Testamento lesivo della quota di legittima della mamma può essere impugnato dai suoi creditori oppure dai suoi eredi
Oggetto: Ipoteca su immobile ereditato e legittima.
Gentile avvocato, chiedo una consulenza in merito a questa situazione: siamo tre fratelli, Orazio, Michele e Filippo.
In seguito al decesso di nostro padre è stata aperta la successione. Nel testamento nostro padre ha dato le seguenti indicazioni:
• la casa di campagna è ereditata interamente dal figlio Michele;
• la casa di residenza – di cui nostro padre era proprietario per i 2/5, per i restanti 3/5 è proprietaria nostra madre – è ereditata in parti uguali dagli altri due figli Orazio e Filippo.
Il figlio Michele ha un debito con il fisco per 40.000 euro, la casa di campagna che andrà ad ereditare ha un valore inferiore a 120.000 euro, categoria catastale A3 e una rendita catastale di 187,47 euro, ed è l’unico immobile posseduto da Michele, quindi prima casa dove aveva già iscritto la sua residenza. Il quesito è il seguente: vi è il rischio che l’immobile ereditato da Michele venga pignorato oppure ipotecato?
RISPOSTA
C'è il rischio dell'ipoteca iscritta da agenzia entrate riscossione, nonostante si tratti di una prima casa con residenza anagrafica del debitore. L’ipoteca può essere iscritta per debiti non inferiori a 20 mila euro.
Il pignoramento immobiliare invece non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:
-è l’unico immobile di proprietà del debitore;
-è adibito a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
-non è di lusso, (cioè non ha le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969) e non è comunque una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).
Negli altri casi si può procedere al pignoramento e alla vendita all’asta dell’immobile soltanto se: -l'importo complessivo del debito è superiore a 120 mila euro;
-il valore degli immobili del debitore è superiore a 120 mila euro;
-sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato/rateizzato il debito o in mancanza di provvedimenti di sgravio/sospensione.
Possiamo affermare con certezza che in questo caso, sebbene si possa iscrivere ipoteca sull'immobile, il fisco non potrà pignorarlo e portarlo via a Michele tramite vendita all'asta del bene.
Nostro padre, non ha lasciato nulla a nostra madre perché di comune accordo i nostri genitori hanno deciso di lasciare tutto solo ai figli. Considerato che non è stata rispettata la legittima nei confronti di nostra madre e considerato che comunque nostra madre non ha alcuna intenzione di impugnare il testamento perché concorda con le volontà di nostro padre, il testamento può essere ritenuto comunque non valido per il mancato rispetto della legittima?
Grazie in anticipo
RISPOSTA
Esatto, il testamento lesivo della legittima, potrebbe essere impugnato anche dagli eventuali creditori della mamma (mi sembra di capire tuttavia che la mamma non abbia creditori) oppure dai suoi eredi (sempre che la mamma deceda entro dieci anni dalla morte del babbo), ai sensi dell'articolo 557 I comma del codice civile: “la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa”.
In teoria, se la mamma decedesse entro dieci anni dalla morte del babbo, Orazio (ad esempio) il quale ha ricevuto soltanto 1/5 di un immobile, potrebbero rivendicare 1/3 della quota di legittima che sarebbe spettata alla mamma (1/4), alla morte di suo marito.
Stesso discorso per Filippo!
Michele non avrebbe interesse ad esperire questa azione legale, ai sensi dell'articolo 557 del codice civile, essendo il figlio che ha ereditato più di tutti gli altri dalla successione paterna.
Per le quote di legittima dobbiamo fare riferimento all'articolo 542 II comma del codice civile: “Quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali”.
La mamma avrebbe dovuto ricevere 1/4 dell'asse ereditario di suo marito. Tornando all'esempio di cui sopra quindi, Orazio potrebbe rivendicare 1/3 del quarto che sarebbe spettato a sua madre dalla successione paterna.
Spero di essere stato chiaro, perché l'argomento è molto complesso.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 542 e 557 del codice civile










