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1 - Successione legittima dello zio che non ha lasciato un testamento



 

Gentile avvocato
nel 2004 è venuto a mancare mio zio il quale purtroppo era malato mentale e la cui custodia era affidata a mia nonna. La famiglia al momento del decesso era composta dai miei nonni ed altri due fratelli(entrambi sposati) fra cui mio padre.
Circa l'anno scorso mio padre ha scoperto che lo zio aveva cointestato con mia nonna un libretto postale tramite il quale sono stati fatti degli investimenti azionari. Per riscuotere gli interessi maturati hanno chiesto la firma di mio padre. A questo punto mio padre ha chiesto alle poste di avere una situazione del libretto e come risposta gli hanno dato la lista dei movimenti sul libretto senza però specificare l'entità precisa e la natura di questi investimenti. Mi chiedo:
1)La successione poteva avvenire senza un erede?
2)Come può mio padre sapere esattamente in cosa consistevano le proprietà di mio zio? Infatti al momento della morte non sapevamo che ne avesse e crediamo che mia nonna abbia fatto di tutto per nasconderne l'entità?
3)Può mio padre pretendere la divisione dei beni accertati rispetto alle quote degli altri eredi sia mobili che immobili?
4)Esistono termini di prescrizione?
5)Sulla lista dei movimenti del libretto si vedono operazioni di prelievo anche posteriori alla data del decesso:sono valide? Al momento della morte le operazioni non sarebbero dovute essere autorizzate da tutti gli eredi?
La ringrazio.Attendo il vostro preventivo per effettuare il pagamento

 

RISPOSTA



Se tuo zio è morto senza lasciare alcun testamento, si applica, alla sua successione ereditaria, l'articolo 571, I comma, del codice civile, in materia di successione legittima.
In base alla suddetta norma,l'asse ereditario di tuo zio deve essere suddiviso come segue:

Ai nonni spetta il 50% del patrimonio ereditario;
Ai fratelli spetta il restante 50%, da dividere in quote uguali tra loro.

Dopo aver fatto questa breve ma essenziale premessa di carattere normativo, rispondo, in maniera specifica alle tue domande:

1) La successione legittima (ossia per legge, in assenza di testamento) non può avvenire in mancanza di un erede; se tuo padre è stato diseredato dalla successione ereditaria e dalla conseguente divisione dei beni (nel tuo caso, immobili, denaro e titoli azionari), deve citare in giudizio gli eredi che sono entrati in possesso dei beni dell'asse ereditario, in assenza di una legittima vocazione, diretta nei confronti di tutti coloro che ne avevano diritto.

2) Per conoscere il patrimonio intestato allo zio, al momento della morte, è necessario rivolgersi agli organi competenti, qualificandosi come eredi dello zio e quindi, persone legittimamente autorizzate alla conoscenza dei suoi dati patrimoniali: si tratta degli uffici dell'Agenzia delle entrate (ex ufficio del registro) e dell'Agenzia del territorio (ex ufficio della Conservatoria e del Catasto).

3) Tuo padre ha diritto ad una quota pari a 1/4 dell'intero asse ereditario (1/4 del denaro, 1/4 degli immobili, 1/4 dei titoli azionari).
Per ottenere tale quota, egli deve citare in giudizio gli altri eredi; è necessaria l'assistenza di un avvocato. A pronunciarsi, sarà il Tribunale, in composizione collegiale.

4) Il termine per citare in giudizio gli altri eredi è di 10 anni dall'apertura della successione (dalla morte di tuo zio).

5) Per quanto riguarda le operazioni poste in essere dopo la morte dello zio, è necessario conoscere il contenuto del contratto di apertura del libretto postale.
Ritengo che tali operazioni siano valide: il libretto è cointestato, quindi le operazioni possono essere poste in essere, disgiuntamente da tutti gli intestatari.
Il nonno quindi, non era obbligato a chiedere l'autorizzazione, a tutti gli eredi, per effettuare le suddette operazioni.
Generalmente, le Poste adottano questo regolamento, riguardo ai libretti postali cointestati.
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

2 - Successione per legge e con testamento dello zio sposato in separazione dei beni.





Vi contatto in quanto avrei bisogno dei chiarimenti sulle tematica della separazione dei beni Mi chiamo Vito, sono il nipote di mio zio (fratello di mia madre).
Nel dicembre 2014 mio zio Stefano (fratello di mia madre) ha contratto matrimonio in comune (regime separazione dei beni) con sua moglie Alina di nazionalità ucraina, la quale ha due figli avuti da un precedente matrimonio in chiesa contratto in chiesa nella sua nazione di origine Ucraina. Mia "zia" Alina ha regolarmente divorziato con l'ex marito, ormai diversi anni fa, prima di sposarsi in comune con mio zio Stefano. Mio zio Stefano non ha figli biologici, ma ha carico i due figli avuto dall'ex marito, il primo figlio è maggiorenne, mentre la seconda figlia diventerà maggiorenne l'anno prossimo. Mia zia, lavora sporadicamente come badante, non ha conti correnti, e purtroppo non contribuisce al mantenimento dei figli, cosa che invece mio zio fa regolarmente. Mia zia non fa praticamente nulla tutto il giorno, è una situazione davvero tragica. Attualmente la situazione patrimoniale di mio zio è questa: Mio zio Stefano ha comprato casa a nome suo ad agosto 2014 stipulando mutuo trentennale con la banca, nella quale ci vivono lui,mia zia e i due figli. Anche anche le relative bollette, luce gas imu tari sono a suo carico. Mio zio Stefano ha inoltre il 50% di tre proprietà immobiliari con mia madre (avute dalle eredità dei miei nonni materni).
Di questi 3 immobili al 50% con mia madre, 1 immobile è in affitto con contratto regolare e gli altri due sono immobili in Veneto, sono case che rimangono chiuse tutto l'anno e ci andiamo 1/2 volte l'anno.
Anche se minimi, hanno comunque dei costi di gestione, sostenuti da mio zio e mia madre. In caso di decesso di mio zio, mia zia essendo in regime di separazione dei beni avrebbe modo di intaccare l'eredità di mio zio? E se si in quale misura?

RISPOSTA

Se lo zio morisse senza lasciare testamento, tutti i suoi beni (immobili, quote immobiliari, denaro, auto etc etc) sarebbero suddivisi come segue, ai sensi dell'articolo 582 del codice civile:
Art. 582 del codice civile - Concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle.
Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto dell'eredità.

- Quota spettante alla moglie ucraina: 2/3 dell'asse ereditario (oltre al diritto di abitazione sulla casa familiare)
- Quota spettante alla sorella: 1/3 dell'asse ereditario
Lo zio potrebbe anche fare testamento, nel rispetto della quota di legittima spettante al coniuge, pari al 50%, ai sensi dell'articolo 540 del codice civile.
Art. 540 del codice civile - Riserva a favore del coniuge
A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

Lo zio potrebbe lasciare con testamento, il 50% dell'asse ereditario alla moglie, a titolo di quota di legittima, oltre al diritto di abitazione sulla casa familiare.
Potrebbe lasciare la quota disponibile pari all'altro 50%, a chi vuole … anche ai figli di sua moglie!

Lo zio, con testamento, potrebbe diseredare dalla successione ereditaria sua sorella.



Cosa succederebbe se mio zio venisse a mancare e il mutuo risultasse ancora in essere?

RISPOSTA

Il mutuo sarebbe accollato dagli eredi, in proporzione delle quote ereditarie.



Se invece avesse terminato di pagare il mutuo cambierebbe la situazione?

RISPOSTA

Diciamo che nell'asse ereditario della zio, non ci sarebbe più questo debito, ma soltanto attività.



Visto che purtroppo mia zia, non contribuisce in nulla, e non è in grado di mantenersi da sola, avrei modo di mandarla via di casa? Mi scuso per le tante domande, e vi ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità

RISPOSTA

No. Avrà diritto di abitazione sulla casa familiare, ai sensi dell'articolo 540 II comma del codice civile, vita naturale durante.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

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