Trasferimento immobile al coniuge separazione divorzio consensuale esenzione dall’imposta di registro





Egr. avvocato, io e mia moglie (non abbiamo figli) abbiamo deciso di separarci legalmente dopo cinque anni di matrimonio.
Io ho 34 anni, mia moglie ha 32 anni.
Mi sono innamorato di una collega circa due anni fa, ha avuto inizio una storia extraconiugale, molto importante per me, tra l'altro mi sono accordo circa un anno fa che anche mia moglie ha iniziato una storia clandestina con un amico conosciuto in palestra.
Abbiamo preso atto che non ci amiamo più e non ci resta che dividere le nostre strada, in modo da perderci definitivamente di vista … visto che fortunatamente non ci sono figli di mezzo!
Siamo d'accordo in relazione alle seguenti condizioni economico patrimoniali della separazione legale: mia moglie rinuncia all'assegno di mantenimento, tuttavia il marito le trasferirà la proprietà dell'abitazione familiare, intestata appunto al 100% al marito.
Il marito ha uno stipendio di 1800 euro, mentre la moglie ha uno stipendio di 1300 euro. Siamo entrambi dipendenti pubblici, in servizio presso la Regione Lombardia.
Da un punto di vista fiscale, è più conveniente trasferire l'immobile, in sede di negoziazione assistita, quindi tramite negoziazione sottoscritta dai coniugi e dai loro avvocati, oppure dinanzi al tribunale civile, a seguito di ricorso congiunto per la separazione consensuale?

RISPOSTA

Premetto che marito e moglie, in questo caso, hanno a loro disposizione lo strumento negoziale della stipulazione della convenzione di negoziazione assistita davanti ad avvocati nominati dai coniugi, ma, in questo caso, per procedere alla trascrizione dell’accordo di separazione, contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, sarebbe necessaria l’autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, come ad esempio un notaio, ai sensi dell’art. 5, comma 3°, del DL n. 132 del 2014, (Cassazione, sentenza 21.1.2020, n. 1202).

A mio parere, dovendo il marito trasferire alla moglie la proprietà dell'abitazione familiare, intestata al 100% al marito, da un punto di vista fiscale sarebbe molto più conveniente inserire tale accordo di natura immobiliare, all'interno dell'accordo di separazione oppure di divorzio.
Secondo la normativa di cui alla legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19, nel testo risultante dalle pronunce di illegittimità costituzionale nn. 176 del 1992 e 154 del 1999, si prevede l’esenzione “dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa” per tutti i provvedimenti giudiziali resi nelle cause di divorzio o di separazione dei coniugi, sicché tali agevolazioni fiscali operano con riferimento a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili e immobili all’uno o all’altro coniuge (tale agevolazione si estende ad ogni tipo di “tassazione”, Cassazione, sentenza 22.5.2002, n. 7493; Cassazione sentenza 28.10.2003, n. 16171; Cassazione sentenza 3.2.2016, n. 2111). Il trasferimento di un immobile, in sede di accordo di divorzio oppure di separazione consensuale ha gli stessi effetti di un contratto preliminare (pertanto necessita un successivo rogito di compravendita) oppure è sufficiente per perfezionare gli effetti traslativi del diritto di proprietà, una volta che il divorzio/separazione consensuale è stata omologata dal tribunale civile?
Secondo la sentenza della Cassazione n. 21761 del 29.7.2021, le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano a uno o a entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico, ex art. 2699, del codice civile, e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l’omologazione del verbale di separazione consensuale, valido titolo per la trascrizione, ex art. 2657, del codice civile, essendo però necessario, per la validità dei trasferimenti, l’attestazione del Cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del 1985, mentre non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica soggettiva circa l’intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
La giurisprudenza di Cassazione ha da sempre ammesso il trasferimento di immobili ad integrazione/sostituzione del mantenimento del coniuge. In questo caso, tua moglie percepisce uno stipendio da dipendente statale che le consente il pieno sostentamento economico, anche senza un assegno mensile di mantenimento a carico del marito.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

 

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