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1 - La rinuncia all'eredità non comporta la revoca degli effetti della donazione in favore del coniuge





Salve: ho 65 anni, sono coniugato da circa un anno, in regime di separazione di beni. senza figli,(neanche da pregresso matrimonio) nessun bene intestato . Mia moglie ha due figli di 28 e 32 anni di pregresso matrimonio, residenti a Genova. Mia moglie e' proprietaria di TRE appartamenti a Genova, in più un intero piano di uno stabile-sempre a Genova- adibito a residence, che non e' stato ancora possibile donare ai figli, a cui ha gia' donato, 4 anni fa, il restante residence. Inoltre mia moglie e' proprietaria di alcuni immobili all'estero. Infine proprietaria di un appartamento a Bologna, (ove io ho la residenza anagrafica, (mentre mia moglie ha la residenza anagrafica a Genova, in un suo appartamento, insieme alla figlia). Dell'appartamento di Bologna, (ove io sono residente) sei mesi fa mia moglie mi ha fatto DONAZIONE di Usufrutto a Vita, riservandosi la nuda proprieta'. (con atto regolarmente stipulato innanzi a notaio e registrato agenzia entrate) La domanda e' questa, alla morte di mia moglie, io avrei intenzione di rinunciare subito all'eredita' in quanto le spese da sostenere per eventuali imu, tasi, tasse su case estero, sicuramente qualche cartella esattoriale etc , (sicuramente forti sanzioni per il suindicato abuso edilizio) sarebbero per me eccessive.
PERO' ho timore che se dovessi rinunciare all'eredita' perderei anche il diritto di USUFRUTTO dell'appartamento di Bologna. Finora dei suoi beni, mia moglie ha effettuato solo la donazione ai figli del residence, nonche' la donazione a me dell'usufrutto. Quindi la domanda: in caso di rinuncia eredita' perderei l' usufrutto di casa, e se nella malaugurata ipotesi la risposta e' si, cosa dovrei fare? Dovrei per forza accettare l'eredita'? mia moglie non puo' e non vuole spostare la residenza anagrafica a Bologna. grazie

 

RISPOSTA



E' necessario controllare il testo della donazione dell'usufrutto vitalizio in favore del coniuge. Si tratta per caso di una donazione in conto quota legittima, ai sensi dell'articolo 552 del codice civile?

Art. 552 del codice civile. Donazioni e legati in conto di legittima.
Il legittimario che rinunzia all'eredità, quando non si ha rappresentazione, può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione, se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo.


In tal caso, infatti, il coniuge essendo un soggetto legittimario ai sensi dell'articolo 536 del codice civile, può ritenere le donazioni, ma in conto di legittima. Ciò equivale a dire che nel calcolo della quota di riserva spettante agli altri legittimari non si terrà conto della sua rinuncia, che sarà valida, quindi, solo come rinuncia alla quota disponibile.

In questo caso, al coniuge spetta una quota di legittima pari a 1/4 dell'asse ereditario; la quota disponibile su cui sarà imputata la donazione effettuata in conto quota legittima, è pari a 1/4, mentre la quota di legittima spettante ai figli è complessivamente pari alla metà dell'asse ereditario.

Art. 542 del codice civile. Concorso di coniuge e figli.
Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli è effettuata in parti uguali.

Resto in attesa di riscontro.

Cordiali saluti.

2 - Riduzione donazione per lesione quota legittima rinuncia all'eredità, padre con due figli





Due figli: il figlio maggiore Michele riceve dal padre in vita tramite donazione un appartamento del valore di 200.000 euro.

RISPOSTA

Si è trattata di una donazione tramite atto pubblico, da parte di un notaio.



Il figlio minore non riceve nulla ma sa che il padre lascerà a lui la casa di famiglia di valore di 300.000 euro (dove ormai vive solo il padre).

RISPOSTA

È consapevole che il padre gli lascerà un altro immobile, tramite testamento. Purtroppo questo non accade …



Subentra amministrazione di sostegno a seguito di disaccordi tra i figli. La casa di famiglia viene consumata dall'amministrazione di sostegno e al momento della morte del padre non rimane più nulla del patrimonio che doveva essere usato per compensare il figlio minore di non avere ricevuto niente durante la vita del padre.

RISPOSTA

Al momento della morte quindi, l'asse ereditario è vicino allo zero.



Il figlio maggiore NON ACCETTA l'eredità con procedura regolare eseguita da un notaio.

RISPOSTA

Ai sensi dell’art. 521 del codice civile, colui che rinunzia all’eredità ha il diritto di ritenere le donazioni ricevute sino alla concorrenza della porzione disponibile dell’eredità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 552 del codice civile.



Il figlio minore, poiché c'è stata NON ACCETTAZIONE dell'eredità da parte del fratello più grande, può rivendicare che nel calcolo della legittima deve considerarsi la donazione dell'appartamento di 200.000 euro fatta al fratello maggiore, e quindi ottenere la propria parte?
grazie

RISPOSTA

Certamente sì.
Ha diritto alla quota di legittima pari a 1/3 dell'asse ereditario.
Siccome l'asse ereditario non c'è più alla morte del de cuius, essendo stato prosciugato … il figlio minore ha diritto di procedere con la riduzione della donazione, al fine di tutelare i suoi diritti di legittimario, previsti dall'articolo 537 II comma del codice civile: “Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”.
Ripeto, secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 12813/2023, “qualora la quota di riserva (quota di legittima) spettante agli altri legittimari non sia stata rispettata, il legittimario rinunciante sarà il primo soggetto a subire l’azione di riduzione eventualmente esperita dai legittimari (in questo caso l'altro figlio)”.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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