Si deve procedere con ricorso cautelare d'urgenza al tribunale civile, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, chiedendo al giudice di adottare i provvedimenti d'urgenza per consentire l'intestazione della carta di circolazione agli eredi: “chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.
Il ricorso cautelare dovrà essere presentato dai coeredi e notificato all'erede refrattaria alle pratiche burocratiche relative al veicolo.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 475, 476 del codice civile
- Art. 700 del codice di procedura civile
- DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada.