Azione di rivendicazione della proprietà di beni ereditari comporta accettazione tacita
AVENDO RICEVUTO TESTAMENTO OLOGRAFO DA MIO ZIO MORTO IL 13/07/2013 DOVE VENIVO NOMINATA EREDE UNIVERSALE HO FATTO CAUSA AI MIEI ZII PERCHE' LORO HANNO APERTO SUCCESSIONE DOPO LA SUA MORTE ALLEGANDO ALLA SUCCESSIONE UN ALTRO TESTAMENTO CON DATA SUCCESSIVA AL MIO, CHE SECONDO ME E I MIEI PERITI DI PARTE NON E' AUTENTICO, CHIEDENDO AL GIUDICE IL RICONOSCIMENTO DELLA VALIDITA' DEL MIO TESTAMENTO, LA QUALIFICA DI EREDE E L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE A MIO NOME. IL DE CUIUS AVEVA PERO' UNA CAUSA DI USUCAPIONE CON IL COMUNE DI MILANO E LA SENTENZA USCITA POCHI GIORNI FA' RIGETTA IL RICORSO PRESENTATO DA MIO ZIO E LO CONDANNA AL PAGAMENTO DI 3.000.000,00 DI EURO A TITOLO DI INDENNITA'DI OCCUPAZIONE. ORA LA MIA DOMANDA E' QUESTA SE IO VINCO LA CAUSA CONTRO I MIEI ZII E VENGO DICHIARATA DAL GIUDICE EREDE LEGITTIMO, POSSO POI FARE L'ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO?
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, non potresti accettare con beneficio di inventario.
Premesso che
-ai sensi dell'articolo 485 del codice civile, l'erede nel possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se non fa l'inventario entro i tre mesi, si considera che abbia accettato puramente e semplicemente; ugualmente accade se compiuto l'inventario, entro di quaranta giorni dal compimento medesimo non dichiara se accetta o rinuncia all'eredità
L'erede non in possesso dei beni ereditari può fare la dichiarazione di accettare col beneficio di inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto, ossia entro 10 anni dalla morte del “de cuius”, ai sensi dell'articolo 480 del codice civile.
Secondo la giurisprudenza producono le conseguenze proprie dell'accettazione tacita, la proposizione da parte del chiamato dell'azione di rivendicazione della proprietà di beni ereditari (Cassazione Civile Sez.II, sentenza numero 13738/05) ovvero dell'azione di riduzione, con la quale necessariamente si fa valere la qualità di legittimario leso o pretermesso.
Avere intrapreso il processo ereditario nei confronti degli zii, secondo la giurisprudenza della Cassazione, comporta accettazione tacita dell'eredità; accettazione quindi pura e semplice, senza previsione dell'inventario e con la conseguente confusione tra il patrimonio del de cuius e quello del chiamato all'eredità.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.