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Testamento del soggetto beneficiario dell'amministrazione di sostegno





Sono Amministratore di Sostegno di mia sorella la quale è inabilitata, non è capace di fare tante cose quotidiane della vita, la nostra famiglia è composta di sei figli, nel 2011 è morto nostro padre e così sono stata costretta insieme a mio marito, a prendermi cura di mia sorella per mettere fine allo sfruttamento da parte della matrigna. Io abito a XXXXXXX ho preso mia sorella e lo portata a casa mia, dopo due anni sono riuscita a far prendere una piccola pensione d'invalidità con il 76% pensione minima, ma prima di questo ho chiesto ai fratelli se mi potevano dare un aiuto economico per mia sorella che non aveva neanche un euro.
Per vivere rifiutandosi tutti nell'aiutarmi. Faccio presente che mia sorella risulta proprietaria al 100% di una casetta di mt 50, un garage, ed un piccolo giardino.

La mia domanda e questa: mia sorella sarebbe d'accordo che in caso di morte, vuole lasciarmi la sua proprietà, come riconoscenza di quello che sto facendo per lei, questo vale anche verso mio marito ,nell'ipotesi di morte di noi due, andrebbe ha mia figlia , il problema è come possiamo fare per il problema della sua inabilità?



RISPOSTA



Sarebbe il caso di intenderci sul significato delle parole, prima ancora che sui concetti giuridici.
Parliamo di soggetto inabilitato e non interdetto.
Parliamo di amministratore di sostegno e non di tutore.
Giusto?
Il soggetto interdetto non può fare testamento, ai sensi dell'articolo 591 del codice civile; il soggetto inabilitato può fare invece testamento. Non è compresa tra le cause d'incapacità a testare, l'inabilitazione e, stante la tassatività dei casi d'incapacità a disporre, dobbiamo ritenere che l'inabilitato possa validamente disporre per testamento.

Art.591 del codice civile. Casi d'incapacità.
Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono stati dichiarati incapaci dalla legge. Sono incapaci di testare:
1)coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
2)gli interdetti per infermità di mente;
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento.
Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse.
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Secondo la Cassazione, sentenza numero 12113 del 13 novembre 1991, se dalle perizie mediche risulta che il testatore era affetto da una deficienza psichica solo intermittente, è a carico di chi impugna il testamento l’onere di provare che esso fu redatto in un momento d’incapacità.
In considerazione di quanto espresso dai supremi giudici di Cassazione, consiglio di sottoporre la testatrice, a visita medica psichiatrica, pochi giorni prima della redazione del testamento, in modo che lo specialista possa certificare la lucidità e l'autonomia della sua scelta.
Consiglio di procedere con testamento tramite la forma dell'atto pubblico, ossia un testamento redatto da un notaio.



Quale la strada da poter seguire? In attesa ringrazio saluti Se per rispondermi vi servono altre spiegazioni ho documenti sono ha vostra disposizione.



RISPOSTA



La legge dispone che l’amministratore di sostegno, dal momento della nomina, non può essere nominato erede del beneficiario (articolo 596, Codice civile), nemmeno per interposta persona (articolo 599, Codice civile), se non dopo che sia stato approvato il conto finale o sia estinta l’azione per il rendiconto medesimo.

Nemmeno per interposta persona … chi sono le persone interposte, ai sensi dell'articolo 599 del codice civile secondo comma ?

“Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace”.

Il vero problema non è tanto lo status di inabilitata di tua sorella, ma l'incompatibilità tra il ruolo di amministratore di sostegno e la nomina ad erede !
Consiglio di chiedere al giudice tutelare di nominare qualcun altro amministratore di sostegno … non ricoprendo più il ruolo di amministratore di sostegno (anche se continuerai ad occuparti di tua sorella, come prima più di prima … ), la sorella potrà nominarti erede, a mezzo testamento, con clausola di sostituzione a favore di tuo marito e tua figlia, nell'eventualità in cui dovessi decedere prima di tua sorella.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

 

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