Riduzione dei termini di decadenza fiscale per le società che hanno tutto tracciato
Riduzione dei termini di decadenza fiscale e riduzione degli stessi per le società che hanno tutto tracciato sia incassi che pagamenti.
L’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 prevede la riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini dell’IVA (nonché dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo) nel caso in cui sia garantita la tracciabilità per operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro. Il beneficio riguarda solamente chi documenta le operazioni con fattura elettronica via SdI e/o con memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi.
Ai sensi di legge, la riduzione si applica solo per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.
La norma di legge rinvia alle modalità stabilite con il decreto del Mef del 4 agosto 2016: quali modalità?
Le modalità indicate nell'articolo 4 comma 1 del decreto ministeriale: la mancata comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.
Art. 4 del decreto del Mef del 4 agosto 2016. Comunicazione
1. I contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi. La modalita' di comunicazione e' definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con cui sono approvati i modelli dichiarativi e le relative istruzioni. La mancata comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.
Il decreto ministeriale rinvia ad un provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate che prevede quanto segue: di anno in anno, il contribuente che non solo trasmette all’Agenzia i dati delle operazioni attive e passive ma utilizza solamente strumenti di pagamento tracciabili, è chiamato a effettuare tale comunicazione formale pena la perdita del beneficio.
Conseguentemente, nel Mod. REDDITI 2021 è prevista la barratura dell'apposita casella presente:
-a rigo RS136 del mod. REDDITI PF/SP 2021;
-a rigo RS269 del mod. REDDITI SC 2021.
Per accedere alla riduzione premiale doveva, per le società di capitali, essere barrata una casella.
Confermo
Nel caso di specie in tutte le dichiarazioni non è stata barrata. Spetta lo stesso la riduzione dei termini?
No. E' fatta salva la possibilità di presentare una dichiarazione correttiva nei termini (30 novembre p.v.) nel caso in cui la dichiarazione modello unico società di capitali 2022, per l'anno 2021, fosse stata già presentata.
In caso negativo è possibile inviare le dichiarazioni pregresse compilando la casella della riduzione? Grazie
No, perché la dichiarazione integrativa può essere presentata esclusivamente per indicare:
-i redditi o gli imponibili non dichiarati;
-tutti gli altri dati già esposti nella dichiarazione originaria e che non richiedono alcuna modifica.
La dichiarazione integrativa “fuori termine” non potrebbe essere surrettiziamente utilizzata semplicemente per flaggare una casella correlata ad un'agevolazione, al fine di eludere una decadenza prevista espressamente sia dal decreto ministeriale che dal successivo provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.