1 - Accrescimento rappresentazione differenza e presupposti
Buongiorno cercherò dì essere breve e conciso le volontà testamentarie di mio padre sono state:
- 25% alla moglie dal quale era separato legalmente con addebito a lui - 50% ai figli (12,50% ciascuno), tre avuti dal coniuge più un quarto, riconosciuto, avuto dalla compagna
- 25% alla compagna
la moglie però è morta deceduta un anno prima la diatriba consiste sulla suddivisone della sua quota, ossia se:
1/3 alla compagna, ma nel testamento ha indicato che lasciava il 25%, non genericamente "la disponibile"
RISPOSTA
Assolutamente no; anzi, quand'anche nel testamento ci fosse scritto “lascio la disponibile alla compagna Tizia” … la risposta sarebbe stata “ugualmente” ASSOLUTAMENTE NO.
2/3 ai 4 figli
RISPOSTA
No. La soluzione prospettata non è supportata da alcuna norma di legge.
- 25% diviso ai tre figli del coniuge (già loro eredi) e le quote sarebbero cosi suddivise: 25,00% compagna 12,50% figlio avuto con la compagna 20,83% ciascuno i 3 figli avuti con il coniuge 3
- 25% diviso a tutti e 4 i figli del de cuius e in questo caso le quote sarebbero cosi suddivise: 25,00% alla compagna 18,75% ciascuno a 4 figli per cordialità indicatemi sia gli articoli del codice civile che eventuali precedenti sentenze.
RISPOSTA
Facciamo il punto della situazione.
Non si applicano né le norme sulla rappresentazione né le norme sull'accrescimento. Si applicano le norme in materia di successione legittima.
Perché non si applicano le norme in materia di rappresentazione?
Ai sensi dell'articolo 468 del codice civile, I comma, “la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli nonché dei discendenti dei figli del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto”.
La rappresentazione quindi non opera a favore dei discendenti del coniuge premorto rispetto al de cuius.
Art. 467 del codice civile. Nozione.
La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
Art. 468 del codice civile. Soggetti.
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli, nonché dei discendenti dei figli del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
Non si applicano le norme in materia di accrescimento di cui all'articolo 647 del codice civile. Ecco cosa prevede il primo comma di tale norma di legge:
“Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri”
Sussiste accrescimento soltanto quando c'è stata istituzione di eredi testamentari, “senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate”.
In questo caso, c'è stata determinazione di parti … ovviamente parti diseguali tra i vari eredi testamentari.
Se ci fosse stato accrescimento, la quota della moglie premorta, avrebbe appunto “accresciuto” le quota di tutti gli altri eredi testamentari, compagna compresa.
Cosa accade se non sussistono i presupposti della rappresentazione e dell'accrescimento ?
La quota della moglie sarà devoluta secondo le norme in materia di successione per legge, in assenza di testamento, ossia secondo l'articolo 566 del codice civile.
Art. 566 del codice civile. Successione dei figli.
Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.
Il 25% che sarebbe spettato alla moglie, sarà diviso tra i 4 figli del de cuius, in parti uguali tra loro, in base alle norme della successione legittima, ossia per legge, ossia in assenza di testamento.
Ferme tutte le altre disposizioni testamentarie.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Niente rappresentazione se il primo chiamato è nipote del de cuius, presupposti accrescimento testamento
La zia lascia una casa a Mario, una casa a Maria, un'altra casa a Giovanni e un terreno a Ciccio.
RISPOSTA
Immagino che Mario, Maria, Giovanni e Ciccio, siano tutti nipoti della zia, ossia figli dei fratelli e delle sorelle della zia. Immagino altresì che tutte queste disposizioni successorie siano contenute nell'unico testamento della zia.
Ciccio premuore alla zia, il terreno di Ciccio va a Maria sorella di Ciccio.
RISPOSTA
La rappresentazione in favore dei discendenti di Ciccio (sempre che Ciccio abbia avuto figli), ai sensi degli articoli 467 e seguenti del codice civile, non si applica se il primo chiamato alla successione è il nipote del de cuius e non il fratello del de cuius, proprio come in questo caso.
L'articolo 468 del codice civile indica quali soggetti rappresentabili solo i figli e i fratelli; la rappresentazione è un istituto eccezionale, non suscettibile di interpretazioni estensive, in favore del nipote-primo chiamato a succedere.
Secondo la sentenza della cassazione II sezione civile n. 22840 del 28.10.2009, non è possibile subentrare in linea retta o collaterale "all'infinito" nella successione, in forza dell’istituto della rappresentazione, se nel testamento (o per legge) il primo chiamato è un nipote del de cuius.
La rappresentazione quindi, secondo la Cassazione il combinato disposto degli artt. 467 e 468 del codice civile, può si avere luogo all'infinito (sia nella linea retta che nella linea collaterale), ma solo se il primo chiamato all'eredità è un figlio o un fratello del de cuius".
In questo caso non opera nemmeno l'accrescimento delle quote degli altri coeredi testamentari, giacché non sussistono i presupposti giuridici di cui all'articolo 674 del codice civile:
-istituzione in uno stesso testamento
-istituzione in parti uguali
-testatore non determina le quote o le determina in parti uguali.
La quota di Ciccio sarà ereditata da sua sorella, secondo le norme in materia di successione per legge, in assenza di testamento, ossia alla luce dell'articolo 570 del codice civile: “a colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali”.
Confermo quello che hai scritto, giacché Maria è l'unica sorella di Ciccio.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.