1 - Individuazione erede con testamento, sostituzione, rappresentazione, accrescimento criteri della successione legittima
buongiorno vorrei sapere una cosa in tema di eredità.
ho uno zio acquisito che ha sposato la sorella di mio padre (premorto). Mia zia è morta anch'essa da poco. é rimasto mio zio. non hanno avuto figli. Mio zio ha una nipote figlia di suo fratello. Senza testamento io sarei escluso dalla successione legittima andrebbe tutto alla nipote figlia del fratello.
CONFERMO
Mio zio però ha fatto un testamento nominando come unica erede mia zia. ora mia zia è già morta. vorrei sapere, se mio zio non cambia testamento,(dopo la sua morte), il fatto che abbia nominato come erede mia zia mi fa diventare erede oppure no? grazie Distinti saluti
RISPOSTA
I criteri per dirimere una vertenza successoria di questo tipo sono i seguenti:
1. SOSTITUZIONE
Nel testamento è prevista una clausola di sostituzione ordinaria ? “in caso di morte dell'erede, sarà chiamato all'eredità Tizio”
2. RAPPRESENTAZIONE
ai sensi degli articoli 467 e seguenti del codice civile. In questo caso non ci sono i presupposti della rappresentazione a tuo favore, poiché affinché ci sia rappresentazione, il primo chiamato (tua zia, chiamata all'eredità con testamento) deve essere figlio/a legittimo, legittimato, adottivo o naturale del defunto oppure fratello o sorella del defunto stesso.
3. ACCRESCIMENTO
… ma in questo caso non può applicarsi la norma sull'accrescimento, in quanto il testamento individua un unico erede universale
4. SUCCESSIONE LEGITTIMA
L'eredità sarà devoluta per legge, ossia ai parenti più prossimi del “de cuius” (la nipote); il testamento a cui fai riferimento nella tua email, non ti attribuisce alcun diritto successorio.
Art. 572 del codice civile. Successione di altri parenti Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea. La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Esempi di rappresentazione in linea retta e in linea collaterale, testamento in favore figlia della moglie premorta
Buonasera, vi contatto per avere una conferma.
Mia madre qualche anno fa si è risposata e suo marito, per assicurarsi di lasciare tutta l'eredità a lei e niente ai fratelli, ha fatto testamento verso di lei.
RISPOSTA
Immagino che il marito di tua madre non abbia avuto figli, pertanto potrebbe legittimamente lasciare a sua moglie, tramite testamento, il suo intero asse ereditario.
I soggetti che hanno diritto alla legittima ai sensi dell'articolo 536 del codice civile, sono i figli, il coniuge e gli ascendenti (se ancora in vita alla morte del loro discendente, ad esempio il padre che sopravvive alla morte di suo figlio).
La moglie ha ricevuto da marito, tramite testamento, sia la quota di legittima pari al 50% ai sensi dell'articolo 540 I comma del codice civile, che l'altro 50%, a titolo di quota disponibile. In assenza di testamento, l'asse ereditario sarebbe stato suddiviso ai sensi dell'articolo 582 del codice civile, tra la moglie (2/3) ed i fratelli (1/3) del “de cuius”: “Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità”.
Il testamento è inattaccabile da un punto di vista giuridico.
Un paio di anni fa mia madre è mancata ed io mi sto prendendo cura di suo marito. Il testamento non è stato cambiato, in quanto ci sembrava ovvio che al momento della sua morte, l'eredità andrà a me in quanto figlia dell'erede scritta nel testamento.
RISPOSTA
Non è affatto così, giacché le norme in materia di rappresentazione non si applicano in favore del figlio del coniuge premorto rispetto al testatore.
La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può (in quanto premorto) o non vuole (rinuncia all'eredità) accettare l'eredità o il legato.
Secondo l'articolo 468 del codice civile, “la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli, e nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
Esempio di rappresentazione in linea retta: il nipote eredita dal nonno paterno, in quanto suo padre è deceduto prima del nonno.
Esempio di rappresentazione in linea collaterale: il nipote eredita da suo zio, in quanto suo padre, fratello dello zio, è premorto rispetto a quest'ultimo. Nel tuo caso invece, non si applica la rappresentazione in tuo favore e pertanto alla morte del marito di tua madre, il suo intero asse ereditario andrà in successione ai suoi fratelli, non potendosi più eseguire il suo testamento, stante il decesso di tua madre.
Consiglio al marito di tua madre di fare un nuovo testamento con il quale ti nomina unica erede universale.
Mi può confermare che è corretto?? Altrimenti lo dobbiamo cambiare ed è importante saperlo. Grazie.
RISPOSTA
Quello che scrivi non è affatto corretto!
In ragione di questo testamento, alla morte del testatore non erediterai assolutamente nulla ! Gli unici eredi per legge, saranno i fratelli del “de cuius”, ai sensi dell'articolo 570 del codice civile: “a colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali”.
Il vedovo deve fare un nuovo testamento in tuo favore, per impedire ai suoi fratelli di entrare nella sua successione.
A disposizione per chiarimenti e per supportarti nella redazione del testamento olografo.
Cordiali saluti.