Residenza all’estero contributi volontari in Italia non sono deducibili
Sono un cittadino italiano residente in Argentina a Buenos Aires e regolarmente iscritto all’AIRE. Sono fiscalmente residente all’estero, tuttavia ogni anno presento la dichiarazione dei redditi modello 730 per dichiarare in Italia i redditi da locazione della mia abitazione principale, concessa in locazione successivamente al mio trasferimento in Sud America.
In Italia lavoravo come dipendente di un supermercato a Parma; ho 63 anni.
Prima del mio trasferimento, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, ho deciso di chiedere l'autorizzazione all'INPS per continuare a versare la contribuzione volontaria, in modo da non perdere l’ammontare versato fino al momento del trasferimento.
Posso in sede di dichiarazione dei redditi, portare in deduzione questi contributi previdenziali versati volontariamente, dal reddito imponibile complessivo?
In questo caso, i contributi volontari possono essere indicati tra gli “oneri deducibili” con la dichiarazione dei redditi, per ottenere una riduzione del reddito complessivo sul quale è determinata l’imposta dovuta ai fini fiscali, ai sensi dell'articolo 10 (Oneri deducibili) del Testo Unico D.P.R. del 22/12/1986 n. 917?
Spero che la mia domanda sia sufficientemente chiara.
Resto in attesa di un suo riscontro.
RISPOSTA
La risposta alla tua domanda è negativa.
I cittadini italiani fiscalmente residenti all’estero, sono obbligati a dichiarare in Italia i redditi da immobile prodotti sul territorio nazionale, come nel caso “de quo”, i redditi derivanti dalla locazione dell’abitazione.
Il lavoratore che ha cessato oppure interrotto l'attività lavorativa può chiedere all'INPS di accedere al versamento volontario dei contributi al fine di perfezionare i requisiti di contribuzione per raggiungere il diritto alla pensione e incrementare l'importo della stessa.
In materia di contributi previdenziali versati in maniera volontaria dal soggetto, questi non sono riconosciuti tra gli oneri deducibili concessi ai residenti in Paesi esteri. Questi contributi pertanto non potranno essere portati in deduzione dal reddito imponibile lordo del contribuente.
Non rientrano nella fattispecie degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del testo unico imposte sui redditi.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti: