Nell'asse ereditario non c'è denaro sufficiente per pagare i legati





Vi sottopongo una questione di eredità che non si è ancora attualizzata ma purtroppo è destinata a presentarsi in tempi brevi. Una mia zia molto ammalata ha fatto testamento da un notaio destinando 50.000 euro a me, 10.000 ad un amico Tizio e il restante a quattro suoi fratelli. Per la gestione patrimoniale mi ha nominato procuratore generale in modo da poter operare in caso di necessità. Mancando liquidità sul conto ho disinvestire un piccolo piano di accumulo e così sono venuto a conoscenza che vi sono quattro polizze di 30.000 euro cadauna i cui beneficiari in caso di morte sono i quattro fratelli. Non vi sono altri titoli o proprietà. Al momento il saldo sul conto è 50.000 pertanto non ci sarebbe la copertura per le volontà testamentarie, in questo caso nella suddivisione intervengono anche le assicurazioni che hanno però dei beneficiari diretti?
Cordiali Saluti

 

RISPOSTA



Le premesse giuridiche della presente consulenza sono le seguenti:

a)con testamento, sono stati nominati quattro coeredi che subentreranno nell'universalità dei rapporti giuridici del “de cuius” (i quattro fratelli)

b)sempre con testamento sono stati individuati due legatari (il legatario alfa a cui è stato attribuito un legato pari a 50.000 euro ed il legatario beta a cui è stato attribuito un legato pari a 10.000 euro)

c)le indennità spettanti in caso di morte dell'assicurato, non fanno parte dell'asse ereditario, ai sensi dell'articolo 1920 del codice civile

Art. 1920 del codice civile - Assicurazione a favore di un terzo.
È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.
La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.


d)i premi pagati in vita dal “de cuius” relativi alla predetta assicurazione sulla vita, rientrerebbero nell'asse ereditario per collazione, tuttavia i fratelli del “de cuius” non sono tenuti all'obbligo collatizio, ai sensi dell'articolo 737 del codice civile

Art. 741 del codice civile - Collazione di assegnazioni varie.
È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio , per avviarli all'esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti.


Art. 737 del codice civile - Soggetti tenuti alla collazione.
I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.


e)infine, quando nell'asse ereditario non si trova sufficiente denaro, in relazione ai legati disposti in favore dei legatari, si applica l'articolo 654 del codice civile.

Art. 654 del codice civile – Legato di cosa non esistente nell'asse.

Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.
Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova


Nell'asse ereditario ci sono soltanto 50.000 euro?
Quale legato viene indicato per primo nel testamento?
Quello da 50.000 euro?
Vorrà dire che il legatario alfa incasserà la somma di 50.000 euro, mentre il legato da 10.000 euro non avrà effetto.
Quello da 10.000 euro?
Vorrà dire che il legatario beta incasserà la somma di 10.000 euro, mentre il legatario alfa si accontenterà di 40.000 euro.

Le assicurazioni sulla vita non hanno nulla a che vedere con gli aspetti giuridici della successione ereditaria.
I fratelli non sono tenuti a collazionare i premi assicurativi, né tanto meno le indennità spettanti alla morte del “de cuius” sono oggetto di un diritto di natura ereditaria (“Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto PROPRIO ai vantaggi dell'assicurazione”, come da articolo 1920 del codice civile).

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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