Riscossione buoni fruttiferi ereditati dalla figlia minore
Salve, dispongo di alcuni buoni fruttiferi di mio marito morto. INTESTATI SOLO a lui, solo uno è cointestato con la madre morta anche lei. Per i buoni fruttiferi intestati solo a mio marito siamo eredi io e mia figlia che purtroppo è una minore ha 14 anni.
Vorrei sapere se con una autocertificazione scritta davanti all'ufficiale dell'anagrafe che dichiara che gli eredi siamo io e mia figlia minore, e io sono anche sua tutrice della minore, che non ero divorziata da mio marito.
Posso riscuotere i buoni fruttiferi senza che mi rivolgo ad un giudice.
Ai sensi dell'articolo 471 del codice civile, i minorenni possono accettare un'eredità soltanto con il beneficio di inventario.
Art. 471 del codice civile. Eredità devolute a minori o interdetti.
Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario
L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario consente di distinguere il patrimonio del defunto da quello dell’erede: in questo modo l’erede risponderà di eventuali debiti del defunto soltanto con il patrimonio ereditato.
A volte l'accettazione beneficiata non è facoltativa, ma obbligatoria; in particolare devono accettare con beneficio d'inventario:
1. i minori o gli interdetti (art. 471 c.c.);
2. i minori emancipati o gli inabilitati (art. 472 c.c.)
3. le persone giuridiche, le associazioni, fondazioni e gli enti non riconosciuti, escluse, però, le società commerciali (art. 473 c.c.).
La necessità della accettazione beneficiata non significa che questa sia automatica, perché è pur sempre necessario che vi sia un atto di accettazione compiuto (per quanto riguarda i minori e gli interdetti) dal tutore o dal genitore con l'autorizzazione del giudice tutelare e, per il minore emancipato e l'inabilitato, con il consenso del curatore e l'autorizzazione del Giudice tutelare.
Tanto premesso, al fine di procedere all'accettazione con beneficio di inventario, obbligatoria in caso di erede minorenne, è necessario che il tutore del minorenne si rivolga al giudice tutelare per essere autorizzato ad accettare l'eredità, procedendo al relativo inventario dell'asse ereditario paterno.
Del resto, l'articolo 374, I comma, numero 3, è una norma piuttosto chiara: occorre l'autorizzazione del giudice tutelare, propedeutica all'accettazione con beneficio di inventario del figlio minorenne.
Art. 374 del codice civile. Autorizzazione del giudice tutelare.
Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per la economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.