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Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato

1 - Successione in Svizzera, certificato ereditario del notaio per sbloccare conto corrente





Buongiorno avrei la necessità di sapere quanto descrivo sotto per conto di un mio cliente. Il padre era italiano ma divenuto nel 1966 cittadino svizzero a gennaio 2019 prende la sua residenza in Italia oggi che è deceduto da qualche mese il figlio riscontra questa problematica: il padre non aveva beni immobili né in Italia né in svizzera o comunque in altri luoghi aveva ed ha un solo conto corrente in una banca svizzera, il figlio aveva comunque la delega sul conto corrente ma alla morte del padre ha comunicato all'istituto bancario il decesso bloccando così la possibilità' di poter fare operazioni. preciso che il figlio è l'unico erede in quanto figlio unico e la madre deceduta già da molto tempo prima. che documentazione dovrebbe fornire in svizzera per poter avere il diritto ad essere il proprietario del conto corrente e la conseguente disponibilità del valore economico presente su quel conto corrente? attendo vostre.

 

RISPOSTA



La banca, al fine di sbloccare il conto corrente, ha necessità di acquisire un certificato ereditario (svizzero). Il certificato ereditario è emesso dall’autorità comunale preposta alle divisioni ereditarie, da un notaio o dalla Prefettura del distretto («Regierungsstatthalteramt»).
Ti consiglio, per accelerare la procedura, di rivolgerti ad un notaio del cantone ove tuo padre aveva il domicilio (visto che aveva recentemente spostato la residenza in Italia). Anche in caso di semplici accertamenti relativi all'eredità, l'emissione del certificato ereditario dura da 6 a 12 settimane approssimativamente; ecco perché sarebbe opportuno rivolgersi ad un notaio, con studio in svizzera.

Il certificato ereditario indica l'identità degli aventi diritto all'eredità (in questo caso l'unico figlio) ed è necessario per poter disporre dell'eredità, quindi delle somme di denaro accreditate sul conto corrente. Gli istituti finanziari richiedono un certificato ereditario per poter prelevare denaro dal conto del defunto. Un simile certificato è richiesto anche se si intende intestare o vendere un fondo o una proprietà immobiliare.
In assenza di testamento o contratto successorio, gli eredi legali (il figlio) è autorizzati a richiedere un certificato ereditario.

Per ottenere un certificato ereditario, l'unico erede dovrà

• presentare una copia del certificato di morte (ottenibile presso l'ufficio di stato civile del comune italiano ove è deceduto il de cuius);
• dimostrare di avere diritto all'eredità (estratto del registro di stato civile da cui emerge lo status di unico figlio);
• dimostrare che non avete rinunciato all'eredità (dichiarazione di accettazione di tutti gli eredi legali e non, oppure prova della scadenza del termine).

Il figlio pertanto, dovrà rivolgersi ad un notaio anche per l'accettazione dell'eredità del padre. Una volta accettata l'eredità, chiederà al notaio il certificato ereditario da presentare in banca. Nella richiesta di certificato ereditario, occorre indicare l'ultimo domicilio della persona deceduta.

Dove potrebbe sorgere il problema?

Il certificato di morte, in originale, sarà emesso dall’Ufficio di Stato Civile competente “italiano”, per essere presentato al notaio svizzero. Il certificato di morte “italiano” non dovrà essere debitamente legalizzato e tradotto, in ragione della Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue. Quali paesi sono esenti da legalizzazione e da traduzione: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia.

A conferma:

La Farnesina - La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

2 - Successione cittadino svizzero con ultimo domicilio in Italia e beni immobili in Italia, conto corrente in Svizzera.





Vi chiedo una consulenza su un caso di successione per legge causa morte del marito ed erede la moglie.

Trattasi di:

1- CITTADINANZA SVIZZERA
2- sposati in Svizzera in comunione dei beni
3- residenti in Italia dal 12/11/1993.
4 - ASSENZA DI FIGLI.
5- Residenti in Italia dal 1993
6- beni posseduti: immobile e terreno in Italia acquistato nel 1993 ove risiedono
7 - Conto corrente e titoli in Svizzera con titolarità della moglie e delegato il marito (de cujus)
8- conto corrente in Svizzera con titolarità del de cujus (senza delegati)
9 - conto corrente in Italia cointestato

Vi chiedo quale legislazione nella successione dovrà essere adottata e se bisogna richiedere il certificato storico di famiglia e le modalità di richiesta (per dimostrare l'assenza di eredi legittimi) o se basta un atto notorio con firma autentica.
Grazie

RISPOSTA

Si applica la legislazione svizzera, il giudice competente è quello svizzero (in caso di contenzioso ereditario) inoltre occorre chiedere i certificati previsti dall'ordinamento giuridico svizzero, per disporre dei beni dell'asse ereditario.
Il presupposto della presente consulenza è il seguente: il “de cuius” non ha lasciato testamento, perché se avesse fatto testamento, probabilmente avrebbe indicato la legge applicabile alla sua successione ereditaria. Il de cuius non ha mai ottenuto inoltre, la cittadinanza italiana.

Secondo l'articolo 21 del regolamento europeo N. 650/2012 (allegato), la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte; è questo il criterio generale secondo gli Stati appartenenti all'Unione Europea.
… ma la Svizzera non fa parte dell'Unione Europea!

L'art. 75, paragrafo 1 del suddetto regolamento europeo tuttavia statuisce quanto segue: “Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento”.
Pertanto, nei rapporti fra Stati Membri e Stati Terzi (cioè Stati non facenti parte dell'Unione Europea e che quindi non applicano il Regolamento Europeo N. 650/2012, come la Svizzera) trovano ancora applicazione le convenzioni concluse prima dell'entrata in vigore dello stesso Regolamento.

Per quanto riguarda l'Italia, tra le Convenzioni più importanti fatte salve dall'art. 75 Regolamento Europeo, vi è la Convenzione italo-svizzera del 22 luglio 1868 (Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia), che all'art. 17, comma 3 prevede che “Le controversie che potessero nascere tra gli eredi di un Italiano morto in Svizzera riguardo alla eredità da lui relitta, saranno portate davanti al giudice dell'ultimo domicilio che l'Italiano aveva in Italia”; l'art. 17, comma 4 dispone che “la reciprocità avrà luogo nelle controversie che potessero nascere tra gli eredi di uno Svizzero morto in Italia”.

L'articolo in esame disciplina la giurisdizione in punto di controversie ereditarie: questa giurisdizione sarà devoluta allo Stato di cittadinanza del defunto.
Pertanto, in caso di cittadino italiano morto con ultimo domicilio in Svizzera, la giurisdizione sarà attribuita al giudice dell'ultimo domicilio che il “de cuius” aveva in Italia in via esclusiva (Cassazione SSUU sentenza n. 11849/2018); viceversa, nel caso di cittadino svizzero morto domiciliato in Italia, la giurisdizione sarà devoluta in via esclusiva alle corti svizzere (Cassazione sentenza n. 2038/1967). La suddetta Convenzione è concretamente applicata, in Svizzera, nel senso di far coincidere il foro giudiziario competente con il diritto applicabile: pertanto, le corti giudiziarie adite dovrebbero applicare il proprio diritto nazionale. Stessa concreta applicazione delle norme convenzionali anche in Italia: il giudice italiano, quando è competente in materia successoria, applica il diritto italiano. Il giudice svizzero pertanto, quanto è competente, applica il diritto svizzero.

Tanto premesso, ci troviamo dinanzi ad un cittadino svizzero, deceduto con ultimo domicilio in Italia, pertanto la giurisdizione sarà attribuita al giudice dell'ultimo domicilio che il de cuius aveva in Svizzera in via esclusiva. Il giudice svizzero applicherà alla successione ereditaria il diritto civile svizzero.

La successione deve comunque essere aperta in Svizzera.
Occorre pertanto acquisire in Svizzera un certificato ereditario (svizzero).
Il certificato ereditario è emesso dall’autorità comunale preposta alle divisioni ereditarie, da un notaio o dalla Prefettura del distretto («Regierungsstatthalteramt»), in favore degli eredi legali. Per ottenere un certificato ereditario, l'unico erede dovrà

• presentare una copia del certificato di morte (ottenibile presso l'ufficio di stato civile del comune italiano ove è deceduto il de cuius);
• dimostrare di avere diritto all'eredità (estratto del registro di stato civile da cui emerge lo status di unico figlio);
• dimostrare che non avete rinunciato all'eredità (dichiarazione di accettazione di tutti gli eredi legali e non, oppure prova della scadenza del termine).

Gli eredi pertanto, dovranno rivolgersi ad un notaio svizzero per l'accettazione dell'eredità del de cuius; una volta accettata l'eredità, chiederanno al notaio il certificato ereditario da presentare ad esempio in banca.

In Svizzera, al contrario dell'Italia (dove è sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), occorre certificare i rapporti di parentela rilevanti ai fini successori, sia con l' “Atto di famiglia” sia con il “Certificato relativo allo stato di famiglia registrato”.
I due documenti si equivalgono; per stabilire quale vada redatto nel caso specifico per certificare il rapporto di parentela con la persona defunta ai fini della successione, l'ufficiale di stato civile competente deve prima consultare le rispettive voci di registro.
A tal fine l'ufficiale di stato civile svizzero deve, esercitando la debita discrezione, richiedere gli specifici documenti individuali. In seguito l'ufficio emetterà il documento di stato civile più adatto al caso particolare. In allegato un promemoria sui documenti di stato civile nei casi di successione ereditaria.

Certificato ereditario - questo documento informa su chi ha diritto all’eredità. E’ generalmente richiesto per potere disporre della successione, ad esempio per potere prelevare dei soldi dal conto della persona defunta.

Quali adempimenti porre in essere in Italia?
Sebbene la successione debba aprirsi in Svizzera, siccome il de cuius è proprietario di beni immobili in Italia, nonché cointestatario di conto corrente presso una banca italiana, i suoi eredi dovranno presentare la dichiarazione di successione all'agenzia delle entrate, al fine di intestarsi gli immobili nonché per ottenere la liquidazione del denaro accreditato sul conto corrente italiano (il 50% del conto cointestato, caduto in successione). In caso di successione estera, ai fini della dichiarazione di successione, è competente l’Agenzia delle Entrate di Roma 6.

Quali documenti sono necessari per la presentazione della dichiarazione di successione italiana?

-dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da fare in comune);
-certificato di morte;
-carta d'identità e tesserino del codice fiscale del defunto;
-carta d'identità e tesserino del codice fiscale degli eredi;
-titolo di acquisto (rogito o dichiarazione di successione) dei beni immobili del defunto;
-dichiarazione in originale delle attività bancarie o postali con valori alla data del decesso, su carta intestata della banca;
-copia conforme dell'eventuale testamento.

In concreto, sebbene il giudice competente sia quello svizzero che applicherà la legge svizzera, è come se le pratiche di successione ereditaria fossero due!

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

  • Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976
  • Promemoria sui documenti di stato civile nei casi di successione ereditaria - Confederazione Svizzera
  • REGOLAMENTO (UE) N. 650/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di su
 

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