Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

Richiedi consulenza legale

Redditi da lavoro dipendente prodotti nel Regno Unito contraddittorio con agenzia delle entrate





Buonasera, mio figlio ha ricevuto un accertamento dalla Agenzia delle Entrate relativo all'anno di imposta 2015 per omessa dichiarazione dei redditi. La sua posizione attuale e, in particolare nell'anno 2015, é: - lavora nel Regno Unito da Ottobre 2013 - ha fatto l'iscrizione all'AIRE nel 2018, quindi nel 2015 risultava ancora residente in Italia - nell'anno 2015 ha pagato le imposte nel Regno Unito - non ha altri redditi o proprietà in Italia.

RISPOSTA

Essendo residente in Italia, avendo il domicilio fiscale in Italia, avrebbe dovuto presentare la dichiarazione dei redditi. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 917/86, di seguito l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sul reddito complessivo, formato per i soggetti residenti da tutti i redditi posseduti, indipendentemente dallo Stato in cui essi sono percepiti.



L'Agenzia delle Entrate richiede il pagamento dell'IRPEF su tutto il reddito del 2015. Di seguito riporto uno stralcio dell'accertamento, dove l'Agenzia rivendica il pagamento dell'imposta sulla base di non rispetto dell'Art. 15 e 22 della Legge del 05.11.1990 n.329.
Mio figlio può dimostrare che per tutto l'anno 2015 è stato residente ed ha lavorato nel Regno Unito. Vi richiedo una consulenza per sapere se la richiesta dell'Agenzia delle Entrate è legittima poichè a breve dovrò recarmi presso il loro uffici per un contraddittorio Grazie
* * * MOTIVAZIONI * * * Il presente invito all'adesione, viene emesso ai sensi dell'art. 5 ter del decreto legislativo n. 218/97, in quanto da un controllo effettuato, si è rilevato che il Signor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (C.F. — xxxxxxxxxxxxxxxx) non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2015. In seguito ad informazioni pervenute in virtù dello scambio di informazioni tra Stati membri di cui alla Direttiva 2011/16UE (c.d. "DAC 1"), Il Signor xxxxxxxxx xxxxxxxx è stato segnalato dall'Autorità Fiscale Estera quale percettore di reddito da lavoro dipendente/reddito assimilato a quello di lavoro dipendente di fonte estera (dal Regno Unito — GB, dalla soc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) per l'importo indicato nel prospetto di seguito indicato:
........ A tal proposito si fa presente che: • Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 917/86, di seguito l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sul reddito complessivo, formato per i soggetti residenti da tutti i redditi posseduti, indipendentemente dallo Stato in cui essi sono percepiti (c.d. "principio di tassazione su base mondiale"); • ai fini delle imposte sui redditi sono considerate residenti (art. 2 co. 2 del DPR 917/86) le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta (ossia 183 giorni l'anno o 184 per gli anni bisestili): o sono iscritte nelle anagrafi comunali della popolazione residente; o ovvero hanno il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi dell'art 43 co. 1 c.c.; o ovvero hanno la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 43 co. 2 c.c. Valutato che la S.V. risulta essere iscritto nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Roma (RM) anche con riferimento all'anno 2015. Considerato che il possesso del reddito comporta di per se la nascita dell'obbligazione tributaria in Italia, salvo che si tratti di redditi esenti in forza di specifiche disposizioni di legge (così anche sent. Della Cassazione — sezione tributaria- n. 3556 del 13/02/2009 e Sentenza n. 20238 — sezione civile - del 4 settembre 2013, Sent. n. 29455 — sezione tributaria). Che, peraltro, dal 31/12/1990 risulta essere in vigore la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, stipulata tra Italia e Regno Unito firmata a Pallanza in data 21.10.1988 e ratificata con L. del 05.11.1990 n. 329. Delle disposizioni di detta Convenzione, nel caso di specie, in particolare, rilevano l'art. 15 ed anche l'art. 22 che si riportano per le parti ritenute di particolare interesse con riferimento al presente caso:
Art. 15 (lavoro subordinato) 1"Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19. 20 e 21 della presente convenzione, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno stato contraente riceve in corrispettivo da una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato". (..) Ove la sopra citata disposizione avesse inteso stabilire, nei confronti dei redditi percepiti da residenti in Italia, una tassazione esclusiva nello Stato della fonte (vale a dire l'Inghilterra) avrebbe utilizzato, secondo la tecnica redazionale di tutte le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal nostro paese la locuzione "sono imponibili soltanto in detto altro stato" in luogo dell'attuale formulazione "sono imponibili in questo altro stato" o "nello Stato". Dalla lettura di tale articolo si evince che, non essendo stati utilizzati gli avverbi "solo", "soltanto" od "esclusivamente" in riferimento alla tassazione nel Regno Unito, si sia di fronte ad un caso di tassazione non esclusiva, ma concorrente, ovvero che la potestà impositiva non spetti ad uno solo degli Stati contraenti (quello della residenza o quello della fonte del reddito), bensì ad entrambi, nella misura stabilita nei rispettivi ordinamenti tributari (in senso conforme la sentenza di Cassazione n. 1550 del 03/02/2012 e la Circolare n. 41/E del 21/07/2003).
L'articolo 22 (Altri redditi) di detta convenzione stabilisce inoltre che "gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente (in questo caso, Italia), qualsiasi ne sia la provenienza, esclusi i redditi derivanti da associazioni commerciali (trusts) o da eredità giacenti nel corso della loro amministrazione, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato" (Italia).

RISPOSTA

Non si tratta di un avviso di accertamento, ma di un invito al contraddittorio preventivo ai sensi dell'articolo 5 ter del decreto legislativo n. 218/97. Il contribuente è stato invitato, secondo quanto previsto dalla circolare n. 17/2020 dell'Agenzia delle Entrate, al fine di definire il corretto perimetro “della eventuale pretesa impositiva”, oltre a prevenire la fase contenziosa con l’Erario. Non avrebbe molto senso cercare di dimostrare che il contribuente viveva stabilmente in Inghilterra nel 2015, visto che ai fini delle imposte sui redditi sono considerate residenti (art. 2 co. 2 del DPR 917/86) le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta (ossia 183 giorni l'anno o 184 per gli anni bisestili) sono iscritte nelle anagrafi comunali della popolazione residente (in questo caso iscrizione all'anagrafe comunale di Roma).
Sarebbe molto più sensato recarsi al contraddittorio con l'agenzia delle entrate, portando con sé la certificazione relativa ai redditi percepiti, nonché alle imposte dirette versate in Inghilterra. Considera però che in Inghilterra l'annualità fiscale per le persone fisiche è dal 6 aprile al 5 aprile dell’anno successivo. Occorre produrre all'agenzia delle entrate le due Certificazioni del reddito rilasciate dal datore di lavoro UK, relative all'anno 2015 (periodo 1/1 – 5 aprile, periodo 6 aprile – 31/12). Si tratta del modello P60.
Se il contribuente è in possesso delle buste paga, tanto meglio, considerato lo sfasamento dell'annualità fiscale inglese. Sarà più semplice effettuare il calcolo del credito di imposta da utilizzare in Italia, pari alle imposte dirette già versate in Inghilterra. Se tuo figlio avesse presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 infatti, avrebbe dovuto compilare il quadro CE al fine di recuperare l’imposta estera divenuta certa e definitiva.
Non è affatto vero che l'Agenzia delle Entrate abbia richiesto il pagamento dell'IRPEF su tutto il reddito del 2015.
Ha invitato il contribuente al contraddittorio preventivo, al fine di quantificare il credito di imposta di cui alla convenzione contro la doppia imposizione Italia - UK, onde evitare un contenzioso successivo.
Ripeto: non si tratta di un avviso di accertamento!
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

Richiedi consulenza legale

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca

Effettua una ricerca per materia:

Diritto del Lavoro Separazione e divorzio Diritto Civile Diritto PenaleereditaCondominioFisco e TributiDiritto AmministrativoApprofondimenti Tematici