Diritti ereditari del convivente
Gent. signori,
vorrei alcuni chiarimenti su una questione che interessa mia madre: dopo la morte di mio padre, ha convissuto per 30 anni con un uomo, vedovo e senza figli, che è deceduto il mese scorso.
Questi 30 anni li hanno passati assieme a mio fratello nella casa di sua proprietà.
La convivenza non è mai stata ufficializzata e il convivente di mia madre ha sempre mantenuto la sua residenza originale nella casa di sua proprietà.
Vorrei sapere se mia madre ha diritto a parte dell'eredità che altrimenti verrà divisa dai nipoti, figli dei fratelli defunti.
Tua madre, in qualità convivente “more uxorio”, non ha diritti ereditari, relativamente alla successione del suo partner, tuttavia tuo fratello, proprietario dell’immobile, adibito ad abitazione familiare dei due conviventi, ha diritto di chiedere agli eredi del “de cuius”, un’indennità di occupazione, commisurata al periodo in cui il convivente di tua madre, ha vissuto presso di lui.
Tua madre non ha diritti successori, ai sensi degli articoli 565 e 536 del codice civile che non contemplano il convivente “more uxorio” tra, rispettivamente, gli eredi legittimi ed i legittimari, titolari della quota di legittima.
Art. 565 del codice civile. Categorie dei successibili.
Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.
Sezione I - Dei diritti riservati ai legittimari
Art. 536. Legittimari.
Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.
L’asse ereditario del “de cuius” pertanto, sarà suddiviso tra i suoi nipoti (collaterali), ai sensi dell’articolo 565 del codice civile.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, se tua madre avesse convissuto per trent’anni, con il suo compagno, nell’abitazione di quest’ultimo, avrebbe acquisito per usucapione, il diritto di abitazione presso il suddetto immobile, vita naturale durante, come se fosse il coniuge del “de cuius”, ai sensi dell’articolo 540 del codice civile.
Art. 540 del codice civile. Riserva a favore del coniuge.
A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.
Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Tuo fratello invece, ha diritto di chiedere ai nipoti del “de cuius”, un’indennità di occupazione, commisurata agli anni trascorsi dal “de cuius” presso la sua proprietà, ed al valore di mercato del relativo canone di locazione.
Il pagamento di questa indennità ha essenzialmente natura risarcitoria: l’occupazione dell’appartamento, da parte del “de cuius”, non era suffragata dalla stipula di un contratto di locazione ed era tollerata dal proprietario dell’immobile (tuo fratello), tuttavia quest’ultimo ha facoltà di agire giudizialmente, per ottenere l’importo dovuto dagli eredi, dimostrando, con testimoni o con documenti (ad esempio dichiarazione scritte unilaterali del “de cuius”), questa convivenza pluriennale, presso il suo immobile.
Unico inconveniente: il “de cuius” risultava residente presso l’abitazione di sua proprietà, quindi l’onere della prova sarà interamente a carico di tuo fratello. Ritengo tuttavia, non particolarmente difficile, dimostrare, almeno a mezzo testimoni, una convivenza ufficializzata, protrattasi negli anni, e piuttosto nota ai terzi.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
P.S. siamo sicuri che in tutti questi anni, il convivente di tua madre non abbia redatto un testamento olografo, a favore della sua compagna ???? Egli, con testamento, avrebbe potuto attribuire a tua madre, l’intero asse ereditario.