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Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato

Successione padre di famiglia con partita iva, titolare di attività artigiana





Gentile Avvocato,
Le chiedo una consulenza in materia di successione.
È deceduto il padre di famiglia, titolare in passato di un'attività artigiana ormai inattiva da molti anni. Tuttavia, non sono state effettuate la cessazione della partita IVA, la cancellazione presso la Camera di Commercio e la chiusura delle posizioni previdenziali.
Il padre ha lasciato beni immobili e terreni, ma anche debiti fiscali rilevanti derivanti da cartelle esattoriali connesse all'attività d'impresa.
Gli eredi sono tre figli. Due di essi hanno a loro volta debiti fiscali e procedure esecutive promosse da ex dipendenti delle rispettive attività imprenditoriali. Sul terzo erede non gravano debiti di nessun genere.
Desidero conoscere:
* quali siano i termini e le modalità per accettare o rinunciare all'eredità;

RISPOSTA

Dipende se il soggetto chiamato all'eredità è nel possesso dei beni del “de cuius” oppure no. Se non è nel possesso dei beni del “de cuius”, il termine per accettare l'eredità è pari a dieci anni dall'apertura della successione (morte del “de cuius”), ai sensi dell'articolo 480 I comma del codice civile.
Stesso termine per rinunciare all'eredità, ma con una piccola differenza: se il chiamato all'eredità resta silente, trascorsi dieci anni dalla morte del “de cuius”, l'eredità si considera rinunziata. Se il chiamato all'eredità è invece nel possesso dei beni del “de cuius” (ad esempio una casa), il termine per rinunziare all'eredità (oppure per accettarla con beneficio d'inventario) è pari a tre mesi (come da articolo 485 del codice civile).



* se sia opportuno procedere con accettazione con beneficio d'inventario;

RISPOSTA

Soltanto se l'attivo ereditario è superiore ai debiti ereditari.
Se sono superiori i debiti ereditari, tanto vale rinunciare all'eredità ai sensi dell'articolo 519 del codice civile.



* quali siano i rischi dell'accettazione pura e semplice;

RISPOSTA

Confondere il patrimonio personale dell'erede con quello trasmesso per successione ereditaria, e quindi correre il rischio di pagare i debiti del “de cuius”, con i propri beni personali.



* se i creditori personali degli eredi possano aggredire i beni ereditati e in quali condizioni;

RISPOSTA

Sì, certo.
Anzi ti dirò di più … se i chiamati all'eredità dovessero rinunciare, i loro creditori personali potrebbero impugnare la loro rinunzia entro 5 anni, al solo fine di soddisfare i loro crediti con i beni oggetto di successione. Ecco cosa prevede l'articolo 524 del codice civile: “Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia”.



* se sia necessario effettuare un inventario preventivo del patrimonio e dei debiti del defunto;

RISPOSTA

Certamente sì, ma in modo informale, per capire se conviene accettare con beneficio d'inventario oppure rinunziare all'eredità e … amen …



* quali conseguenze derivino da un'eventuale rinuncia all'eredità da parte di tutti o alcuni degli eredi;

RISPOSTA

Sono chiamati ad accettare oppure a rinunziare anche i loro discendenti (figli).



* se, in caso di rinuncia dei figli, debbano rinunciare anche i loro discendenti e quali procedure siano necessarie in presenza di un nipote minorenne;

RISPOSTA

Certamente sì; aggiungo che occorre ottenere l'autorizzazione del giudice tutelare per consentire al nipote minorenne di rinunziare all'eredità.
Il genitore dovrà dunque presentare ricorso al giudice tutelare competente, dimostrando che non sono presenti attività oppure la presenza di debiti per importi superiori all'attivo, in modo da motivare congruamente la richiesta di rinuncia all’eredità.



* quali effetti produca il possesso e l'utilizzo di un immobile ereditario da parte di uno degli eredi;

RISPOSTA

Se per oltre tre mesi dall'apertura della successione, equivale ad accettazione pura e semplice dell'eredità, per fatti concludenti (accettazione tacita ai sensi dell'articolo 476 del codice civile).



* se una nuora che occupa e possiede un immobile da oltre vent'anni possa vantare diritti per usucapione, e presentare domanda di mediazione, sia in caso di comunione dei beni con il marito sia in caso di separazione dei beni.

RISPOSTA

In teoria può farlo … ma mi sento di escludere che il giudice accerterà l'avvenuto acquisto per usucapione, perché la nuora occupava l'immobile con il consenso dei suoi suoceri.
Si trattava di un contratto di comodato gratuito, anche se verbale.
Manca quindi il possesso dell'immobile da parte della nuora “uti dominus”, ossia come se fosse lei la proprietaria dell'appartamento …
Chi pagava l'IMU? Immagino i suoceri, non la nuora …
Come potrebbe mai eccepire l'avvenuta usucapione del bene immobile, se non ha mai pagato l'IMU!?



* se le cartelle esattoriali possano essere contestate, annullate, sgravate o dichiarate prescritte, e quali debiti siano effettivamente trasmissibili agli eredi;

RISPOSTA

Soltanto le sanzioni amministrative sono personali e quindi non si trasmettono agli eredi.
Ad esempio una cartella per mancato pagamento IRPEF è composta dall'imposta non versata ma anche dalla sanzione. Gli eredi non rispondono della sanzione, senza necessità di chiedere alcuno sgravio in autotutela.



* quali adempimenti siano necessari per la chiusura definitiva dell'attività del defunto e delle relative posizioni fiscali, previdenziali e camerali.
Cordiali Saluti

RISPOSTA

La chiusura della Partita IVA di una persona deceduta deve essere effettuata dagli eredi tramite la presentazione del modello AA9/12 dell'Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, la partita IVA non può essere chiusa finché non sono state incassate tutte le parcelle e fatturate tutte le prestazioni eseguite in vita dal defunto.
In base all’art. 35-bis del Decreto numero 633 del 1972, la partita IVA dovrebbe essere chiusa entro sei mesi dalla morte del contribuente. Tuttavia, nel caso in cui sono presenti fatture da incassare o prestazioni da fatturare gli eredi devono tenerla aperta fino a quando non viene incassata l’ultima parcella. In tali circostanze, dunque, è ammissibile una deroga all’obbligatorietà della chiusura della partita IVA del contribuente deceduto, entro sei mesi dalla data della morte, da parte degli eredi.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 519, 476, 480 485, 524 del codice civile
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
 

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