1 - Regolarizzare le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti che detengono criptovalute





Egr. avvocato, quali sono le novità contenute nella legge di bilancio per l'anno 2023, in materia di tassazione delle criptovalute?

RISPOSTA

La legge di bilancio per l'anno 2023, legge del 29 dicembre 2022, n. 197, contempla novità, in materia di tassazione delle criptovalute.
Qual è il nuovo regime fiscale delle cripto-attività?
Passiamolo in rassegna …

1.Sono incluse in modo esplicito le cripto-attività, nell’ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche; è introdotta una nuova categoria di “redditi diversi”, costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.

2.E' possibile portare in deduzione dalle plusvalenze, le minusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività realizzate fino alla data di entrata in vigore della normativa.

3.Si modifica la disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi, configurando i tre diversi regimi della “dichiarazione”, quello cosiddetto del “risparmio amministrato” e quello del “risparmio gestito”.

4.I componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito, ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

5.Per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze,si può determinare il valore di acquisto delle cripto-valute possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che questo valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%.

Come regolarizzare le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti che detengono criptovalute le cui plusvalenze non sono state dichiarate?
Presentando un’apposita dichiarazione e versando la sanzione per l’omessa indicazione;
nell'ipotesi in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, versando un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

A disposizione per chiarimenti ed approfondimenti.

Cordiali saluti.

2 - Obbligo di indicare criptovalute nel quadro RW





Nel novembre 2019 ho acquistato criptovalute per 6100 euro, al 31/12 il valore era pressoché simile.
Nel 730 del 2020 non ho compilato il relativo quadro RW, vorrei ora regolarizzare in quanto ho visto che le sanzioni dovrebbero essere minime.
Quale procedura devo seguire?
A quanto ammonta la sanzione?
Grazie
Cordiali saluti

RISPOSTA

E' necessario presentare la dichiarazione dei redditi integrativa rispetto a quella già presentata nel 2020, entro l’anno successivo rispetto al termine di presentazione.
La presentazione della dichiarazione integrativa avviene entro il termine successivo ai 90 giorni dalla scadenza originaria, ma entro la data di presentazione della dichiarazione per l’anno successivo rispetto a quello in cui è stata commessa la violazione.
Non essendo dovute imposte per l'anno d'imposta 2019 (non hai venduto le criptovalute, quindi non hai realizzato alcuna plusvalenza), la sanzione per la dichiarazione integrativa è dovuta in misura fissa, in considerazione del ravvedimento operoso del contribuente: sanzione di €. 31,25 ( 1/8 di €. 250 con ravvedimento operoso).
Considera inoltre la sanzione per omessa presentazione del quadro RW, ossia la sanzione dello 0,375% o 0,75% (3 o 6 per cento degli importi non indicati nel quadro RW ridotti a 1/8 a seconda che le attività siano situate in paesi non black list o in paesi black list). La predetta sanzione si applica sul valore dell’attività finanziaria non dichiarata nella dichiarazione dei redditi 2020, per l'anno 2019.
La mancata compilazione del quadro RW nel caso in cui la presentazione dello stesso è richiesta ai fini del monitoraggio fiscale configura esclusivamente una violazione formale, pertanto si applicano le sanzioni previste dall’articolo 5 del D.L. n. 167/90, modificato dalla Legge n. 97/2013. Ricordo che la compilazione del quadro RW per il monitoraggio fiscale ha una finalità puramente informativa.
Le criptovalute vanno sempre dichiarate, come indicato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 903-47/2018: il possesso di criptovalute al di fuori dell'attività di impresa, va sempre monitorato nel quadro RW.
Il quadro RW deve essere presentato ai soli fini del monitoraggio (è pertanto necessario barrare la casella n. 20 in ogni riga compilata nel modello).
Il quadro RW deve essere compilato a prescindere dall’importo delle valute virtuali detenute nel corso dell’anno, e quindi anche se non è stato superato il controvalore di 15.000 Euro.
Per ogni indirizzo pubblico detenuto relativamente alle criptovalute è necessario compilare un rigo del quadro RW della dichiarazione dei redditi (RW1, RW2 …).
In caso di detenzione di differenti criptovalute presso un unico exchange online sarà necessario compilare due righi separati.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

Richiedi consulenza legale

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca

Effettua una ricerca per materia:

Diritto del Lavoro Separazione e divorzio Diritto Civile Diritto PenaleereditaCondominioFisco e TributiDiritto AmministrativoApprofondimenti Tematici