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- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
Tassazione delle royalty corrisposte da una società italiana a società del Regno Unito
Trattamento - tassazione delle royalty corrisposte da una società italiana ad una società del Regno Unito (ovvero stabile organizzazione in Italia di società del Regno Unito) -ritenute da applicare e modalità versamento- BREXIT
RISPOSTA
L’art. 25, comma 4, D.P.R. 600/1973 prevede l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 30% per le royalties corrisposte a soggetti non residenti.
La ritenuta a titolo di imposta di cui all’art. 25, comma 4, D.P.R. 600/1973 non è applicata per i compensi erogati a stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a condizione che le royalty si ricolleghino effettivamente alla stabile organizzazione in Italia.
Tra la stabile organizzazione e le royalty deve sussistere un collegamento funzionale.
Ad ogni modo, procediamo con ordine, per verificare che abbia compreso bene gli aspetti fattuali della fattispecie.
La società italiana si avvale di un brevetto di proprietà di una società britannica, con stabile organizzazione in Italia, pagando il corrispettivo della concessione.
Per royalty si intende il compenso riconosciuto al proprietario di un bene, al creatore o all'autore di un'opera dell'ingegno, al possessore di un brevetto o di un copyright, come corrispettivo della concessione di utilizzare commercialmente il bene, l'opera, il brevetto.
Immagino che ci sia un contratto di licenza di brevetto stipulato con la stabile organizzazione operante in Italia.
Immagino inoltre che la società britannica sia “l'effettivo beneficiario” del brevetto, ossia il soggetto che ha chiesto l'iscrizione all'ufficio brevetti e pertanto ha diritto di sfruttare economicamente la sua invenzione.
Cosa significa stabile organizzazione in Italia?
Leggiamo l'articolo 5 della Convenzione per evitare la doppia imposizione vigente tra i due Stati.
Articolo 5 - Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o ogni altro luogo di estrazione o di sfruttamento di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 del presente articolo - è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Ai fini della convenzione ITA – UK, le royalty sono considerate canoni, ai sensi dell'articolo 12 comma 3: il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
Leggiamo allora quale tassazione prevede l'articolo 12 in materia di “canoni”; in base alla tua richiesta di consulenza, dobbiamo fare riferimento al comma 4 evidenziato in neretto:
Articolo 12 – Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere l'8 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni, si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni eccede, per qualsiasi motivo, quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Prima ipotesi
La società inglese, beneficiaria del “canone”, con sede in Gran Bretagna, esercita nell'altro Stato contraente (Italia) dal quale provengono le royalty, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata (situata nel territorio italiano).
Le royalty si ricollegano inoltre, in modo funzionale, alla stabile organizzazione situata in Italia, nel senso che il contratto di licenza è stato siglato con la stabile organizzazione italiana: la ritenuta a titolo di imposta di cui all’art. 25, comma 4, D.P.R. 600/1973 non è applicata per i compensi erogati a stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a condizione che le royalty si ricolleghino effettivamente alla stabile organizzazione in Italia.
Seconda ipotesi
Le royalty non si ricollegano inoltre, in modo funzionale, alla stabile organizzazione situata in Italia (il contratto di licenza è stato siglato con la stabile organizzazione italiana).
Secondo la regola generale contenuta nell’art. 25 comma quattro del DPR n. 600/1973 i compensi e le somme pagate ad un soggetto non residente e rientranti nell’elenco di cui all’art. 23 comma II lettera c) del DPR n. 917/1986, sono soggetti ad una ritenuta pari al 30% a titolo di imposta: “I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. È operata, altresì, una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato.
Si prevede l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 30% per le royalties corrisposte a soggetti non residenti. Se la “stabile organizzazione” introita soltanto queste royalties non deve porre in essere alcun adempimento fiscale, trattandosi di ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. La società italiana provvederà al versamento con le modalità caratterizzanti le ritenute alla fonte a titolo d'imposta. Per esperienza, penso che sia molto più probabile l'ipotesi della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 30%.
È molto difficile che ci sia un collegamento funzionale tra la royalty e la “stabile organizzazione”. È molto difficile che il contratto di licenza sia stato firmato con la “stabile organizzazione”.
Quali effetti in ragione della Brexit?
Certamente non dovremo fare riferimento alla nozione di royalties, in ambito UE, ossia alla Direttiva 2003/49/CE.
La Direttiva c.d. “ interessi e canoni ”, all’art. 2 sancisce che il termine royalties comprende:
“i compensi di qualsiasi natura percepiti per l’uso o la concessione in uso del diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche ed il software, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; sono considerati canoni i compensi per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche”
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.