Eredità e testamento - Quota di legittima, diritto di abitazione del coniuge sull'abitazione familiare. Comproprietà.



 

Io e mia sorella siamo comproprietari, insieme al padre di un'abitazione abitata dallo stesso. La mia quota e quella di mia sorella (1/3 ciascuno) ci sono pervenute per successione dalla madre, già proprietaria del 50% dell'immobile.
Nostro padre, contrariamente alle nostre volontà, ha intenzione di portare a vivere con lui una compagna. Per una tutela del patrimonio di famiglia, vorremmo farci fare una donazione dell'abitazione e relativo terreno, lasciando l'usofrutto a nostro padre. Chiedo:

1) ci possiamo opporre alla presenza della nuova inquilina visto che l'abitazione di nostro padre è, almeno in parte, anche nostra?

2) se ottenessimo la donazione e successivamente nostro padre si risposasse, la donazione sarebbe revocabile dal nuovo coniuge?

3) a seguito di matrimonio e di destinazione dell'abitazione ad abitazione coniugale, la compagna di nostro padre acquisirebbe il diritto di abitazione una volta deceduto nostro padre con conseguente estinzione dell'usufrutto  ?

grazie

 

RISPOSTA



Alla prima domanda è possibile rispondere alla luce dell'articolo 1102 del codice civile e con un pizzico di buon senso. Il comproprietario può servirsi della cosa comune purché non impedisca agli altri di farne parimenti uso; il comproprietario non può estendere il suo diritto sulla cosa comune, in danno degli altri partecipanti.

Art. 1102 del codice civile. Uso della cosa comune.

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.


Poiché se ciascuno dei comproprietari portasse a vivere nell'abitazione in comproprietà il proprio partner, all'interno della casa non si vivrebbe più ... tuo padre deve chiedere agli altri comproprietari, l'autorizzazione a portare in casa, in pianta stabile, la sua nuova partner.

Quello che non possono fare tutti i comproprietari, non lo fa nessuno dei comproprietari … si tratta di una regola di buon senso !!!

Riguardo la seconda domanda, la donazione potrebbe essere revocata alla morte di vostro padre, con ricorso al tribunale della moglie, finalizzato ad ottenere la sua quota di legittima.

Le donazioni a favore dei figli sono soggette a collazione, ai sensi dell'articolo 737 del codice civile.

Art. 737 del codice civile. Soggetti tenuti alla collazione.

I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.

Le donazioni a favore dei figli, alla morte del padre donante, devono essere conferite per collazione, ossia devono essere considerate ai fini del calcolo dell'asse ereditario e soprattutto della quota di legittima della moglie.

La moglie ha diritto alla quota di legittima pari a ¼ dell'asse ereditario; nell'asse ereditario saranno considerate le donazioni del “de cuius”.
Esiste la possibilità che la donazione in questione possa essere impugnata dal coniuge, con azione di riduzione, ai sensi dell'articolo 555 del codice civile, al fine di ottenere al quota di legittima dovuta ai sensi dell'articolo 542 II comma del codice civile.

Art. 542 del codice civile. Concorso di coniuge e figli.

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.

Allora cosa fare ??? Il padre deve trasmettere ai figli, i suoi diritti immobiliari, con atto di vendita e non con atto di donazione.
Le vendite a favore dei figli non sono assoggettate a collazione, quindi non presentano delle controindicazioni particolari.

Riguardo la terza domanda, dobbiamo fare riferimento all'articolo 540 II comma del codice civile.

“Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”.

Il coniuge acquisisce, per successione ereditaria, il diritto di abitazione sulla casa familiare, soltanto se l'appartamento è di proprietà del coniuge defunto.

Poiché vostro padre venderà (venderà e non donerà … mi raccomando !!!) i suoi diritti sull'immobile ai suoi figli, la moglie non acquisirà alcun diritto di abitazione.

Alla morte del coniuge, la moglie dovrà lasciare ai figli del defunto, la disponibilità dell'abitazione familiare.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca

Effettua una ricerca per categoria:

Diritto del Lavoro Separazione e divorzio Diritto Civile Diritto PenaleereditaCondominioFisco e TributiDiritto AmministrativoApprofondimenti Tematici