Testamento per garantire permanenza del patrimonio ereditario all'interno del nucleo familiare
Ho 39 anni nubile una figlia di 17 anni, non riconosciuta dal padre (deceduto), sono in procinto di sposarmi, in separazione dei beni, con un celibe di 48 anni senza figli, con una sorella e 4 nipoti.
Abbiamo convenuto di comune accordo quanto segue:
- in caso di mia morte il mio futuro marito rinuncerebbe alla sua quota ereditaria a favore di mia figlia;
- alla sua morte vorrebbe nominare sua erede universale me, o, nel caso fossi già deceduta, mia figlia.
Tutto cìò desideriamo legittimarlo e vincolarlo in modo che il nostro patrimonio familiare resti sempre all'interno di noi tre.
Come dobbiamo fare?
Cosa prevede la legge?
E' necessario stipulare testamento per atto pubblico (con atto notarile) ovvero testamento olografo (scritto di pugno dal testatore).
Nel testamento di tuo marito sarà previsto quanto segue:
“nomino quale unica erede universale, mia moglie sig.ra Tizia, a cui lascio l'intero asse ereditario. Qualora dovessi sopravvivere alla morte di Tizia, nomino erede universale, la figlia di Tizia, Caia, a cui lascio l'intero asse ereditario”.
Niente di più semplice …
I fratelli/sorelle ed i nipoti di tuo marito non hanno diritto alla quota di legittima, ai sensi dell'articolo 536 del codice civile.
Art. 536 del codice civile. Legittimari.
Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.
Veniamo alle note dolenti, ossia al tuo testamento.
Tuo marito, ai sensi dell'articolo 542 del codice civile, ha diritto alla quota di legittima pari a 1/3 dell'intero asse ereditario. Tua figlia non potrebbe ricevere per successione, più di 2/3 del tuo asse ereditario, ossia la sua quota di legittima, più la quota disponibile (1/3 + 1/3).
Art. 542 del codice civile. Concorso di coniuge e figli.
Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
La tua idea: mio marito rinuncia sin da adesso alla sua quota di legittima a favore di mia figlia; non si può fare nel modo più assoluto !!!
Ai sensi dell'articolo 458 del codice civile, “è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”.
Tuo marito, domani stesso, potrebbe anche metterti per iscritto la promessa di rinunciare alla sua quota di legittima, ma alla tua morte, quell'atto di rinuncia non avrebbe alcun valore giuridico, ai sensi dell'articolo 458 del codice civile.
In concreto, alla tua morte, tuo marito sarebbe legittimato dalla norma suddetta, a “cambiare idea”, pretendendo da tua figlia, la sua quota di legittima pari a 1/3.
Vuoi sapere qual è la soluzione per salvare capra e cavoli ??!!
Prima del tuo matrimonio, vendi la nuda proprietà di tutti i tuoi beni immobili a tua figlia, riservando per te stessa soltanto l'usufrutto vitalizio.
In tal modo, nessuno dei tuoi beni cadrà in successione ereditaria alla tua morte e tuo marito non erediterà nulla.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.