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Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato

3 Consulenze:

1 - Concorso del coniuge con i figli all'eredità. Beni personali dei coniugi



 

Un uomo divorziato e padre di due figli,contrae matrimonio civile in regime di comunione di beni con una donna.
Dopo diversi anni diventando vedovo dell'ex moglie sposa la donna anche in chiesa.
Hanno in comune un c/c cointestato e la moglie un c/c personale.
L'uomo nel 2004 entra in possesso di un'eredità che versa totalmente nel c/c della moglie.
L'uomo muore nel 10/2010 (il matrimonio è durato circa 34 anni). Gli unici eredi sono: la moglie e i due figli dell'uomo.
Cosa possono pretendere i 2 figli dell'uomo dal c/c cointestato, cosa dal c/c personale della moglie?
I 2 figli dell'uomo possono pretendere ora quota dell'eredità venuta in possesso dal padre nel 2004?

RISPOSTA

Dal contenuto della domanda, mi sembra di capire che l’uomo in questione sia morto senza lasciare testamento, quindi la sua successione è regolata dalla legge (la c.d. successione legittima), ossia dall’articolo 581 del codice civile.

Articolo 581 - Concorso del coniuge con i figli.

Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredita', se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.

Il 50% del saldo (risultante al momento della morte dell’uomo, ossia all’apertura della sua successione), relativo al conto corrente cointestato ai due coniugi, secondo le norme sulla successione, deve essere suddiviso in tre quote di pari importo, da attribuire ai due figli ed al coniuge del defunto.
L’eredità entrata in possesso dell’uomo nel 2004 e versata, successivamente all’accettazione, sul conto corrente personale del coniuge, non è entrata a far parte della comunione legale dei beni, ai sensi dell’articolo 179, I comma, lettera b del codice civile; trattasi di bene personale dell’uomo, escluso dalla comunione del beni.

Articolo 179 - Beni personali.

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalita' o nel testamento non e' specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno (c.c. 2043) nonche' la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacita' lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio purche' cio' sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, e' escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.


La suddetta eredità, sempre ai sensi dell’articolo 581 del codice civile deve essere suddivisa in tre quote di pari importo che dovranno essere attribuite ai due figli ed al coniuge del defunto.
Sorge un problema: i due figli hanno la documentazione bancaria necessaria per dimostrare al tribunale che l’eredità è stata interamente versata dall’erede, sul conto corrente personale del coniuge ??? in assenza di documentazione, i figli potrebbero avere della difficoltà nel corso dell’eventuale processo ereditario, a dimostrare i loro diritti successori.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

2 - Successione legittima, in assenza di testamento, concorso tra coniuge e figli





mio suocero proprietario di un immobile con tre appartamenti + terreno muore 6 anni fa lasciando la moglie e due figli la successione non viene ancora aperta. Vorrei conoscere le quote dei tre eredi e se la quota di mia suocera non avendo ancora fatto la successione può lasciarla a chi vuole e in che percentuale. Grazie

RISPOSTA

In assenza di testamento (mi sembra di capire che il “de cuius” sia morto senza lasciare testamento), la successione legittima è regolata dall’articolo 581, I comma del codice civile.

Articolo 581 del codice civile - Concorso del coniuge con i figli.

Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredita', se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.


L’asse ereditario del suocero sarà suddiviso in tre quote di pari importo che spetteranno ai tre eredi (coniuge e due figli). La suocera, moglie del “de cuius” può rinunciare alla sua quota pari a 1/3 dell’asse ereditario. La quota sarà attribuita per accrescimento (è il termine tecnico giuridico utilizzato dal codice civile) agli altri due eredi in parti uguali; i figli pertanto, divideranno tra di loro, l’asse ereditario paterno.
Il coniuge del “de cuius” potrebbe anche accettare la sua quota ereditaria e donarla liberamente, anche per intero, successivamente, al figlio preferito ovvero ad un terzo conoscente o amico.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

3 - Modello/Fac Simile testamento concorso coniuge e figli, coniugi sposati in separazione dei beni, casa ereditata dai genitori è bene personale





Sono sposata in separazione dei beni.
Se ho ben capito essendo io in separazione dei beni ed avendo acquisito la casa in eredità dai miei genitori, la casa è solo di mia proprietà esclusiva e non viene attribuita al 50% al coniuge.

RISPOSTA

Confermo, ma sarebbe di tua esclusiva proprietà, anche se ti fossi sposata in comunione dei beni, ai sensi dell'articolo 179 I comma lettera b) del codice civile:
Art. 179 del codice civile. Beni personali.
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non e' specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

I beni acquisiti per donazione oppure successione ereditaria, restano personali, anche in caso di matrimonio con il regime della comunione dei beni.



Se mi confermate per favore attendo anche un fac simile di testamento olografo e un consiglio se è meglio depositarlo dal notaio.
Nel testo indicare per cortesia il diritto di abitazione per mio marito.
Grazie

RISPOSTA

Ovviamente trattandosi di testamento olografo deve essere scritto interamente di pugno dal testatore, come previsto dall'articolo 602 del codice civile:
Art. 602 del codice civile. (Testamento olografo).
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.
Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.

 

TESTAMENTO OLOGRAFO

Io sottoscritta ……………………………… nata a ……………… il ……………, nel pieno possesso delle mie capacità mentali, con il presente testamento nomino eredi universali di tutti i miei beni presenti e futuri in ragione delle seguenti quote, i miei due figli XXXXX e YYYYY e mio marito. Lascio a mio marito la quota di legittima pari al 25% del mio asse ereditario, oltre al diritto di abitazione sull'abitazione familiare e sui mobili che la corredano.
Lascio ai miei due amati figli, in quote uguali, la legittima pari al 50% del mio asse ereditario, e la quota disponibile pari al 25% del mio asse ereditario.

Data …………

Firma del testatore …………………………………

 

Purtroppo non puoi diseredare tuo marito con testamento, in quanto ha diritto alla quota di legittima nonché al diritto di abitazione sull'abitazione familiare.
Il testamento può essere consegnato ad uno dei tuoi figli che lo presenterà al notaio per la pubblicazione alla tua morte, oppure può essere depositato presso un notaio.
Si tratta di due opzioni sostanzialmente equivalenti.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 179, 542, 581, 602 del codice civile
 

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